Ordinanza n. 116/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 312 del 2025: - del permesso di costruire n. 85/pc del 15.11.2024 per eseguire i lavori di ristrutturazione (previa demolizione e ricostruzione) ed ampliamento ai sensi dell’art.2 L.R.22/2009 di un fabbricato di civile abitazione distinto al N.C.E.U. alla sezione 1 foglio 12 particella 304, ubicato in Civitanova Marche Viale Vittorio Veneto n. 225, rilasciato dal Dirigente del VI Settore – Servizio Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Civitanova Marche alla Soc. Felici srl in data 15/11/2024 (doc. 1) - della nota del 9.1.2025 con cui il Dirigente del Settore VI del Comune di Civitanova Marche, ha riscontrato la diffida del legale del dott. Verdini del 10.12.2024 sostenendo la infondatezza delle critiche rilevate e, quindi, la legittimità della realizzanda attività edilizia positivamente licenziata alla Felici srl (doc 2); - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non tra cui, in particolare, la domanda di avvio del procedimento e tutti i relativi allegati tecnici e progettuali. quanto al ricorso n. 314 del 2025: per l'annullamento, previa sospensiva - del permesso di costruire n. 85/pc del 15.11.2024 per eseguire i lavori di ristrutturazione (previa demolizione e ricostruzione) ed ampliamento ai sensi dell’art.2 L.R.22/2009 di un fabbricato di civile abitazione distinto al N.C.E.U. alla sezione 1 foglio 12 particella 304, ubicato in Civitanova Marche Viale Vittorio Veneto n. 225, rilasciato dal Dirigente del VI Settore – Servizio Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Civitanova Marche alla Soc. Felici srl in data 15/11/2024 (doc. 1) - della nota del 9.1.2025 con cui il Dirigente del Settore VI del Comune di Civitanova Marche, ha riscontrato la diffida del legale del dott. Verdini del 10.12.2024 sostenendo la infondatezza delle critiche rilevate e, quindi, la legittimità della realizzanda attività edilizia positivamente licenziata alla Felici srl (doc 2); - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non tra cui, in particolare, la domanda di avvio del procedimento e tutti i relativi allegati tecnici e progettuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 85/pc del 15 novembre 2024, relativo alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale, nonché nota comunale di riscontro a una diffida
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Civitanova Marche a una società per la ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione, e l’ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi dell’art. 2 della legge regionale Marche n. 22/2009. È stata contestata anche la nota comunale con cui l’amministrazione aveva respinto le critiche formulate in una diffida e confermato la legittimità dell’intervento, oltre agli atti presupposti e agli elaborati progettuali. Le istanze cautelari erano state originariamente accolte per preservare lo stato dei luoghi, considerato l’avanzamento dei lavori, in attesa di una verificazione tecnica. Dopo la conferma della misura in appello, è stata depositata la relazione del verificatore. I ricorrenti hanno chiesto la prosecuzione della sospensione fino alla decisione di merito, prospettando un pregiudizio derivante in particolare dalla sopraelevazione conseguente al proseguimento dei lavori.
La decisione
Il TAR ha respinto le istanze cautelari relative a entrambi i ricorsi. L’esigenza cautelare originaria di mantenere immutato lo stato dei luoghi è venuta meno perché l’incombente istruttorio disposto è stato espletato. Inoltre, a un esame prima facie e salva la più approfondita valutazione propria della fase di merito, le risultanze della verificazione non hanno integralmente supportato le ragioni poste a fondamento dei ricorsi. Il Collegio ha ritenuto comunque necessario un esame pieno delle questioni e ha fissato l’udienza pubblica di merito per l’11 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulle domande cautelari; il rigetto è stato adottato dopo la verificazione e la valutazione comparativa delle esigenze cautelari.
art. 2 l.r. Marche n. 22/2009
È la disposizione regionale indicata quale base normativa dell’intervento edilizio di demolizione, ricostruzione e ampliamento autorizzato dal permesso di costruire.
Massime di principio
- La misura cautelare disposta per preservare lo stato dei luoghi in vista dell’espletamento di un incombente istruttorio può essere riesaminata e revocata o respinta, quando l’istruttoria sia stata completata e sia venuta meno la specifica esigenza di mantenere immutata la situazione fattuale.
- All’esito di una verificazione tecnica, le risultanze dell’incombente possono giustificare il rigetto della domanda cautelare quando, a un esame prima facie, non supportino integralmente le censure dedotte, ferma restando la possibilità di una valutazione più approfondita nella fase di merito.
- Nel giudizio cautelare il giudice può bilanciare l’esigenza di conservare lo stato dei luoghi con gli interessi economici del controinteressato, mantenendo la misura solo per il tempo necessario allo svolgimento dell’istruttoria e riesaminandone l’attualità una volta acquisiti gli esiti tecnici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →