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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51273/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Mario Savoia per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che, essendo detenuto (in carcere di Bologna) al momento della pronuncia di primo grado e anche alla data di deposito dell'impugnazione, la previsione non poteva essere applicata o che comunque risultava eletta la residenza presso lo studio del difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la previsione introdotta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dal D. Lg.vo n. 150/2022) non trova applicazione nei confronti dell'imputato detenuto, atteso il dettato dell'art. 156 c.p.p. (che stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona) e l'assetto complessivo delle modifiche normative (anche artt. 157-ter e 157). Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter

    "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte riconosce che la norma richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità, ma interpreta la sua portata in raccordo con le altre modifiche legislative: non si applica all'imputato detenuto, poiché le notificazioni nei confronti dei detenuti sono disciplinate a parte dall'art. 156 c.p.p.

  • art. 157-ter cod. proc. pen., comma 3

    "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater"

    La disposizione sembra imporre la notifica al domicilio dichiarato in caso di impugnazione, ma letta insieme alle modifiche apportate all'art. 156 la Corte ritiene che tale previsione non possa incidere sul regime speciale delle notificazioni all'imputato detenuto.

  • art. 156 cod. proc. pen., comma 1

    "le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona"

    La Corte attribuisce carattere inderogabile e generale a questa norma: quando lo stato di detenzione risulta dagli atti, le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione, il che esclude l'operatività della prescrizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, per i detenuti.

  • D. Lg.vo 150/2022 ("riforma Cartabia")

    Il decreto ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 581 e ha modificato altre norme (artt. 156, 157, inserendo art.157-ter, ecc.) con lo scopo di agevolare gli adempimenti introduttivi del giudizio. La Corte interpreta il complesso delle modifiche congiuntamente e ne ricava che l'obbligo di indicare domicilio non opera per l'imputato detenuto.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Richiamata quale parte del quadro normativo complessivamente modificato dalla riforma; contestualizza ulteriormente le modifiche alle regole di notifica senza mutare l'interpretazione favorevole ai detenuti ricavata dall'art.156.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è detenuto e lo stato di detenzione risulta dagli atti, le notificazioni debbono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; perciò l'omissione, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art.581, comma 1-ter, non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
  • Per l'imputato libero l'obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione resta efficace: in tale situazione il mancato adempimento può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Le novità legislative vanno interpretate nel loro insieme: norme di carattere speciale o disposizioni che impongono notificazioni "sempre" nel luogo di detenzione prevalgono sull'effetto in concreto dell'obbligo formale di eleggere domicilio.
  • Pur riconoscendo l'esclusione per i detenuti, è prudente che il difensore indichi comunque un domicilio eletto nell'atto di impugnazione, se possibile, per ridurre contestazioni formali e chiarire eventuali esigenze procedurali.
  • Se un'ordinanza di inammissibilità è fondata solo sull'omessa indicazione del domicilio ma risulta che l'imputato era detenuto, è percorribile il ricorso per cassazione con buone possibilità di annullamento.

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