Ordinanza n. 1867/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di ricongiunzione contributiva presentata in data 20 marzo 2023 , più volte sollecitata con diffida formale del 07.05.2025 e successiva reiterazione del 26.05.2025 , entrambe rimaste prive di riscontro idoneo, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere ex art.31 c.p.a. e per la condanna ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di ricongiunzione contributiva presentata il 20 marzo 2023 e reiteratamente sollecitata
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 31 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di ricongiunzione contributiva, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la condanna ad adempiere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L'istanza, presentata il 20 marzo 2023, era stata sollecitata mediante diffida del 7 maggio 2025 e successiva reiterazione del 26 maggio 2025, rimaste prive di riscontro idoneo. Il TAR ha rilevato che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio e alla luce della memoria difensiva della Guardia di Finanza, doveva partecipare al giudizio anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, erroneamente evocato presso il Polo Nazionale della Guardia di Finanza.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda avverso il silenzio. Ha disposto che il ricorrente provveda alla partecipazione al giudizio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale soggetto necessario ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della Segreteria. Ha quindi fissato la successiva udienza pubblica per il 15 luglio 2026 e demandato alla Segreteria le comunicazioni alle parti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il ricorso è stato proposto per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere; il TAR non ha ancora definito tali domande.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando dagli atti emerge che un'amministrazione diversa da quella correttamente evocata è necessaria ai fini della decisione, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio prima di decidere il merito.
- L'integrazione del contraddittorio può essere posta a carico del ricorrente con un termine specifico, decorrente dalla comunicazione della relativa ordinanza, e la decisione sul merito può essere rinviata a una successiva udienza pubblica.
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