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Sentenza

Sentenza n. 5541/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del verbale del 29.07.2022, non comunicato e conosciuto solo in sede di accesso in quanto trasmesso con nota del Direttore degli Affari Istituzionali e Personale Area Trattamento Giuridico del 12.09.2022 con cui la Commissione - costituita ai sensi dell'Allegato H del Regolamento Regionale n. 1/2002 per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale (nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale 28 luglio 2022, n. G10056) - con riferimento alle domande e ai relativi curriculum pervenuti, ha valutato che “nessuno dei candidati risulta avere caratteristiche rispondenti in modo completo e adeguato alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere” e ha quindi statuito che “non individua alcun candidato per il conferimento dell'incarico dell'Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale”; - di tutti gli atti conseguenti e connessi, ivi inclusi espressamente in via derivata: - l'Atto di Organizzazione n. G10740 del 5.08.2022, pubblicato sul BURL n. 66 del 09.08.2022, avente ad oggetto l'avviso esterno per la “Ricerca di professionalità per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti" della Direzione Generale, a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m.” - il verbale del 27.10.2022, con cui la Commissione nominata al riguardo ha individuato il dott. Luca FERRARA, quale dirigente dell'Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale (atto non disponibile); - l'atto di organizzazione n. G17930 16.12.2022 con cui il Direttore Regionale Strutture Amministrative Giunta Regione Lazio Affari Istituzionali e Personale ha nominato il dott. Luca Ferrara quale dirigente dell'Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale; - il contratto di lavoro, di estremi non noti, successivamente stipulato.

Giustizia amministrativa202301399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione che ha dichiarato di non individuare alcun candidato per il conferimento di un incarico dirigenziale, nonché gli atti conseguenti relativi all'avviso esterno e al successivo conferimento dell'incarico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, funzionaria regionale di categoria D, aveva partecipato all'avviso interno per il conferimento di un incarico dirigenziale relativo all'Area "Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti". Dopo aver appreso mediante accesso agli atti che la commissione aveva ritenuto nessun candidato pienamente rispondente alle caratteristiche dell'incarico e non aveva individuato alcun soggetto, ha impugnato il verbale e gli atti successivi, compreso l'avviso esterno e il conferimento dell'incarico a un soggetto esterno. Con il primo motivo ha dedotto violazione del regolamento regionale n. 1/2002 e dei principi di soccorso istruttorio, eccesso di potere per difetto di motivazione e grave irragionevolezza, sostenendo che il giudizio della commissione fosse tautologico, privo di criteri obiettivi e non supportato da un'adeguata comparazione dei curricula. Ha inoltre sostenuto che la commissione avrebbe dovuto svolgere colloqui, o motivare la scelta di non svolgerli, anche in ragione dell'incompletezza dell'avviso e della mancata allegazione dello schema relativo alle caratteristiche del posto. Con il secondo motivo ha dedotto sviamento e grave irragionevolezza, affermando che la commissione avrebbe ricercato un'identità formale tra le esperienze dei candidati e le funzioni dell'incarico, sebbene quest'ultimo fosse di nuova istituzione e riguardasse competenze nuove connesse al PNRR. Secondo la ricorrente, tale modalità avrebbe svuotato di effettività la procedura interna, consentendo di accedere direttamente alla procedura esterna. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, inoltre, la nullità della notifica al controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione e l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, ha distinto le procedure concorsuali in senso proprio, caratterizzate da criteri e prove predeterminati, commissione con poteri decisori e formazione di una graduatoria finale di merito, dalle procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali non concorsuali. Nel caso esaminato, la procedura prevista dal regolamento regionale, pur essendo procedimentalizzata e affidata a una commissione incaricata di valutare i curricula, aveva natura meramente idoneativa: non formava una graduatoria e non realizzava una competizione tra candidati, ma confrontava ciascun profilo con il modello ideale delineato nell'avviso e individuava, eventualmente, il candidato maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione. La scelta è stata quindi qualificata come esercizio di poteri privatistici del datore di lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e alle condizioni dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 165/2001

    Gli atti relativi alla scelta del soggetto cui conferire un incarico dirigenziale, quando la procedura non abbia natura concorsuale in senso proprio, sono espressione dei poteri privatistici dell'amministrazione quale datore di lavoro.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie relative agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali non concorsuali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    La deroga a favore della giurisdizione amministrativa riguarda le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici e non si estende alle selezioni non concorsuali per il conferimento di incarichi dirigenziali.

  • art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione nei termini previsti dalla norma.

  • Allegato H, punti D e D1, regolamento regionale n. 1/2002

    La procedura regionale di valutazione comparativa dei curricula, priva di graduatoria e diretta al confronto di ciascun candidato con il profilo ideale dell'incarico, ha natura idoneativa e non concorsuale.

Massime di principio

  • La controversia relativa al conferimento di un incarico dirigenziale appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la procedura, pur essendo formalmente procedimentalizzata e prevedendo la valutazione comparativa dei curricula da parte di una commissione, non comporta prove concorsuali, non forma una graduatoria finale di merito e mira soltanto a individuare il profilo maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, non è sufficiente che una selezione sia aperta a più candidati o che preveda un confronto tra curricula: occorre verificare se essa presenti i caratteri tipici del concorso, costituiti da criteri e prove predeterminati, poteri decisori della commissione e graduatoria finale di merito.
  • Quando la selezione per un incarico dirigenziale si limita a confrontare ciascun candidato con il profilo ideale delineato dall'avviso, senza instaurare una competizione ordinata tra i partecipanti, la scelta dell'incaricato costituisce esercizio di poteri privatistici del datore di lavoro pubblico e la relativa controversia spetta al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 non comprende le procedure meramente idoneative finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali, anche se implicano l'assunzione a termine di un soggetto esterno.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoDirigenza e incarichi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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