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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15693/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valecce era stato condannato per detenzione illegale di una carabina ad aria compressa "Gamo" con potenza accertata di 18,8 joule, riconosciuta arma comune da sparo e clandestina per mancanza dei marchi previsti dalla L. n.110/1975, nonché per averla acquistata per corrispondenza senza licenza (violazione dell'art.17 L. n.110/1975), con recidiva semplice. In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per la mancata applicazione della disciplina dell'errore sul fatto e ha sostenuto la buona fede dell'imputato, che riteneva di aver acquistato un'arma da 7,5 joule e aveva dato disponibilità per la verifica al Banco Nazionale di Prova. I giudici di merito hanno ritenuto che il sito di acquisto e la documentazione dell'ordine evidenziavano la potenza dell'arma e che l'imputato, esperto di armi, non poteva non accorgersi della differenza; la sola disponibilità alla verifica tecnica non prova la buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi reiterativi già esaminati e correttamente respinti in sede di merito. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e adeguata nel ritenere esclusa la buona fede del ricorrente, alla luce degli elementi desunti dalla pagina di acquisto e dall'ordine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge n.865 del 1967

    Il reato previsto da tali norme è stato ritenuto assorbito dal più grave reato previsto dall'art.23, comma 2 della L. n.110/1975, secondo la ricostruzione della Corte d'appello

  • Legge n.110 del 1975

    art. 23, secondo comma; artt. 7-11; art. 17

    Art.23/2 utilizzato per qualificare il fatto più grave; artt.7-11 richiedono i marchi identificativi delle armi (la loro assenza ha reso l'arma clandestina); art.17 sanziona l'acquisto per corrispondenza senza licenza

  • Decreto-Legge n.137 del 2020

    Consente l'invio tempestivo delle conclusioni del Procuratore generale; qui il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale somma a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata in relazione alle cause di esenzione da responsabilità per la determinazione della causa dell'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistenti cause di esenzione

Massime di principio

  • L'errore sul fatto (buona fede) non viene riconosciuto quando dagli elementi probatori (es. pagina di acquisto e ordine online) risulti chiaramente l'attribuzione di una caratteristica rilevante dell'oggetto acquistato (qui la potenza dell'arma).
  • La qualifica di 'esperto' del soggetto aumenta l'obbligo di diligenza e riduce la possibilità di invocare l'errore scusabile o la buona fede; l'ignoranza invocata dall'esperto è meno credibile.
  • La mera disponibilità a sottoporre l'arma a verifica tecnica (es. al Banco Nazionale di Prova) non prova di per sé la buona fede: serve dimostrazione che l'acquirente abbia effettivamente subito o richiesto la verifica prima dell'uso o che vi fosse un impedimento oggettivo.
  • Gli elementi ricavati dall'acquisto online (pagina prodotto, opzioni scelte, prezzo specifico dell'opzione, conferma d'ordine) possono costituire prova decisiva per dimostrare la conoscenza o la prevedibilità della caratteristica rilevante.
  • In sede di cassazione un ricorso è inammissibile se ripropone doglianze già affrontate e motivatamente respinte nei gradi di merito (criterio di reiterazione dei motivi).
  • Per le fattispecie connesse ad armi è essenziale la verifica della conformità ai marchi e alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa specifica; la mancanza di marchi rende l'arma clandestina e aggravante la posizione dell'acquirente.
  • Chi acquista armi per corrispondenza senza la prescritta licenza si espone a responsabilità penalmente rilevanti, a prescindere dall'intenzione, quando le informazioni fornite sull'acquisto sono chiare e differenziate per caratteristiche essenziali.

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