Cassazione Penale, Sentenza n. 37699/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per evasione (art. 386 c.p.), deducendo la mancata valutazione della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.). Sostiene che l'allontanamento dal domicilio degli arresti domiciliari fu determinato da uno "stato d'ira" scaturito dall'essere trattato come un peso dalla sorella e che tale impulso emotivo irrefrenabile avrebbe giustificato l'attenuante; lamenta inoltre vizio di motivazione per presunto travisamento della prova. In sede di Cassazione introduce altresì, come motivo nuovo, la possibile applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) in ragione del disagio e della conflittualità familiare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte d'Appello che aveva escluso l'attenuante della provocazione, richiamando i requisiti giurisprudenziali: a) stato d'ira consistente in alterazione emotiva anche non immediata; b) fatto ingiusto obiettivo; c) nesso di causalità psicologica tra offesa e reazione. I giudici hanno ritenuto che nel caso concreto mancassero prova dell'impulso emotivo irrefrenabile e del nesso causale; le argomentazioni alternative proposte dal ricorrente sono state considerate generiche e non idonee a decostruire la motivazione di merito. Quanto all'art. 131-bis, è stato escluso perché il danno cagionato non può considerarsi esiguo, anche alla luce dell'irreperibilità del ricorrente dopo l'evasione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 386 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di evasione; costituisce il capo d'imputazione confermato in sede di merito e posto a fondamento della sentenza impugnata
art. 62, n. 2, cod. pen. (provocazione)
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che individua tre requisiti per l'attenuante: a) stato d'ira (alterazione emotiva, anche protratta e non necessariamente immediata); b) fatto ingiusto altrui con carattere di ingiustizia oggettiva; c) rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione. Nel caso concreto tali requisiti non sono stati dimostrati: mancava prova di impulso emotivo irrefrenabile e di nesso causale efficace
art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto)
La Corte esclude l'applicazione dell'art. 131-bis perché il danno non può essere considerato esiguo nel caso di evasione, anche tenuto conto dell'irreperibilità del ricorrente dopo l'episodio; la tenuità richiede una valutazione oggettiva della scarsa offensività del fatto e delle condizioni personali, non rilevata qui
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 16, comma 1, dl. n. 228/2021 (convertiti)
Richiamate per indicare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare secondo la normativa emergenziale/procedurale vigente
Massime di principio
- L'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) richiede prova concreta dei tre requisiti (stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo, nesso di causalità psicologica); mere affermazioni o letture alternative dei fatti non sono sufficienti in Cassazione
- La valutazione sulla sussistenza dell'impulso emotivo irrefrenabile e del nesso causale è tipicamente una valutazione di merito: la Corte di legittimità interviene soltanto se emerge un vizio logico o una manifesta contraddittorietà della motivazione
- Per ottenere la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) occorre dimostrare l'esiguità del danno e la scarsa offensività dell'evento; circostanze come l'irreperibilità o la mancata collaborazione con le autorità aggravano la posizione e ostano al riconoscimento della tenuità
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere accolte ricostruzioni fattuali generiche o non supportate da elementi nuovi e specifici idonei a incidere sulla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito
- La condotta post-fatto (es. non mettersi in contatto con le forze dell'ordine) può influire negativamente sulla possibilità di far valere attenuanti basate su un immediato pentimento o su una reazione emotiva improvvisa
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