Cassazione Penale, Sentenza n. 6526/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che li aveva ritenuti responsabili di calunnia, falsità ideologica, truffa militare e minaccia finalizzata a far commettere un reato. Hanno contestato: l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della calunnia (sostenendo che le false sommarie informazioni non avrebbero potuto dar luogo a un procedimento nuovo o che non vi fosse consapevolezza dell'innocenza del calunniato); l'erronea qualificazione del loro comportamento (con particolare riferimento alla falsificazione dei verbali di sommarie informazioni e del memoriale di servizio), la mancanza di un contributo materiale o anche solo morale in capo a Mazzotta; la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza (art. 522 c.p.p.) per presunta mutatio nella qualificazione dei fatti; e infine censure sulla dosimetria della pena e sull'ammissibilità e specificità dei motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero per lo più reiterativi o aspecifici e che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione logica e congrua: la falsificazione delle sommarie informazioni integrava la calunnia di pericolo (non è necessario l'inizio di un procedimento penale perché il fatto integri il reato), la ritenuta consapevolezza dell'innocenza del calunniato era supportata dagli elementi di prova (declinazione dei fatti, intercettazioni e dichiarazioni), e la responsabilità per concorso morale o per comportamento omissivo/collusivo poteva essere ricostruita sulla base degli elementi indiziari (es. percezione di emolumenti non dovuti). È stata altresì ritenuta legittima la riqualificazione del fatto e la valutazione in punto di pena operata dalla Corte territoriale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese di difesa delle parti civili come liquidato.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Riferito alla calunnia: la Corte ha statuato che la fattispecie è reato di pericolo e non richiede l'effettivo avvio di un procedimento penale; è sufficiente che la falsa incolpazione contenga elementi tali da rendere possibile l'esercizio dell'azione penale nei confronti di persona individuabile
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: addebitata responsabilità anche a titolo di concorso morale o omissivo quando il comportamento rafforza o avvalora l'apparenza di un atto investigativo falsificato
art. 479 cod. pen.
Falsità ideologica in atti pubblici: la Corte ha ritenuto integrata la falsificazione delle sommarie informazioni, anche alla luce della comparazione tra verbali e dichiarazioni delle parti
art. 522 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra contestazione e sentenza: la Cassazione ha confermato che la modifica della qualificazione dal fatto materiale al concorso morale non determina mutamento essenziale tale da ledere il diritto di difesa, se l'imputato ha potuto esercitare concretamente il suo diritto di difesa
art. 611 cod. pen.
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato: la Corte ha valutato le dichiarazioni in ordine a possibili condotte intimidatorie riconducibili al reato contestato, ritenendo che dovessero essere vagliate nell'insieme probatorio
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Normativa sugli stupefacenti: la distinzione tra detenzione sequestrata in perquisizione e la specifica cessione indicata nelle false sommarie informazioni è stata ritenuta sufficiente a configurare autonomo fatto accusatorio idoneo alla calunnia
art. 48 cod. pen.
Riferimento alla contestata induzione in errore (come originariamente prospettata): la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione della fattispecie in termini di concorso, senza pregiudicare i diritti di difesa
art. 81, comma finale, cod. pen.
Riferito agli aumenti di pena per continuazione o concorso: la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione operata in sede di merito e giustificata nella motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione: i motivi sono stati valutati nei limiti procedurali previsti
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Predisposizione degli adempimenti comunicativi della cancelleria dopo la decisione: previsto l'iter comunicativo a seguito della sentenza
Massime di principio
- La calunnia è reato di pericolo: non è necessario che dalle false accuse scaturisca effettivamente un procedimento penale, basta che la falsa incolpazione contenga elementi idonei e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di persona individuabile
- La falsità ideologica delle sommarie informazioni è valutata nel contesto complessivo dell'istruttoria (dichiarazioni, intercettazioni, riscontri): valutazioni di attendibilità e congruenza sono tipiche del giudice del merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate
- Il concorso morale o anche una condotta omissiva (silenzio consapevole) possono integrare responsabilità penale quando rafforzano l'apparenza di atti investigativi falsi o avvalorano il proposito criminoso altrui
- La riqualificazione giuridica del fatto dal giudice di merito (es. da falso materiale a concorso morale) non viola automaticamente il principio di correlazione accusa-sentenza se l'imputato ha potuto difendersi in concreto sull'oggetto dell'imputazione
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che siano meramente confutativi, reiterativi rispetto alle doglianze già discusse o aspecifici: non è sede per rivedere valutazioni di merito debitamente motivate
- Sulle questioni di dosimetria della pena e valutazioni pragmatiche circa circostanze attenuanti/aggravanti, la discrezionalità del giudice di merito è ampia e solo motivate carenze gravi possono costituire motivo valido in Cassazione
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