Cassazione Penale, Ordinanza n. 12899/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione erano proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 luglio 2024. Il primo ricorrente deduceva, con un motivo articolato, violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza di merito fosse viziata nella valutazione delle prove e dell'attendibilità dei dichiaranti. Con un secondo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento di un giudizio più favorevole nel bilanciamento tra circostanze. Il secondo ricorrente riproponeva doglianze già svolte in primo grado e in appello, insistendo sulla lettura delle dichiarazioni accusatorie e sui riscontri, nonché sulla ricostruzione del fatto e sulla riferibilità della condotta a lui attribuita. La Suprema Corte ha rilevato che entrambe le impugnazioni miravano, in realtà, a una nuova valutazione del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, operazioni non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato, quanto al primo ricorrente, che la doglianza formalmente prospettata come violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione era in realtà diretta a censurare la valutazione delle prove e quindi non era ammissibile nei limiti del sindacato di legittimità; ha inoltre ritenuto infondata la censura sul bilanciamento delle circostanze, in quanto la sentenza di merito aveva motivato in modo congruo e non arbitrario. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha evidenziato che i motivi erano reiterativi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, nei quali erano state valutate attendibilità dei dichiaranti e riscontri esterni, senza manifeste illogicità. In dispositivo, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Non è consentito dedurre formalmente la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare, in realtà, l'omessa o erronea valutazione delle prove; tale doglianza resta nei limiti del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 530 c.p.p.
Richiamato dal primo ricorrente per sostenere la tesi dell'insufficienza/contraddittorietà probatoria; la Corte osserva che la censura mirava comunque a una rivalutazione del merito.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in collegamento con l'art. 192 c.p.p. dal ricorrente; la Corte ribadisce che ciò non consente di superare i limiti del vizio motivazionale.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata per contestare la motivazione; la Corte chiarisce che eventuali carenze vanno dedotte nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non può essere utilizzato per aggirare i limiti propri del sindacato sulla motivazione, trasformando in vizio processuale una censura sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Costituisce il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione; non consente una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 133 c.p.
Richiamato implicitamente nel giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze, che è censurabile solo per illogicità o arbitrio manifesta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. quando la doglianza, sostanzialmente, contesta la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova lettura delle risultanze istruttorie, né la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito, anche se una diversa ricostruzione sia astrattamente plausibile.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio rileva in cassazione solo se la sua violazione si traduce in una manifesta illogicità decisiva della motivazione; non attribuisce alla Corte di cassazione un potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.
- L'omesso esame di una specifica doglianza non integra vizio di motivazione quando il motivo debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalla struttura complessiva della motivazione e dalla ratio decidendi della sentenza.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; non basta contrapporre una diversa soluzione ritenuta più favorevole all'imputato.
- Nella valutazione della chiamata in correità, i riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento probatorio indipendente, rappresentativo o logico, purché abbia valenza individualizzante e riguardi anche la riferibilità del fatto al singolo imputato.
- Il controllo di legittimità sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie e dei riscontri non può estendersi al significato concreto di ciascun elemento probatorio, essendo riservata al giudice di merito la ricostruzione del compendio probatorio complessivo.
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