Sentenza n. 3215/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del 15.11.2024, notificato in data 15.11.2024, con cui la Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento con cui la Questura ha dichiarato irricevibile e respinto l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di nulla osta al lavoro subordinato e visto d'ingresso, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno. La Questura ha ritirato la ricevuta della domanda, dichiarandola irricevibile. Il primo motivo deduceva la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 5, comma 9, e 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che, a fronte dell'indisponibilità del datore di lavoro a sottoscrivere il contratto di soggiorno, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione o di altro titolo. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. L'amministrazione ha sostenuto in giudizio che la domanda sarebbe stata presentata senza la necessaria formalizzazione presso la Prefettura competente e che il nulla osta era stato successivamente revocato, ma tali circostanze non erano state indicate nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato è stato annullato. Il TAR ha ritenuto il provvedimento palesemente viziato per difetto di motivazione, poiché non indicava alcuna ragione a fondamento della dichiarazione di irricevibilità dell'istanza. Ha inoltre ravvisato la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Le ragioni prospettate dall'Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva non potevano integrare la motivazione del provvedimento in giudizio, trattandosi di motivazione postuma. Il TAR ha altresì rilevato che il provvedimento di revoca del nulla osta non era richiamato nell'atto impugnato e che, in altro giudizio, era stata riconosciuta l'illegittimità della mancata valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo dell'amministrazione di valutare il rilascio del titolo di soggiorno appropriato.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda vizia il provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che dichiara irricevibile o respinge un'istanza deve indicare le ragioni concrete e giuridiche poste a fondamento della decisione; l'assenza di qualsiasi motivazione determina l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio, mediante le difese dell'Avvocatura o dell'ufficio, la motivazione mancante del provvedimento impugnato, poiché ciò costituisce motivazione postuma inammissibile.
- Quando emergono ragioni ostative all'accoglimento di un'istanza, l'amministrazione deve comunicarle preventivamente ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; l'omissione comporta l'illegittimità del provvedimento conclusivo, salva la verifica dei presupposti per l'applicazione delle eventuali deroghe previste dalla legge.
- A fronte della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro o della sopravvenuta revoca del nulla osta, l'amministrazione competente deve valutare, anziché limitarsi a dichiarare irricevibile la domanda, se ricorrano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo previsto dall'ordinamento.
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