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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04905/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni relativi a IVA, IRPEG, IRAP e IRPEF per gli anni d'imposta 2003 e 2004, emessi a seguito di verifica fiscale finalizzata a contrastare una presunta frode IVA intracomunitaria nel commercio di autoveicoli usati, realizzata attraverso l'interposizione fittizia nei rapporti con fornitori UE e l'indebito ricorso al regime del margine. La CTR ha respinto l'appello del contribuente ritenendo, tra l'altro, che il contraddittorio preventivo nell'accertamento con adesione fosse facoltativo, che l'eventuale mancata convocazione non determinasse nullità, che l'ordine di servizio e le irregolarità della verifica non comportassero invalidità, che gravasse sul contribuente l'onere di provare la legittima applicazione del regime di favore e la propria diligenza, che le fatture soggettivamente inesistenti fossero indetraibili e indeducibili, e che le doglianze sulle sanzioni fossero generiche. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: violazione delle norme sull'accertamento con adesione e sul contraddittorio preventivo; violazione della disciplina sulle verifiche fiscali e omessa pronuncia sull'ordine di servizio; vizio di motivazione sulla prova della frode e sulla diligenza del contribuente; omessa pronuncia e difetto di specificità in relazione all'uso di dichiarazioni di terzi e di un database; violazione della disciplina sanzionatoria e omesso esame della censura sulle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in larga parte, non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata o difettavano di specificità e autosufficienza. In particolare, ha confermato che nell'accertamento con adesione il contraddittorio preventivo è facoltativo e che la mancata convocazione non comporta nullità; ha ritenuto che le doglianze sull'ordine di servizio e sulle irregolarità della verifica non fossero autosufficienti e comunque non idonee a determinare invalidità; ha escluso il vizio di motivazione e ha ribadito che, in presenza di contestazione dell'indebita applicazione del regime del margine, spetta al contribuente provare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile; ha dichiarato inammissibili le censure su dichiarazioni di terzi e database per mancata trascrizione e specificazione; ha infine ritenuto generiche le contestazioni sulle sanzioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 218/1997

    Il contribuente può attivare il procedimento di accertamento con adesione anche dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento o di rettifica; il contraddittorio preventivo non è imposto come condizione di validità dell'azione accertativa.

  • art. 6 d.lgs. 218/1997

    La mancata convocazione del contribuente a seguito dell'istanza di adesione non determina, di per sé, la nullità del procedimento, se tale sanzione non è prevista dalla legge.

  • art. 12 L. 212/2000

    Le garanzie del contribuente nelle verifiche fiscali possono incidere sulla validità dell'atto solo quando la violazione riguardi prescrizioni essenziali; altrimenti la violazione integra una mera irregolarità. La censura sulle sanzioni deve essere specifica e adeguatamente articolata.

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione alla doglianza sull'ordine di servizio e sulla verifica fiscale.

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione alla doglianza sull'ordine di servizio e sulla verifica fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile prospettare una diversa lettura senza attaccare effettivamente la motivazione decisoria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come error in procedendo e con specifica indicazione del capo non deciso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza motivazionale o il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni di terzi nel processo tributario.

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    La censura sulle sanzioni è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36 d.l. 41/1995

    Il regime del margine costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio, da interpretare restrittivamente e applicare rigorosamente; se l'Amministrazione contesta l'indebita fruizione, incombe sul contribuente la prova della buona fede e della massima diligenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento con adesione il contraddittorio preventivo del Fisco è facoltativo e la sua omissione non determina nullità, salvo una diversa espressa previsione di legge.
  • Le irregolarità della verifica fiscale non comportano automaticamente l'invalidità dell'accertamento: la nullità è configurabile solo quando la violazione incida su prescrizioni essenziali al raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Chi invoca l'illegittima applicazione di un regime fiscale agevolativo o derogatorio deve provare i presupposti della sua spettanza e, quando l'Ufficio contesti elementi oggettivi di frode, anche la propria buona fede e la massima diligenza esigibile.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e dirette contro la ratio decidendi; il difetto di trascrizione degli atti o dei motivi di appello comporta inammissibilità.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione devoluta; non sussiste se la decisione adottata implica un rigetto del punto contestato.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non copre l'insufficienza della motivazione o la semplice rivalutazione delle prove.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi possono essere valorizzate come elementi indiziari e concorrono alla prova, senza essere in sé inutilizzabili, purché il giudice le valuti complessivamente nel quadro probatorio.
  • Le contestazioni sulle sanzioni amministrative tributarie devono essere formulate in modo analitico e con indicazione delle soluzioni normative alternative ritenute corrette; la genericità del motivo ne comporta l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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