Sentenza del 06/02/2020 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla determinazione del valore dell'avviamento ceduto con la compravendita di 4 punti vendita (contratto 30.1.2015, registrato 12.2.2015). L'Ufficio aveva rettificato il valore complessivo dichiarato: aveva riconosciuto attrezzature e merci per €1.006.205 e rettificato l'avviamento dichiarato dalle società (€158.000) a €2.052.097 applicando il "metodo patrimoniale complesso" con una percentuale del 20% sul fatturato medio triennale, motivando con l'associazione al noto brand della grande distribuzione; la rettifica ha comportato maggiore imposta di registro per €56.823 oltre interessi e sanzioni. Le società resistenti hanno provato fattori negativi concreti (ubicazione commercialmente sfavorevole, redditività inferiore alla media, oneri fissi elevati, perdurante perdita gestionale, licenziamenti, e l'inserimento della cessione in una più ampia operazione di dismissione del gruppo di 150 punti vendita), non contestati dall'Ufficio, e hanno dedotto che il prezzo del rogito corrispondeva al valore reale di mercato.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia: ha confermato che l'Ufficio ha applicato in modo astratto e uniforme la percentuale del 20% sul fatturato senza motivare concretamente come i fattori negativi segnalati fossero stati ponderati per ogni singolo punto vendita; non è emersa alcuna istruttoria su comparabili né prova del trasferimento del marchio (che non era compreso nella cessione). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui i criteri del DPR 460/1996 sono parametri indicativi/minimali e che l'Amministrazione deve motivare la congruità del metodo rispetto alla realtà aziendale concreta. Pertanto l'appello è rigettato; l'Agenzia è condannata alle spese del grado (euro 1.500 oltre accessori).
Norme richiamate
DPR 131/1986 art. 51 comma 4
Rilevanza dell'avviamento (anche di segno negativo) nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro; la base imponibile deve conformarsi il più possibile al valore di mercato dell'azienda.
DPR 460/1996 art. 2 comma 4
Individua una metodologia (percentuale di redditività e moltiplicatore) adottata come parametro minimo indicativo per il calcolo dell'avviamento: costituisce indicazione di riferimento ma non vincola il giudice o l'Amministrazione se giustificano l'adozione di criteri diversi.
D.lgs. n. 218/1997
Ha ridisciplinato l'accertamento con adesione e abrogato il DPR 460/1996 come norma attuativa, ma secondo la Cassazione i parametri del DPR 460 restano utili come riferimento indicativo per la determinazione dell'avviamento.
Comunicazione Agenzia delle Entrate n. 52/2003
L'Agenzia ha ritenuto che anche il contribuente possa utilizzare il metodo di calcolo previsto dal DPR 460/1996 per determinare il valore di avviamento.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 7750/2019, Cass. n. 7324/2014, Cass. n. 18941/2018, Cass. n. 613/2006, Cass. n. 1170/2008)
"...ai fini del calcolo del valore di avviamento commerciale quale parte del corrispettivo di cessione di azienda, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro ... dovrà applicarsi la percentuale di redditività, nella misura ritenuta congrua dal giudice di merito parametrata alla media dei ricavi..."
La Cassazione ha affermato che i criteri del DPR 460 possono essere ancora utilizzati come parametro di riferimento/minimale; spetta però all'Amministrazione motivare l'adeguatezza del metodo applicato e al contribuente l'onere di dimostrare, se ritiene, un valore inferiore applicando parametri diversi.
Massime di principio
- L'Amministrazione fiscale che rettifica il valore di avviamento deve motivare in modo specifico e concreto come il metodo e la percentuale adottati si applicano ai singoli beni/negozi oggetto di cessione; l'applicazione di una percentuale uniforme e astratta è suscettibile di annullamento.
- I criteri indicati dal DPR 460/1996 (percentuale di redditività e moltiplicatore) costituiscono parametri indicativi/minimali: possono essere usati dall'ufficio come indizio favorevole, ma non vincolano quando non risultano adeguati alla situazione concreta.
- L'avviamento può sussistere anche per aziende in perdita (valore prospettico), ma la valutazione deve considerare la situazione reddituale concreta, i costi effettivi, le azioni future e il profilo dell'acquirente; non è sufficiente un riferimento astratto al potenziale valore futuro senza evidenze.
- Se la cessione fa parte di una più ampia operazione di dismissione per crisi del gruppo, il prezzo pattuito può riflettere il contingente valore di mercato: l'Ufficio deve valutare e documentare perché tale prezzo non corrisponderebbe al valore normale.
- L'onere istruttorio dell'Amministrazione include l'indicazione di comparabili o di un'analisi reddituale che giustifichi la rettifica; l'assenza di istruttoria/comparabili espone la rettifica al rigetto.
- Il contribuente può provare circostanze negative specifiche (ubicazione, redditività, costi, perdite, mancato trasferimento del marchio) per giustificare un valore di avviamento inferiore rispetto ai parametri standard.
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