Cassazione Civile, Ordinanza n. 27785/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico accessorio dei dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro. In appello era stata ritenuta legittima, per il 2022, la decurtazione dell'indennità di amministrazione spettante al personale dell'Ispettorato mediante scomputo dell'indennità una tantum prevista per l'anno 2022 dall'art. 32-bis del d.l. n. 50/2022. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1-bis d.l. n. 145/2023 e dell'art. 32-bis d.l. n. 50/2022, sostenendo che la norma sopravvenuta consentiva al più di definire cessata la materia del contendere per il 2020 e 2021, ma non per il 2022, anno per il quale restava contestata la legittimità dello scomputo e domandato il pagamento integrale dell'indennità di amministrazione; (2) violazione delle stesse norme e di ulteriori disposizioni del pubblico impiego privatizzato, per erronea qualificazione dell'indennità una tantum e illegittimità dello scomputo; (3) violazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e del principio di riserva alla contrattazione collettiva in materia retributiva; (4) violazione dell'art. 1-bis d.l. n. 145/2023 sotto il profilo della illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 39 Cost.; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite anche del primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 145/2023 nella parte in cui imponeva lo scomputo dell'indennità una tantum dall'indennità di amministrazione 2022, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito di appello, che aveva ritenuto legittimo lo scomputo dell'indennità una tantum dall'indennità di amministrazione, è stata quindi annullata perché contrastante con la sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale e con l'efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità nei rapporti non esauriti.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
art. 1-bis d.l. n. 145/2023 conv. in L. n. 191/2023
la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente all'inciso che imponeva lo scomputo dell'indennità una tantum dall'indennità di amministrazione dovuta per il 2022
art. 32-bis d.l. n. 50/2022 conv. in L. n. 91/2022
prevede per il 2022 un'indennità una tantum per i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, quale emolumento premiale per attività extra ordinem
art. 72 d.lgs. n. 29/1993
richiamato tra le norme relative alla disciplina del rapporto e del trattamento economico del personale pubblico privatizzato
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 149/2015
richiamato nel motivo come disposizione rilevante per il trattamento del personale dell'Ispettorato
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
richiamato a sostegno del principio di riserva alla contrattazione collettiva in materia di retribuzioni del pubblico impiego privatizzato
art. 91 c.p.c.
invocato per la censura sulle spese di lite
art. 92 c.p.c.
invocato per la censura sulla compensazione delle spese di lite
art. 3 Cost.
parametro costituzionale valorizzato per censurare la irragionevolezza dello scomputo tra emolumenti di natura disomogenea
art. 39 Cost.
parametro costituzionale richiamato in relazione alla riserva di contrattazione collettiva in materia retributiva
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma produce in via generale l'inefficacia della disposizione con effetto ex tunc, nei rapporti ancora pendenti, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti per giudicato, prescrizione, decadenza o altre preclusioni consolidate.
- È irragionevole imporre lo scomputo tra emolumenti aventi natura diversa, quando uno abbia funzione premiale per attività straordinarie e l'altro sia finalizzato all'armonizzazione di trattamenti economici accessori, perché tale compensazione può determinare una disparità di trattamento ingiustificata in danno dei destinatari del trattamento armonizzato.
- Quando una norma sopravvenuta viene dichiarata incostituzionale nella parte decisiva per la controversia, il giudice di legittimità deve cassare la decisione che ne abbia fatto applicazione e rinviare al giudice di merito per una nuova valutazione conforme al dictum costituzionale.
- Se il motivo di ricorso investe con successo la base normativa della decisione impugnata, i ulteriori motivi che presuppongono la tenuta di quella stessa base normativa possono risultare assorbiti.
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