Cassazione Civile, Ordinanza n. 10121/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società contro due ex amministratori, condannati in primo e secondo grado al risarcimento del danno per due condotte ritenute di mala gestio: da un lato, la mancata chiamata in causa di una società di persone ritenuta responsabile del sinistro mortale occorso a una acquirente di un mobile letto, con conseguente esposizione della società poi fallita alla condanna risarcitoria; dall'altro, la cessione a soggetti riconducibili agli amministratori e a un loro familiare delle rimanenze di magazzino a prezzi ritenuti largamente inferiori al loro valore. I ricorrenti hanno proposto sei motivi di ricorso per cassazione, lamentando: l'erronea valorizzazione probatoria di una comunicazione del difensore e di dichiarazioni rese ai curatori; l'erroneo uso delle risultanze di una sentenza penale; la mancata considerazione del preteso giudicato derivante da altra sentenza civile; la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. sostenendo che la responsabilità della società fallita fosse comunque certa e che il resto fosse congettura; la censura della ricostruzione della vendita delle rimanenze, sostenendo che il prezzo fosse giustificato da obsolescenza dei beni, urgenza di liberare i locali e valutazione secondo il realizzo da liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, nella parte in cui denunciavano il vizio motivazionale, erano preclusi dalla doppia conforme e, comunque, si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza nella deduzione del giudicato esterno e, in ogni caso, perché la precedente sentenza non aveva definito la responsabilità della società terza né poteva vincolare il giudizio sulla mala gestio; il quinto motivo è stato giudicato inammissibile poiché il processo non riguardava la scelta degli attori danneggiati di convenire in giudizio un solo soggetto, ma la condotta degli amministratori; il sesto motivo è stato infine dichiarato inammissibile perché anch'esso tendeva a una nuova valutazione del compendio istruttorio sulla svendita delle rimanenze, già congruamente apprezzato dai giudici di merito. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come nuovo giudizio di fatto.
art. 2729 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360 c.p.c.
richiamato per i motivi di ricorso; la Corte ha precisato che i vizi dedotti non possono tradursi in una nuova lettura del merito e che il n. 5 è precluso in caso di doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
la Corte ha applicato il principio della doppia conforme, che preclude il vizio motivazionale quando le due decisioni di merito coincidono nei fatti posti a base della decisione.
art. 2909 c.c.
richiamato per invocare il giudicato esterno; la Corte ha escluso che la sentenza evocata potesse spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio.
art. 39 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere la preclusione da giudicato; la Corte ha escluso il presupposto dell'identità di parti e rapporto giuridico.
art. 1218 c.c.
richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto, rilevando che le censure erano in realtà dirette contro gli accertamenti di fatto.
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura meramente sollecitatoria di una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie e per la trattazione camerale non partecipata.
art. 2049 c.c.
menzionato nella ricostruzione della decisione di merito per escluderne l'applicabilità alla fattispecie, trattandosi di ipotesi non riconducibile a rapporto di subordinazione o assimilato.
art. 2304 c.c.
richiamato per spiegare il rischio di aggressione del patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili della società di persone ritenuta responsabile del sinistro.
art. 146 l.fall.
richiamato come base dell'azione di responsabilità esercitata dal fallimento contro gli amministratori per il danno al patrimonio sociale.
art. 652 c.p.p.
la Corte ha escluso l'efficacia vincolante della sentenza penale prodotta, rilevando i limiti applicativi del giudicato penale nel giudizio civile di danno.
art. 75 c.p.p.
richiamato per spiegare che l'azione civile non poteva essere trasferita in sede penale, essendo già stata proposta in sede civile e definite le controversie civili di merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira a una rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile, perché il controllo di legittimità non consente un nuovo giudizio di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- Le prove documentali o le dichiarazioni stragiudiziali prive di valore confessorio possono essere legittimamente utilizzate come indizi, rimessi alla libera valutazione del giudice di merito nel quadro delle presunzioni.
- Il giudicato esterno può essere dedotto in cassazione solo rispettando l'onere di autosufficienza, mediante riproduzione del testo della decisione invocata; un semplice riassunto non è sufficiente.
- Perché si formi giudicato esterno occorre l'identità soggettiva e oggettiva del rapporto controverso; in mancanza, la decisione precedente non vincola il giudice del nuovo processo.
- Nel giudizio promosso dal curatore per danno da mala gestio, è rilevante la condotta degli amministratori rispetto al patrimonio sociale, non la scelta processuale compiuta dai terzi danneggiati nel convenire in giudizio uno o più possibili responsabili.
- Il giudicato penale spiega effetti nel civile solo nei limiti normativamente previsti e non impedisce al giudice civile di accertare incidenter tantum i fatti rilevanti ai fini della responsabilità risarcitoria quando non ricorrano i presupposti di legge.
- In tema di responsabilità degli amministratori verso il fallimento, la vendita di beni sociali a soggetti correlati a un prezzo significativamente inferiore ai valori di riferimento può costituire indice di danno e di mala gestio se il giudice di merito ne accerta la sproporzione e la non giustificazione economica.
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