Cassazione Civile, Ordinanza n. 14730/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva applicato imposta di registro e imposte ipocatastali in misura proporzionale a una sentenza civile che aveva disposto il trasferimento di un terreno in favore del promissario acquirente ai sensi dell’art. 2932 c.c., subordinandolo al pagamento del prezzo pattuito nel preliminare. I giudici tributari di merito avevano ritenuto dovuta soltanto l’imposta fissa, valorizzando il fatto che il prezzo non era stato pagato e che, successivamente, l’operazione era stata risolta per omesso pagamento, con conseguente mancanza di trasferimento di ricchezza. L’Agenzia ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 37 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, sostenendo che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è soggetta a imposta proporzionale anche se non definitiva e anche se il trasferimento è subordinato al pagamento del corrispettivo, poiché tale circostanza integra una condizione meramente potestativa del promissario acquirente e quindi irrilevante ai fini fiscali; ha inoltre sostenuto che la successiva risoluzione dell’operazione non incide sulla tassazione dell’atto già perfezionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha escluso l’eccezione di inammissibilità sollevata dai contribuenti per difetto di autosufficienza, osservando che la circostanza della condizione sul pagamento del prezzo era già risultata dagli accertamenti di merito. Nel merito ha affermato che la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo pattuito va tassata in misura proporzionale, perché la condizione è assimilabile a una condizione meramente potestativa e non impedisce il prelievo proporzionale ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 131/1986. Ha inoltre precisato che la successiva risoluzione dell’operazione per mancato pagamento del prezzo è irrilevante, trattandosi di imposta d’atto, da valutare secondo il contenuto intrinseco e gli effetti giuridici dell’atto al momento della tassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, decidendo nel merito con rigetto dell’originario ricorso delle contribuenti. Le spese di merito sono state compensate e le contribuenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare l’erronea applicazione della disciplina dell’imposta di registro.
art. 27 d.P.R. n. 131/1986
non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore
La Corte ha applicato la norma nel senso che la condizione relativa al pagamento del prezzo, quando rimessa alla scelta/iniziativa del promissario acquirente, non impedisce la tassazione proporzionale della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
art. 37 d.P.R. n. 131/1986
È stato richiamato dall’Agenzia a sostegno della corretta liquidazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari.
art. 8 della Tariffa allegata, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986
È stato invocato per giustificare l’assoggettamento dell’atto giudiziario a imposta proporzionale.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso di trasferimento immobiliare è stata ritenuta fiscalmente rilevante ai fini dell’imposta proporzionale.
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
L’atto va interpretato secondo il suo contenuto intrinseco e gli effetti giuridici prodotti; la successiva risoluzione non incide sulla tassazione dell’atto già emesso.
art. 1, comma 199, L. n. 197/2022
termine di sospensione di undici mesi
È stata richiamata solo per affermare la tempestività del ricorso notificato dall’Agenzia.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo pattuito è assoggettata a imposta proporzionale, anche se ancora impugnabile.
- Ai fini dell’art. 27 d.P.R. n. 131/1986, la condizione che fa dipendere l’efficacia dell’atto dalla volontà o dall’iniziativa dell’acquirente non impedisce il prelievo proporzionale, poiché è fiscalmente irrilevante come condizione sospensiva.
- La distinzione tra condizione potestativa e meramente potestativa rileva anche sul piano fiscale: quando la parte può incidere direttamente sulla sorte dell’atto o sull’efficacia del contratto, la condizione non preclude la tassazione come atto immediatamente efficace.
- Nell’imposta d’atto, la tassazione va effettuata con riguardo al contenuto intrinseco e agli effetti giuridici dell’atto al momento in cui è posto in essere; eventi successivi, come la risoluzione per inadempimento, non incidono sulla debenza originaria dell’imposta.
- L’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso è infondata quando la circostanza di fatto contestata risulti già accertata e descritta nelle sentenze di merito poste a base della decisione impugnata.
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