Cassazione Civile, Ordinanza n. 26718/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda un buono fruttifero postale ordinario serie Q/P, emesso nel 1987 su modulo della precedente serie P con stampigliatura Q/P. Il sottoscrittore, contitolare del titolo con la madre, ha chiesto il pagamento degli interessi secondo i rendimenti indicati sul retro del buono, sostenendo che il titolo prevedesse per l’ultimo periodo di fruttuosità tassi più favorevoli rispetto a quelli riconosciuti allo sportello. Poste Italiane ha contestato la pretesa, deducendo che, in base al d.m. 13 giugno 1986 e all’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, i buoni della serie Q/P devono essere ricondotti alla nuova serie Q e non alla serie P, con conseguente applicazione dei rendimenti ministeriali e non di quelli riportati nella tabella parzialmente riprodotta sul titolo. Il ricorso per cassazione denunciava violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 13 giugno 1986 e dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sostenendo che la stampigliatura Q/P sostituiva integralmente le precedenti indicazioni e che non poteva sorgere alcun legittimo affidamento sui rendimenti della vecchia serie P per l’ultimo decennio; la parte resistente eccepiva anche un vizio di legittimazione del difensore della ricorrente e la violazione dell’art. 372, comma 2, c.p.c. per la produzione documentale in cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto la questione preliminare sulla capacità rappresentativa del difensore della ricorrente, ritenendola infondata perché agli atti risultava la nomina del procuratore. Nel merito ha accolto il ricorso di Poste Italiane: ha chiarito che, per i buoni Q/P emessi con utilizzo di moduli della serie P, la questione va risolta anzitutto in termini interpretativi, poiché la presenza sul titolo di una tabella sostitutiva e della stampigliatura Q/P esclude di attribuire rilievo autonomo alla sola indicazione residua dei rendimenti della vecchia serie P per l’ultimo periodo. Ha quindi affermato che, ove il titolo presenti una disciplina incompleta o ambigua dei rendimenti, opera un’integrazione suppletiva del regolamento negoziale mediante i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà attenersi ai principi enunciati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indicato come base del ricorso introduttivo davanti al tribunale, senza ulteriori precisazioni
art. 173 d.P.R. n. 156/1973
regola i buoni postali fruttiferi, consente la variazione dei tassi con decreto ministeriale per le nuove serie e prevede l’integrazione degli interessi secondo la tabella dei buoni; opera come base per l’integrazione suppletiva del regolamento negoziale in caso di lacuna o ambiguità del titolo
d.m. 13 giugno 1986
ha istituito la serie Q e la disciplina dei buoni Q/P, imponendo la stampigliatura dei nuovi tassi sui titoli emessi con moduli della serie precedente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1342, comma 1, c.c.
richiamato per il principio secondo cui, nei moduli o formulari, le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili
art. 1339 c.c.
richiamato per la sostituzione automatica di clausole imposta dalla legge, ma ritenuto non decisivo nella fattispecie se non nei limiti dell’integrazione normativa prevista dall’art. 173
art. 1362 c.c.
l’interpretazione deve ricercare la comune intenzione delle parti considerando l’intero testo del documento e non singole parti isolate
art. 1366 c.c.
l’interpretazione secondo buona fede impone di dare rilievo al significato obiettivo che le parti potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle espressioni del titolo
art. 1374 c.c.
consente l’integrazione suppletiva del contratto quando la volontà negoziale sia incompleta o ambigua
art. 2002 c.c.
qualifica i buoni postali come titoli di legittimazione e non come titoli di credito, con esclusione dei principi di autonomia, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito
art. 1993 c.c.
richiamato in via descrittiva per evidenziare che il regime delle eccezioni dei titoli di credito non si applica ai buoni postali
art. 47 Cost.
evocato come criterio di lettura teleologica a tutela del risparmio, per escludere soluzioni che lascino privo di disciplina il rendimento del titolo
Massime di principio
- I buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e la loro disciplina non si esaurisce nella letteralità del documento, ma va ricostruita secondo il complesso del titolo e della normativa che ne regola l’emissione.
- Quando il titolo di nuova emissione reca una tabella sostitutiva e una stampigliatura che lo riconduce a una specifica serie, non è corretto isolare una singola indicazione residua riferita alla serie precedente per attribuirle valore decisivo in contrasto con il contesto documentale complessivo.
- L’interpretazione del contratto deve coordinare il senso letterale delle espressioni con l’intero contenuto del negozio; non è consentita una lettura parcellizzata che stravolga la volontà negoziale desumibile dal documento nella sua globalità.
- Se il regolamento del buono è incompleto o ambiguo quanto a una parte dei rendimenti, opera un’integrazione suppletiva del contratto mediante i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dalla disciplina di settore.
- La disciplina ministeriale sui tassi dei buoni di nuova emissione non sostituisce automaticamente le pattuizioni già risultanti dal titolo quando esse siano complete e univoche; ma può integrare il titolo quando questo presenti lacune o incertezze regolamentari.
- Nei rapporti relativi ai buoni postali, la tutela dell’affidamento del risparmiatore non consente di attribuire efficacia a elementi testuali isolati e incoerenti rispetto alla struttura complessiva del documento.
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