Sentenza n. 21/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari “- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina, Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, f.n. -OMISSIS- del 28 gennaio 2026, avente a oggetto «Determinazione di proscioglimento dalla ferma volontaria per - non ammissione al servizio permanente ai sensi dell’art. 948 del d. lgs. n. 66 del 2010»; - della proposta di proscioglimento del Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS- (AO)n. 169-3/2025 di prot. del 29 aprile 2025; - dei pareri di concordanza all'accoglimento della proposta di proscioglimento di tutta la linea gerarchica; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di proscioglimento dalla ferma volontaria per non ammissione al servizio permanente ai sensi dell'art. 948 d.lgs. n. 66/2010, unitamente alla proposta di proscioglimento e ai pareri gerarchici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui è stato prosciolto dalla ferma volontaria per non ammissione al servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1040, comma 1, lett. d), n. 18, d.P.R. n. 90/2010 e l'eccesso di potere, sostenendo che il procedimento non fosse stato concluso entro il termine di 180 giorni. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 706, 784, 878, 892, 936, 948 e 949 d.lgs. n. 66/2010 e l'eccesso di potere, lamentando l'insufficiente valutazione della positiva conclusione del percorso addestrativo e del servizio complessivamente prestato. Ha evidenziato che la Commissione di valutazione e avanzamento aveva espresso parere contrario alla proposta di proscioglimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondata la censura relativa al termine di 180 giorni, qualificandolo come ordinatorio e non perentorio, poiché la disposizione che lo prevede non stabilisce espressamente la decadenza dell'Amministrazione o altra sanzione per la sua inosservanza. Il giudice ha inoltre riconosciuto la natura ampiamente discrezionale del giudizio di meritevolezza previsto dall'art. 949 d.lgs. n. 66/2010, finalizzato ad ammettere al servizio permanente soltanto militari che offrano pieno e sicuro affidamento e presentino significative qualità umane e professionali. Il parere della Commissione di valutazione e avanzamento è stato ritenuto non vincolante. Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha esercitato la discrezionalità in modo arbitrario o irragionevole, avendo valorizzato i precedenti disciplinari, indicativi di difficoltà nel mantenere una condotta consona anche nella vita privata, nonché la tendenza discendente del rendimento, ritenuta incompatibile con la prosecuzione della carriera nell'Arma. Le spese di lite sono state integralmente compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti e loro audizione.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
il termine per la conclusione del procedimento previsto in via residuale dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990 (trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio
La violazione del termine ordinario di conclusione del procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento finale, salvo che una disposizione ne stabilisca espressamente la perentorietà e una specifica conseguenza decadenziale o sanzionatoria.
art. 1040, comma 1, lett. d), n. 18, d.P.R. n. 90/2010
il termine di conclusione del procedimento sia pari 180 giorni, senza precisarne la perentorietà
Il termine di 180 giorni per l'ammissione al servizio permanente o il proscioglimento dalla ferma volontaria è ordinatorio, non essendo prevista espressamente la sua perentorietà.
art. 949 d.lgs. n. 66/2010
giudizio di “meritevolezza”
Il giudizio di meritevolezza ai fini dell'ammissione al servizio permanente è ampiamente discrezionale ed è orientato al pubblico interesse a selezionare militari dotati di affidabilità e qualità umane e professionali significative.
artt. 948 e 949 d.lgs. n. 66/2010
L'Amministrazione può disporre il proscioglimento dalla ferma volontaria per la non ammissione al servizio permanente sulla base di un giudizio discrezionale di meritevolezza, sindacabile nei limiti dell'arbitrarietà, irragionevolezza o manifesta illogicità.
Massime di principio
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di ammissione al servizio permanente o di proscioglimento dalla ferma volontaria è ordinatorio, se la norma che lo stabilisce non ne qualifica espressamente la perentorietà e non collega alla sua scadenza la decadenza dell'Amministrazione o altra specifica sanzione.
- Il giudizio di meritevolezza previsto per il transito di un militare in servizio permanente ha natura ampiamente discrezionale ed è rivolto a verificare che l'interessato offra pieno e sicuro affidamento e possieda qualità umane e professionali adeguate alla prosecuzione della carriera.
- Il parere della Commissione di valutazione e avanzamento sulla meritevolezza del militare non è vincolante per l'Amministrazione, che può discostarsene nell'esercizio della propria discrezionalità, purché la decisione non sia arbitraria o irragionevole e dia conto degli elementi rilevanti.
- Nel giudizio di meritevolezza possono assumere rilievo sia i precedenti disciplinari relativi alla condotta privata sia l'andamento del rendimento professionale, compresa una sua tendenza discendente, quando tali elementi siano utilizzati per valutare l'affidabilità complessiva e l'idoneità alla prosecuzione della carriera.
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