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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08295/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, rideterminando il solo reddito di impresa sulla base di un precedente processo verbale di constatazione, nel quale erano state riscontrate omesse registrazioni di fatture, indebite deduzioni di costi per carburante e operazioni bancarie di addebito e accredito ritenute ingiustificate. L'Ufficio aveva utilizzato le risultanze delle indagini bancarie per ricostruire ricavi in nero e maggior volume d'affari, imputandoli al reddito di impresa e non al reddito agrario; contestualmente aveva emesso un atto di irrogazione sanzioni per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, riferito a prelievi ingiustificati equiparati ad acquisti non fatturati. Il contribuente aveva impugnato il solo atto sanzionatorio; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che la CTR, pur avendo riconosciuto la pregiudizialità del separato giudizio relativo all'avviso di accertamento e alle violazioni a monte della sanzione, aveva deciso nel merito sulla base di una pronuncia non definitiva, quando avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del giudicato nel processo pregiudicante.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancato completamento del procedimento notificatorio. Poiché il ricorso era stato notificato via PEC ma l'Agenzia non aveva depositato la ricevuta di avvenuta consegna, risultando prodotta solo la ricevuta di accettazione, la notificazione non è stata ritenuta perfezionata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di notifica telematica, occorrono sia la ricevuta di accettazione sia quella di avvenuta consegna, e la loro mancanza impedisce la valida costituzione del contraddittorio. Ha escluso anche la possibilità di rinnovare la notifica ex art. 291 c.p.c., perché si trattava di attività notificatoria incompleta e non di notificazione nulla. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.

    La doglianza era formulata come vizio processuale, ma non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di perfezionamento della notificazione.

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudizio andasse sospeso per pregiudizialità in attesa del giudicato del processo separato.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione della documentazione attestante il perfezionamento della notifica telematica può avvenire fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 379 c.p.c.

    Richiamato come termine finale per il deposito della prova della notificazione ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato come termine finale per il deposito della prova della notificazione nel rito camerale.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte ha escluso la rinnovazione della notifica perché l'attività notificatoria era incompleta e quindi non suscettibile di rinnovo ai sensi di tale norma.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994

    Per la prova del perfezionamento della notificazione telematica è necessaria la produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con attestazione di conformità agli originali.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 68 del 2005

    La notifica via PEC si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68 del 2005

    La notifica via PEC si perfeziona per il destinatario al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, ai fini dell'ammissibilità, non basta la ricevuta di accettazione: occorre anche la ricevuta di avvenuta consegna, che prova il perfezionamento della notificazione verso il destinatario.
  • La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida costituzione del contraddittorio.
  • L'attività notificatoria telematica incompleta non è suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., perché la norma presuppone una notificazione nulla o comunque perfezionata ma viziata, non una notificazione non perfezionata.
  • La prova del perfezionamento della notifica telematica può essere depositata fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, ma deve comunque esistere nei termini utili per dimostrare la regolare instaurazione del giudizio.
  • Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e soggetta a prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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