Cassazione Penale, Sentenza n. 11730/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di vendita di prodotti con marchio contraffatto (artt. 474 e 648 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: nullità della notifica del decreto introduttivo di appello per una presunta notifica telematica eseguita il 3/10/2024 senza tentativo di notifica al domicilio eletto e un tentativo effettuato solo il 15/10/2024; carenza e contraddittorietà della motivazione sulla esclusione della "grossolanità" della contraffazione; insufficiente motivazione sull'esclusione dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.; mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. e mancata concessione delle attenuanti generiche; motivazione inadeguata circa il diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che: la presunta nullità della vocatio in ius non aveva carattere di nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) ma rientrava nelle nullità sanabili dalla disciplina dell'art. 184 c.p.p.; la nullità relativa doveva essere tempestivamente dedotta (al più tardi in sede di conclusioni di appello) e non essendolo stata il motivo è manifestamente infondato. Sulla sostanza, la Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 474 c.p. sulla base della giurisprudenza che tutela la fede pubblica e non richiede la prova della "grossolanità" per la configurazione del reato; ha ritenuto corretta l'esclusione dell'art. 712 c.p., ha rigettato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in considerazione dell'elevato numero dei capi e della non occasionalità della condotta, e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e della conversione della pena in sanzione pecuniaria in virtù della valutazione discrezionale dei fatti e delle condizioni personali dell'imputato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Il reato di contraffazione di marchi è configurato anche per la detenzione ai fini di vendita; la norma tutela la fede pubblica e non richiede la prova della grossolanità della contraffazione per la sua configurazione
art. 648 cod. pen.
Richiamato come normativa connessa (ricettazione); applicazione riferita alla responsabilità per i beni sequestrati
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla possibilità di notifiche telematiche; la contestazione riguardava l'uso della notificazione telematica come alternativa a quella al domicilio eletto
art. 179 cod. proc. pen.
"secondo l'art. 179 comma 1 cod. proc. pen. sono insanabili le nullità 'derivanti dalla omessa citazione dell'imputato'"
La Corte interpreta l'art. 179 nel senso che l'insanabilità riguarda solo l'omessa citazione; le altre nullità della vocatio in ius non sono automaticamente insanabili
art. 184 cod. proc. pen.
"la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire"
Le nullità diverse dall'omessa citazione possono essere sanate se la parte è comparsa o ha comunque partecipato al giudizio; si applica anche alle notifiche irregolari se non tempestivamente eccepite
artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
Richiamate per la disciplina della deducibilità e tempestività delle eccezioni relative alle nullità a regime intermedio (nullità relative)
art. 712 cod. pen.
Citato come possibile fattispecie contravvenzionale alternativa; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che non si applicasse in base alla motivazione di merito
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa in presenza di elevato numero di capi e condotta non occasionale, secondo la motivazione della Corte territoriale ritenuta congrua dalla Cassazione
L. n. 689 del 1981, art. 58
"il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva ... Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"
Attribuisce al giudice un potere discrezionale di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative; la valutazione sulla idoneità alla sostituzione è un accertamento di fatto incensurabile in Cassazione salvo manifesta illogicità
art. 133 cod. pen.
Criteri da considerare per la determinazione della pena e per eventuali valutazioni sulla sostituzione: richiamato come parametro per la discrezionalità del giudice
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e, ove ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento alla Cassa delle ammende; applicato per irrogare € 3.000,00
Massime di principio
- La nullità della "vocatio in ius" è insanabile solo se deriva dall'omessa citazione; difetti formali della notifica possono essere sanati ai sensi dell'art. 184 c.p.p. se la parte è comparsa o ha partecipato al giudizio
- Le nullità relative devono essere eccepite tempestivamente (di regola in sede di conclusioni): la mancata tempestiva deduzione comporta la perdita della possibilità di farne valere la rilevanza in Cassazione
- Nella fattispecie di reati contro la proprietà industriale (art. 474 c.p.) la configurazione del reato è possibile anche senza prova della 'grossolanità' della contraffazione, essendo tutelata la fede pubblica più che l'inganno del singolo acquirente
- L'esclusione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) è giustificata dalla valutazione complessiva dei fatti: numero elevato di beni e condotta non occasionale ostano alla sua applicazione
- Le valutazioni del giudice di merito circa le circostanze personali e sociali dell'imputato rilevanti per la concessione di pene sostitutive o attenuanti sono accertamenti di fatto che la Cassazione controlla solo se manifestamente illogici
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
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