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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 413/2023 in data 27 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 413/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 413/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per sette anni scolastici, nella misura di 500 euro annui. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. La notificazione era stata effettuata il 20 dicembre 2024 all’indirizzo PEC del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite e non hanno contestato l’inottemperanza. Il giudice ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, mediante gli adempimenti necessari a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente o altro equipollente per gli importi riconosciuti dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che questi dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurare l’attuazione della pronuncia.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso è stato ritenuto integrato nel caso concreto.

  • art. 113 c.p.a.

    Rilevante, nel sistema dell’ottemperanza, per la tutela davanti al giudice amministrativo dell’esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario, come quello posto a fondamento della domanda.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione sia tenuta a compiere adempimenti conformativi o satisfattivi in attuazione della pronuncia.
  • La notificazione del provvedimento giurisdizionale all’indirizzo PEC istituzionale idoneo dell’Amministrazione consente di far decorrere il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato.
  • L’omessa esecuzione del giudicato, comprovata dal ricorrente e non contestata dall’Amministrazione rimasta non costituita, integra i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a provvedere, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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