Regolamento (UE) 2025/1505
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1505 della Commissione, del 25 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia e chiude l’inchiesta sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure antidumping definitive sulle importazioni di resine epossidiche dalla Cina, da Taiwan e dalla Thailandia, dopo aver confermato l'esistenza di dumping, pregiudizio per l'industria dell'Unione, nesso causale e interesse dell'Unione. Per la Corea, invece, la Commissione chiude il procedimento perché non ha accertato pratiche di dumping. Il testo disciplina anche la riscossione dei dazi provvisori, le condizioni per l'applicazione dei dazi individuali e la possibilità di riesame per nuovi produttori esportatori cinesi.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia, con chiusura del procedimento relativo alla Repubblica di Corea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, classificate nei codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00 (con i corrispondenti codici TARIC indicati), originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia. Sono esclusi alcuni prodotti vernicianti e di rivestimento specificamente descritti, i tessuti o fibre preimpregnati (prepreg) e le miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate in codici NC diversi da quelli indicati. Il regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; prevede inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati. Il procedimento relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea è chiuso per assenza di dumping accertato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1505: dazio antidumping sulle resine epossidiche
Il regolamento conclude l'inchiesta antidumping avviata nel 2024 sulle importazioni di resine epossidiche dalla Repubblica popolare cinese, da Taiwan, dalla Thailandia e dalla Repubblica di Corea. La Commissione ritiene accertati dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione per Cina, Taiwan e Thailandia; per la Corea, invece, il procedimento viene chiuso per assenza di dumping.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il provvedimento riguarda le importazioni nell'Unione di resine epossidiche, definite in modo ampio come polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi a base di epicloridrina e di un componente alcolico alifatico o aromatico, in forma solida, semisolida o liquida, di qualunque categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare, anche con modificanti, agenti indurenti o additivi, purché gli indurenti non abbiano reagito chimicamente. Il prodotto è ricondotto ai codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00.
Sono esclusi solo alcuni prodotti specificamente elencati:
- determinati prodotti vernicianti e di rivestimento con precise percentuali di resina epossidica, indurente e pigmento;
- tessuti o fibre preimpregnati (prepreg);
- miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate in codici NC diversi da quelli oggetto dell'inchiesta.
Esito della procedura antidumping
Per la Cina la Commissione conferma margini di dumping significativi e impone un dazio definitivo del 17,3 % a Jiangsu Sanmu, del 33,0 % al gruppo Sinochem e alle altre importazioni cinesi non specificamente agevolate, e del 23,0 % alle altre società cinesi che hanno collaborato. Per Taiwan sono confermati i dazi del 10,8 % per Chang Chun Plastics e dell'11,0 % per Nan Ya e per le altre importazioni taiwanesi. Per la Thailandia il dazio definitivo è del 29,9 % per Aditya Birla e per tutte le altre importazioni thailandesi.
La Commissione ribadisce che i dazi individuali si applicano solo se l'importazione è accompagnata da una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta; in difetto, si applica l'aliquota residuale del rispettivo paese.
Questioni procedurali e prodotto simile
Nel corso del procedimento sono state esaminate varie contestazioni sul diritto di difesa, sulla riservatezza, sul periodo dell'inchiesta e sulla definizione del prodotto. La Commissione ha respinto le censure, ritenendo che la documentazione non riservata e le risultanze provvisorie avessero consentito una comprensione adeguata del caso e che il periodo dell'inchiesta fosse stato scelto nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base.
Sono state respinte anche le richieste di esclusione di resine epossidiche speciali o solide, nonché l'argomento secondo cui gli agenti indurenti dovessero essere considerati nel perimetro del prodotto: tali elementi non modificano la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
Determinazione del dumping per la Cina
Per la Cina la Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, basandosi sull'esistenza di distorsioni significative e sull'uso di un paese rappresentativo. La scelta della Thailandia come paese rappresentativo principale è stata confermata, con l'utilizzo della Malaysia per alcuni fattori produttivi specifici, tra cui epicloridrina e soda caustica, ritenuti distorti nel mercato thailandese.
Nel corso dell'analisi definitiva la Commissione ha accolto alcune osservazioni tecniche dei produttori esportatori, tra cui:
- la revisione del prezzo di riferimento per la soda caustica sulla base di fonti di settore e della concentrazione del prodotto;
- l'adeguamento del costo del lavoro, prendendo in considerazione solo gli oneri a carico del datore di lavoro e un orario medio settimanale di 47,2 ore;
- la revisione del valore di riferimento per l'energia elettrica, inclusa la correzione del livello di tensione, la ripartizione per fasce orarie e l'inclusione di corrispettivo di potenza e oneri di servizio;
- l'adeguamento del valore di riferimento delle SGAV per la Thailandia, ridotto dal 18,0 % al 12,6 %.
Sono stati confermati o corretti i margini di dumping cinesi, con valori definitivi pari al 17,3 %, 33,0 %, 23,0 % e 33,0 % a seconda dell'operatore o della categoria di importazione.
Determinazione del dumping per la Corea
Per la Repubblica di Corea la Commissione non ha accolto la richiesta del denunciante di costruire il valore normale su dati alternativi, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti di una particolare situazione di mercato o di distorsioni tali da giustificare l'adeguamento dei costi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In mancanza di accertamento del dumping, il procedimento nei confronti della Corea è stato chiuso.
Determinazione del dumping per Taiwan e Thailandia
Per Taiwan la Commissione ha confermato le risultanze provvisorie, respingendo la contestazione relativa alla comparabilità tra valore normale e prezzo all'esportazione. Per la Thailandia, dopo vari adeguamenti tecnici sul prezzo all'esportazione, sulle SGAV e sui metodi di ripartizione dei costi, il margine di dumping definitivo di Aditya Birla è stato rivisto al 29,9 %.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione conferma che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, valutato sulla base di indicatori macro e microeconomici. Le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono cresciute nel periodo in esame, mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita e i prezzi di vendita nell'Unione sono stati compressi.
Il nesso causale è confermato: le importazioni a basso prezzo dalla Cina, da Taiwan e dalla Thailandia hanno esercitato pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione, impedendole di trasferire i maggiori costi di produzione. La Commissione ritiene che altri fattori, tra cui i costi energetici, le materie prime, la pandemia di COVID-19, le importazioni dalla Corea e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, non siano idonei a interrompere il nesso causale.
Livello delle misure e interesse dell'Unione
Ai fini del livello delle misure, la Commissione confronta il margine di dumping con il margine di pregiudizio e applica il dazio più basso nei limiti previsti dal regolamento di base. I margini di pregiudizio risultano assai superiori ai margini di dumping, ma i dazi definitivi vengono fissati ai livelli di dumping: 17,3 %, 33,0 %, 23,0 %, 10,8 %, 11,0 % e 29,9 % a seconda del produttore o dell'origine.
L'interesse dell'Unione viene valutato favorevolmente all'adozione delle misure: la Commissione ritiene che l'assenza di dazi comprometterebbe la sopravvivenza dell'industria unionale e la sicurezza dell'approvvigionamento, mentre l'istituzione dei dazi consente di ristabilire condizioni di concorrenza eque senza impedire le importazioni, che potranno continuare a entrare nell'Unione a prezzi non distorti.
Aspetti applicativi e antielusione
Il regolamento prevede che le aliquote individuali si applichino solo ai produttori espressamente indicati e solo previa prova documentale conforme. Le altre importazioni dei rispettivi paesi restano soggette all'aliquota residuale. Viene inoltre ricordata la possibilità di riesame per i nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfino le condizioni previste.
La Commissione segnala anche il rischio di elusione in caso di aumento significativo delle esportazioni da parte dei soggetti con aliquote individuali e richiama la possibilità di avviare inchieste antielusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori e retroattività
I dazi provvisori già depositati vengono riscossi definitivamente fino al livello dei dazi finali; eventuali eccedenze rispetto alle aliquote definitive sono svincolate. La Commissione esamina anche la possibile riscossione retroattiva, ma conclude che i dati raccolti non mostrano un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta, sicché la retroattività è esclusa.
Effetti finali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici italiani importatori o utilizzatori di resine epossidiche, il testo è rilevante soprattutto per la corretta classificazione doganale, la verifica dell'origine, la documentazione commerciale richiesta e la quantificazione del costo del dazio nelle operazioni di importazione.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto soggetto a misura è costituito da resine epossidiche, in forma solida, semisolida o liquida, di ogni tipo di categoria, purezza, peso o struttura molecolare, contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche e classificate nei codici NC indicati. Sono espressamente esclusi: determinati prodotti vernicianti e di rivestimento con specifiche percentuali di resina, indurente e pigmento; i tessuti o fibre preimpregnati; e le miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate in codici NC diversi da quelli oggetto dell'inchiesta.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono fissate aliquote individuali per alcuni produttori esportatori: Cina 17,3 % per Jiangsu Sanmu, 33,0 % per il gruppo Sinochem e per tutte le altre importazioni cinesi, 23,0 % per le altre società che hanno collaborato; Taiwan 10,8 % per Chang Chun Plastics e 11,0 % per Nan Ya e per tutte le altre importazioni taiwanesi; Thailandia 29,9 % per Aditya Birla e per tutte le altre importazioni thailandesi. Sono indicati i relativi codici addizionali TARIC.
Condizione della fattura commerciale valida
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società emittente, con formula predeterminata. In mancanza della fattura conforme si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni del paese interessato.
Riscossione dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 sono riscossi definitivamente; gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.
Nuovi produttori esportatori cinesi
È prevista la possibilità di modificare l'articolo 1, paragrafo 2, per includere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, se essi dimostrano cumulativamente di non aver esportato durante il periodo dell'inchiesta, di non essere collegati a soggetti assoggettati alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportazione significativa nell'Unione.
Chiusura del procedimento per la Corea
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea è chiuso, in quanto non è stata accertata l'esistenza di dumping.
Retroattività negata
La Commissione ha esaminato la possibilità di riscossione retroattiva ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ma ha concluso che non vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta oltre il livello già causativo del pregiudizio. Pertanto la riscossione retroattiva non è stata disposta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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