Regolamento (UE) 2025/1501
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1501 della Commissione, del 25 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina antidumping già in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio dalla Cina. A seguito di una richiesta della società Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd., la Commissione ha accertato il suo collegamento con Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. e ha esteso alla nuova società il trattamento tariffario già riconosciuto a quest’ultima. L’effetto pratico è l’inclusione della società nel perimetro del codice addizionale TARIC C837, senza alterare la logica generale della misura antidumping originaria.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 per estendere a un nuovo esportatore collegato il dazio antidumping definitivo su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente al profilo antidumping disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. L’intervento riguarda in particolare i produttori esportatori collegati a Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd., e specificamente Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd., cui viene esteso il codice addizionale TARIC C837. Non introduce un nuovo dazio generale, ma modifica l’ambito soggettivo di applicazione di una misura già vigente; si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del dazio antidumping su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1501 interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 per le importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione adotta la modifica in esito a una richiesta di estensione del trattamento tariffario presentata da una nuova società collegata a un esportatore già incluso nel regime.
Contesto della misura originaria
La Commissione ricorda che il 17 febbraio 2022 era stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame. Nell’inchiesta iniziale era stato utilizzato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036. Per i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione erano state fissate aliquote individuali comprese tra il 22,1 % e il 48,4 %; ai produttori collaboranti non inseriti nel campione era stata applicata un’aliquota del 39,6 %, corrispondente alla media ponderata dei produttori del campione oggetto di accertamento di dumping; per i soggetti non collaboranti era stato stabilito un dazio su scala nazionale dell’86,5 %.
Richiesta di Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd.
La società Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd. ha chiesto di essere assoggettata al medesimo dazio applicato ai produttori esportatori collaboranti non inseriti nel campione, facendo valere il proprio collegamento con Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd., società già menzionata nell’allegato del regolamento iniziale. La richiedente ha fornito elementi che dimostrano che Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. è il suo azionista principale. Ha inoltre prodotto la licenza commerciale dalla quale risulta che la sua costituzione è avvenuta nel marzo 2025, dunque dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.
Valutazione della Commissione
Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione ha ritenuto che Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. non avrebbe potuto indicare la richiedente come società collegata durante la fase di campionamento dell’inchiesta iniziale, proprio perché la richiedente non esisteva ancora in quel periodo. La Commissione ha inoltre osservato che il dazio già attribuito a Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. si fondava sulla media dei produttori esportatori inclusi nel campione; di conseguenza, l’inclusione della nuova società non incide sulle risultanze dell’inchiesta iniziale. Ne deriva l’opportunità di estendere alla richiedente il medesimo trattamento tariffario applicabile alla società collegata.
Modifiche operative all’allegato e al codice TARIC
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, sostituendo la voce relativa alla Repubblica popolare cinese e a SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD. con una voce che comprende anche Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd., sempre sotto il codice addizionale TARIC C837. L’articolo 2 chiarisce espressamente che tale codice, prima attribuito solo a SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD., si applica ora a entrambe le società.
Procedura e decorrenza
La Commissione ha informato il richiedente, l’industria dell’Unione e le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali alla base della modifica. È stata data la possibilità di presentare osservazioni, ma non ne sono pervenute. Il regolamento si fonda inoltre sul parere favorevole del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto della misura antidumping originaria
Il regolamento richiama il dazio antidumping definitivo istituito il 17 febbraio 2022 dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Viene ricordato che nell’inchiesta iniziale la Commissione aveva fatto ricorso al campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036, con aliquote individuali tra il 22,1 % e il 48,4 % per i produttori esportatori inclusi nel campione, un’aliquota del 39,6 % per i collaboranti non inclusi nel campione e un dazio residuo dell’86,5 % per i non collaboranti.
Richiesta di estensione del trattamento tariffario
Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd. ha chiesto di beneficiare del dazio applicabile ai produttori esportatori collaboranti non inseriti nel campione, invocando il proprio collegamento con Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd., già ricompresa nel regolamento iniziale. La società ha dimostrato che Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. è il suo azionista principale e ha prodotto la propria licenza commerciale, attestante la costituzione nel marzo 2025, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.
Valutazione della Commissione sul collegamento societario
La Commissione ha ritenuto che, poiché Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd. è stata costituita dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. non avrebbe potuto indicarla come società collegata nel corso del campionamento. Poiché il dazio attribuito a Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. derivava dalla media ponderata dei produttori esportatori inclusi nel campione, l’inclusione della nuova società non altera le conclusioni dell’indagine iniziale.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2022/191
L’articolo 1 sostituisce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 la voce relativa alla Repubblica popolare cinese e a SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD. con una nuova voce che aggiunge Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd. sotto il medesimo codice addizionale TARIC C837.
Estensione del codice addizionale TARIC C837
L’articolo 2 precisa che il codice addizionale TARIC C837, precedentemente attribuito unicamente a SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD., si applica ora sia a SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD. sia a Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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