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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1509

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1509 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento fitosteroli/fitostanoli

Normativa europea32025R1509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le specifiche autorizzate per i fitosteroli/fitostanoli derivati da girasole nell’elenco UE dei nuovi alimenti. L’intervento si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza della modifica proposta e riconosce una tutela di dati scientifici per cinque anni a favore del richiedente. In pratica, per il periodo protetto solo Advanced Organic Materials SA può commercializzare nell’Unione il nuovo alimento con la nuova fascia di composizione degli "altri steroli/stanoli". La disciplina non incide, però, sull’autorizzazione già esistente per le formulazioni con contenuto di "altri steroli/stanoli" inferiore al 3,0 %.

Modifica le specifiche del nuovo alimento "fitosteroli/fitostanoli" nell’elenco UE dei nuovi alimenti, autorizzandone una composizione con "altri steroli/stanoli" dal 3,0 % a < 7,0 % e prevedendo una tutela dei dati per cinque anni.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, e anche ai fini SEE, agli operatori che immettono sul mercato nuovi alimenti rientranti nella voce "fitosteroli/fitostanoli" estratti dalla pianta di girasole. Incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, quindi sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La nuova autorizzazione riguarda solo la specifica compositiva con "altri steroli/stanoli" pari o superiore al 3,0 % e inferiore al 7,0 %, mentre resta impregiudicata l’autorizzazione già esistente per fitosteroli/fitostanoli con "altri steroli/stanoli" inferiori al 3,0 %. È prevista una tutela esclusiva dei dati per cinque anni dalla data di entrata in vigore, a favore della richiedente Advanced Organic Materials SA.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1509: fitosteroli/fitostanoli

Il regolamento modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le specifiche dei "fitosteroli/fitostanoli" estratti da girasole. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e segue il parere scientifico favorevole dell’EFSA sulla sicurezza della modifica proposta.

Contesto normativo e finalità

Il testo ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La modifica interviene perché il richiedente ha chiesto di innalzare il limite della frazione "altri steroli/stanoli" da < 3,0 % a < 7,0 %, al fine di rispecchiare meglio la composizione naturale dei prodotti a base di girasole.

Procedimento di autorizzazione e valutazione scientifica

La domanda è stata presentata il 29 giugno 2023 da Advanced Organic Materials SA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione ha consultato l’EFSA il 4 gennaio 2024, in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, e l’EFSA ha adottato il proprio parere il 28 novembre 2024 ai sensi dell’articolo 11.

Nel parere, l’Autorità ha individuato quattro fitosteroli della frazione "altri steroli/stanoli" che, per i prodotti da olio di girasole, rappresentano almeno due terzi di tale frazione. In base a ciò, la Commissione ha ritenuto giustificato aumentare il limite autorizzato. L’EFSA ha concluso che i fitosteroli/fitostanoli sono sicuri nella forma proposta e che la modifica soddisfa le condizioni di immissione sul mercato di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Tutela dei dati e riservatezza industriale

La domanda includeva una richiesta di tutela di specifici dati scientifici e tecnici, tra cui dati di composizione, relazioni analitiche su contaminanti e parametri microbiologici, studio di stabilità e convalida del metodo interno di determinazione del contenuto di fitosteroli mediante gascromatografia. La Commissione ha verificato i requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e ha riconosciuto la tutela, limitatamente ai dati relativi alla composizione e alla relazione di convalida sul metodo interno per GC.

Conseguentemente, per cinque anni dall’entrata in vigore, tali dati non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi senza il consenso di Advanced Organic Materials SA. Il regolamento precisa che ciò non impedisce a terzi di presentare una nuova domanda fondata su informazioni ottenute lecitamente.

Effetti dell’autorizzazione e convivenza con l’autorizzazione preesistente

La nuova autorizzazione riguarda esclusivamente i fitosteroli/fitostanoli di girasole con "altri steroli/stanoli" pari o superiore al 3,0 % e inferiore al 7,0 %. Per questo segmento, durante il periodo di tutela dati, solo Advanced Organic Materials SA può immettere il prodotto sul mercato dell’Unione.

Resta invece ferma l’autorizzazione già esistente per i fitosteroli/fitostanoli estratti da piante, compreso il girasole, con frazione "altri steroli/stanoli" inferiore al 3,0 %, già inclusi nell’elenco dell’Unione senza tutela dei dati. Il regolamento chiarisce quindi che la modifica non incide sull’autorizzazione generale già vigente.

Specifiche tecniche inserite nell’allegato

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è integrato con una nuova voce "fitosteroli/fitostanoli". La definizione indica steroli e stanoli estratti da girasole, presentabili come liberi o esterificati con acidi grassi alimentari.

Le specifiche riportano i seguenti limiti compositivi, secondo metodo GC-FID o equivalente:

  • β-sitosterolo: < 81 %;
  • β-sitostanolo: < 35 %;
  • campesterolo: < 40 %;
  • campestanolo: < 15 %;
  • stigmasterolo: < 30 %;
  • brassicasterolo: < 3,0 %;
  • altri steroli/stanoli: da 3,0 % a < 7,0 %.

La scheda indica che la voce è autorizzata dal 17 agosto 2025, che la tutela dei dati scade il 17 agosto 2030 e che la base della tutela è costituita da prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento, inserendo la voce relativa ai "fitosteroli/fitostanoli" con specifiche aggiornate.

Autorizzazione specifica per la nuova composizione

L’articolo 2 prevede che, per cinque anni a decorrere dal 17 agosto 2025, solo Advanced Organic Materials SA sia autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento "fitosteroli/fitostanoli" con composizione di "altri steroli/stanoli" da 3,0 % a < 7,0 %, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con consenso della società.

Tutela dei dati scientifici

L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda, che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere usati a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento senza il consenso di Advanced Organic Materials SA.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato inserisce nella tabella 2 una nuova voce per i "fitosteroli/fitostanoli" estratti da girasole, liberi o esterificati con acidi grassi alimentari. Le specifiche includono limiti per β-sitosterolo (< 81 %), β-sitostanolo (< 35 %), campesterolo (< 40 %), campestanolo (< 15 %), stigmasterolo (< 30 %), brassicasterolo (< 3,0 %) e altri steroli/stanoli (da 3,0 % a < 7,0 %), con autorizzazione dal 17 agosto 2025 e data finale della tutela dati al 17 agosto 2030.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentaretutela dei datimercato internoautorizzazioni alimentari

Testo integrale

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