Regolamento (UE) 2025/1504
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1504 della Commissione, del 25 luglio 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, alla luce del parere favorevole dell'EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013, sopprimendo la precedente voce corrispondente nell'allegato e sostituendola con le nuove condizioni di autorizzazione. È previsto un periodo transitorio per i prodotti immessi sul mercato sulla base della precedente autorizzazione, nonché misure di protezione per gli utilizzatori dell'additivo.
Rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 come additivo per mangimi per tutte le specie animali e modifica dell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all'immissione sul mercato e all'utilizzo del preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027, classificato tra gli additivi tecnologici nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio. Riguarda tutte le specie animali e disciplina sia il rinnovo dell'autorizzazione sia le condizioni d'impiego, i requisiti di etichettatura/uso e le misure di protezione per gli utilizzatori. Prevede inoltre un regime transitorio per i mangimi prodotti ed etichettati prima del 17 agosto 2026 in conformità alla disciplina previgente, che possono restare commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1504 rinnova l'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027, già autorizzato come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L'intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione e il rinnovo degli additivi per mangimi, e tiene conto del parere EFSA del 26 novembre 2024, nonché della valutazione del laboratorio di riferimento.
Presupposti del rinnovo e valutazioni di sicurezza
La Commissione richiama che il preparato era stato originariamente autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013. A seguito della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'EFSA ha concluso che il preparato continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre precisato che l'additivo non è irritante per la pelle o per gli occhi, ma va considerato un potenziale sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie, con rischio in caso di esposizione attraverso tali vie.
Il laboratorio di riferimento ha ritenuto validi e applicabili i risultati della precedente valutazione sul metodo di analisi, cosicché non è stata necessaria una nuova relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005.
Contenuto dell'autorizzazione rinnovata
L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato indicato nell'allegato, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio. L'allegato precisa che il prodotto è un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 40027 in forma solida, con un contenuto minimo di 1 × 10^11 CFU/g di additivo.
Per l'uso, l'allegato stabilisce che:
- le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione;
- se l'additivo non è impiegato insieme ad altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, la dose minima è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco per foraggio facile e moderatamente difficile da insilare;
- per il foraggio difficile da insilare, la dose minima è pari a 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco;
- i crioprotettori possono comprendere glicina fino al 20% ed eritorbato di sodio fino al 20%.
Misure per la tutela degli utilizzatori
La Commissione, richiamando anche il parere EFSA, prevede misure di protezione per gli utilizzatori dell'additivo. L'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative atte a evitare i rischi di esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013
L'articolo 2 dispone la soppressione, nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013, della voce 1k20743 relativa a Lactobacillus plantarum NCIMB 40027. La modifica è funzionale all'inserimento della nuova disciplina di rinnovo e sostituisce la precedente autorizzazione con quella aggiornata dal presente regolamento.
Regime transitorio
L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria per evitare effetti immediati sui prodotti già immessi nel circuito commerciale. Il preparato autorizzato in base al regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013, nonché i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 17 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 17 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Durata dell'autorizzazione, efficacia ed efficacia territoriale
L'allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione al 17 agosto 2035. L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'autorizzazione
L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria degli additivi tecnologici e al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio, alle condizioni fissate nel medesimo allegato.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013
L'articolo 2 sopprime nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 la voce 1k20743 relativa a Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, in coerenza con il rinnovo e la nuova disciplina recata dal presente atto.
Periodo transitorio
L'articolo 3 consente che il preparato già autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 17 agosto 2026 in conformità alle regole applicabili prima del 17 agosto 2025, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Condizioni d'uso e misure di protezione
Dall'allegato emerge che gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se i rischi non sono eliminabili, l'additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie. È inoltre richiesto di indicare nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione.
Dose minima e condizioni tecniche di impiego
L'allegato prevede, qualora l'additivo non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, una dose minima di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco per foraggio facile e moderatamente difficile da insilare e di 1 × 10^9 CFU/kg per foraggio difficile da insilare. Il preparato contiene almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo in forma solida; sono ammessi crioprotettori quali glicina fino al 20% ed eritorbato di sodio fino al 20%.
Metodi di analisi e identificazione
L'allegato indica i metodi di analisi per l'identificazione del ceppo tramite sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697) e per il conteggio mediante spatolamento superficiale o semina per inclusione su agar MRS (EN 15787).
Durata dell'autorizzazione
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 17 agosto 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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