Regolamento (UE) 2025/1538
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1538 della Commissione, del 25 luglio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri con un indice di carico inferiore o uguale a 121, originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di determinati pneumatici originari della Cina nell’ambito di un’inchiesta antidumping già aperta dalla Commissione. La misura ha finalità cautelare: consentire, se ne ricorreranno i presupposti, l’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate. Il testo non istituisce dazi, ma si limita a imporre la registrazione per un periodo di nove mesi.
Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi di gomma per autovetture e autocarri leggeri originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati su autoveicoli da turismo (incluse le autovetture "break" e le auto da corsa) e su autobus o autocarri con indice di carico non superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, classificati attualmente ai codici NC 4011 10 11 e 4011 20 10. Il regolamento è rivolto alle autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare le importazioni; la registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina ancora l’istituzione di dazi definitivi, né determina l’importo finale di eventuali dazi antidumping.
Registrazione delle importazioni di pneumatici originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1538 della Commissione interviene nel quadro di un procedimento antidumping aperto il 21 maggio 2025 sulle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi di gomma per autovetture e autocarri leggeri originari della Repubblica popolare cinese. La misura adottata non istituisce ancora dazi antidumping, ma dispone la registrazione doganale delle importazioni del prodotto in esame, così da preservare la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva di futuri dazi, se e nei limiti consentiti dal regolamento di base.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’apertura dell’inchiesta conseguente a una denuncia depositata il 7 aprile 2025 dalla Coalition Against Unfair Tyre Imports per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di pneumatici per autovetture e autocarri leggeri. Il regolamento si inserisce quindi in una fase iniziale dell’azione difensiva commerciale e ha finalità cautelare, in attesa delle risultanze istruttorie.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è definito in modo puntuale come pneumatici nuovi, di gomma, destinati all’uso su autoveicoli da turismo, comprese le autovetture "break" e le auto da corsa, nonché su autobus o autocarri con indice di carico non superiore a 121. L’origine rilevante è la Repubblica popolare cinese e la classificazione doganale indicata è quella dei codici NC 4011 10 11 e 4011 20 10.
Obbligo di registrazione e finalità giuridica
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame. La registrazione è lo strumento che consente, qualora l’inchiesta conduca all’istituzione di dazi antidumping, di valutare la loro eventuale applicazione retroattiva alle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni di legge applicabili.
Durata della misura
La registrazione ha durata limitata: scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Parametri economici richiamati e possibili dazi futuri
La Commissione riporta, a titolo meramente informativo e senza valore vincolante, i dati contenuti nella denuncia: margini di dumping stimati tra il 41 % e il 104 % e livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 70 % e il 165 % nel periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024. Viene altresì ricordato che, in via ordinaria, il dazio è fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; tuttavia, in presenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio può essere fissato al margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non basta a eliminare il pregiudizio all’industria dell’Unione.
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito della registrazione deve avvenire conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, richiamato espressamente dalla Commissione.
Effetti giuridici nell’ordinamento dell’Unione
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua portata è quindi immediata per le autorità doganali nazionali, che devono attivare la registrazione secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping e contesto
La Commissione richiama l’avviso del 21 maggio 2025 con cui ha aperto un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi di gomma per autovetture e autocarri leggeri originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a una denuncia presentata il 7 aprile 2025 da Coalition Against Unfair Tyre Imports per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame è costituito da pneumatici nuovi, di gomma, utilizzati su autoveicoli da turismo, inclusi "break" e auto da corsa, nonché su autobus o autocarri con indice di carico non superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 4011 10 11 e 4011 20 10.
Registrazione delle importazioni
In base all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è funzionale a consentire, se l’inchiesta porterà all’istituzione di dazi antidumping, la loro eventuale riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, ove ne ricorrano le condizioni di legge.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Possibili dazi futuri e criteri di determinazione
La Commissione precisa che i futuri dazi dipenderanno dagli esiti dell’inchiesta. La denuncia stimava margini di dumping tra il 41 % e il 104 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra il 70 % e il 165 % per il periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024, ma tali valori hanno carattere meramente informativo. Di norma, l’importo del dazio è fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; in presenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio può essere fissato al margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non basta a rimuovere il pregiudizio.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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