Sentenza del 21/11/2016 n. 8840 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Deducibilità dei costi - Onere della prova - Contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ripresa fiscale è stata confermata. Il Collegio ha ritenuto non provata l'esistenza stessa del costo di sponsorizzazione; di conseguenza, il costo non poteva essere dedotto dal reddito d'impresa e la relativa IVA non poteva essere detratta. L'assenza di documentazione comprovante l'effettività della prestazione ha quindi determinato il rigetto della contestazione del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva il diritto di dedurre dal reddito d'impresa i costi indicati in un contratto di sponsorizzazione e di detrarre la relativa IVA. L'Amministrazione finanziaria aveva negato tali deduzioni, rilevando che non era stata dimostrata l'effettiva esecuzione della prestazione. Il contribuente non aveva prodotto documentazione idonea, neppure materiale fotografico o altra prova concreta, attestante che la sponsorizzazione fosse stata realmente realizzata. Inoltre, in presenza di contestazioni sulla congruità dei costi rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'impresa, gravava sul contribuente anche l'onere di dimostrare la coerenza economica della spesa.
Norme richiamate
d.P.R. n. 597 del 1973
Anche nell'ambito della disciplina previgente, l'onere di provare i presupposti dei costi e degli oneri deducibili, compresa la loro inerenza e imputazione ad attività produttive di ricavi, grava sul contribuente.
d.P.R. n. 598 del 1973
La disciplina previgente conferma che il contribuente deve dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi portati in deduzione.
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Nel regime dell'IRES, il contribuente deve provare l'esistenza, l'inerenza e la diretta imputazione dei costi all'attività d'impresa; quando l'Amministrazione contesta anche la congruità, deve essere dimostrata la coerenza economica della spesa rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'impresa.
Massime di principio
- La semplice presenza di una fattura o di un contratto non è sempre sufficiente a dimostrare la deducibilità di un costo: il contribuente deve provare che la prestazione sia stata effettivamente eseguita.
- Per i costi di sponsorizzazione è opportuno conservare elementi oggettivi dell'attività svolta, come materiale pubblicitario, fotografie, report, contratti dettagliati, pagamenti tracciabili e documentazione dei risultati o della visibilità ottenuta.
- L'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e dell'imputazione del costo all'attività d'impresa grava sul contribuente; se l'Amministrazione contesta anche la sproporzione della spesa, occorre dimostrarne la ragionevolezza economica.
- Se non viene provata l'esistenza effettiva dell'operazione, non sono deducibili né il costo ai fini delle imposte sui redditi né l'IVA relativa.
- La documentazione contabile deve essere accompagnata, quando necessario, da elementi extr contabili idonei a dimostrare concretamente la realtà e l'utilità dell'operazione.
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