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Sentenza

Sentenza n. 1174/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento -del provvedimento del Dirigente dell'Area Governo del Territorio del Comune di Chivasso ad oggetto “codice anagrafe -OMISSIS- sito contaminato denominato “discariche esaurite -OMISSIS- e -OMISSIS-” – Progetto operativo di Messa in Sicurezza Permanente discariche -OMISSIS- e -OMISSIS- ai sensi dell'art. 242 dlgs 152/06 e smi – riscontro richiesta di indizione della Conferenza di servizi (nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ns prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-), ricevuto via pec il -OMISSIS-; -del verbale (non a mani di -OMISSIS-) del Tavolo tecnico tenutosi (non è noto in che sede e con che modalità) tra funzionari di Comune, Città Metropolitana di Torino e Arpa il -OMISSIS-; -di ogni eventuale altro atto presupposto, conseguenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202300324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di indizione di una Conferenza di servizi e verbale informale di un tavolo tecnico relativi alla richiesta di modifica del progetto di messa in sicurezza permanente delle discariche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego con cui il Comune di Chivasso aveva respinto la richiesta di indizione di una Conferenza di servizi finalizzata a valutare una relazione tecnica e a verificare il raggiungimento degli obiettivi del primo periodo della fase 1 del progetto di messa in sicurezza permanente, con conseguente disattivazione della barriera idraulica e avvio delle attività previste nel secondo periodo. Sono stati dedotti: la violazione degli artt. 1, 3, 6 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 242 d.lgs. 152/2006 e della normativa regionale; l’incompetenza del tavolo tecnico informale, ritenuto privo del potere di decidere sulla richiesta e di imporre prescrizioni progettuali; il difetto di partecipazione e di motivazione; la contraddittorietà dell’azione amministrativa; nonché l’erronea interpretazione del concetto di battente minimo tecnico e dei presupposti progettuali per la disattivazione della barriera idraulica. La società ha formulato anche un’istanza istruttoria e una domanda risarcitoria, quest’ultima soltanto nelle conclusioni del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio della trattazione congiunta con un diverso giudizio e l’istanza istruttoria, ritenendo sufficiente la documentazione acquisita. Ha accolto l’eccezione del Comune di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile senza esaminare nel merito le censure. Il progetto oggetto della controversia era stato infatti successivamente modificato su iniziativa della stessa società e la variante era stata approvata dal Comune al termine di apposite Conferenze di servizi, con una ridefinizione dei criteri di rilevazione del battente del percolato e delle sottofasi dell’intervento. Sebbene la variante non fosse ancora pienamente efficace per la mancata accettazione delle garanzie finanziarie e la mancata comunicazione di avvio delle attività, il nuovo assetto procedimentale aveva radicalmente mutato il contesto regolativo. Inoltre, le successive verifiche di ARPA avevano evidenziato livelli di percolato incompatibili con la richiesta originaria di validazione del raggiungimento degli obiettivi del primo periodo della fase 1; pertanto, anche l’eventuale annullamento del diniego non avrebbe consentito alla società di conseguire il bene della vita perseguito. Le sopravvenienze fattuali e procedimentali rendevano quindi inutile una pronuncia di merito. La domanda risarcitoria non è stata esaminata, poiché formulata solo nelle conclusioni e non coltivata né documentata nel corso del giudizio. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la procedura di bonifica e il progetto di messa in sicurezza permanente del sito contaminato; nel giudizio costituiva il riferimento normativo per la richiesta di modifica progettuale e per la Conferenza di servizi, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito l’applicazione per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 1, 3, 6 e 10-bis l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi dell’azione amministrativa, dell’obbligo di motivazione, dell’istruttoria e della partecipazione procedimentale; le relative doglianze non sono state esaminate nel merito.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Richiamato in relazione alla successiva ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a fronte delle criticità ambientali riscontrate; tale sopravvenienza è stata valorizzata dal TAR per ritenere incompatibile il quadro fattuale successivo con la richiesta originaria della società.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di successivi sviluppi procedimentali e fattuali, l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non può più procurare al ricorrente il bene della vita perseguito.
  • La sopravvenuta approvazione di una variante progettuale, anche se non ancora pienamente efficace per il mancato avveramento di condizioni previste dall’atto, può determinare la perdita di interesse alla decisione sul precedente diniego quando abbia radicalmente modificato l’assetto regolativo e l’oggetto della pretesa originaria.
  • La sopravvenuta incompatibilità tra il quadro fattuale posto a fondamento dell’istanza originaria e le nuove risultanze istruttorie dell’amministrazione può escludere l’utilità concreta di una pronuncia di annullamento, anche se il precedente diniego non è stato esaminato nel merito.
  • Una domanda risarcitoria formulata soltanto nelle conclusioni del ricorso e non coltivata mediante allegazioni e prova del danno nel corso del giudizio non impedisce la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipi di precauzione e prevenzione

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