Sentenza del 28/10/2016 n. 21865 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE - Nullità o inesistenza - Distinzione - Criteri - Sanatoria della notifica nulla - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di IRAP e IVA, sostenendo che la notificazione fosse nulla perché eseguita presso la residenza del socio accomandatario anziché presso la sede legale della società, già trasferita. Aveva inoltre contestato la mancata comunicazione preventiva di irregolarità, che le avrebbe impedito di beneficiare della riduzione a un terzo delle sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha sostenuto che, anche se la notificazione fosse stata viziata, si sarebbe trattato di nullità e non di inesistenza, con conseguente sanatoria derivante dalla tempestiva impugnazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, affermando che i vizi relativi al luogo di notificazione, anche quando il luogo non abbia alcun collegamento con il destinatario, determinano la nullità e non l'inesistenza della notificazione. La nullità è sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, quando il destinatario impugna tempestivamente l'atto, anche al solo fine di eccepire il vizio. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni di merito e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La tempestiva impugnazione della cartella dimostra che l'atto è pervenuto a conoscenza del destinatario e ha raggiunto il proprio scopo, sanando con efficacia retroattiva l'eventuale nullità della notificazione.
Art. 100 c.p.c.
La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle entrate nel motivo di ricorso, collegandola alla sussistenza dell'interesse ad agire e agli effetti della tempestiva impugnazione dell'atto notificato.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per denunciare in cassazione la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme processuali.
Principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenze n. 14916 e n. 14917 del 20 luglio 2016
L'inesistenza della notificazione ricorre soltanto in caso di totale mancanza dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali per essere riconosciuta come notificazione. Ogni altra difformità dal modello legale, inclusi i vizi relativi al luogo di esecuzione, costituisce nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella è inesistente solo quando manchi materialmente l'atto o l'attività svolta non presenti gli elementi minimi per essere qualificata come notificazione; gli altri vizi, compreso l'errato luogo di consegna, sono normalmente riconducibili alla nullità.
- La nullità della notificazione viene sanata retroattivamente se il destinatario propone tempestivamente ricorso contro la cartella, anche quando il ricorso sia finalizzato principalmente a contestare la validità della notificazione.
- In presenza di una notificazione viziata, il destinatario dovrebbe valutare con attenzione i termini per impugnare l'atto: contestare tempestivamente la cartella può impedire di ottenere l'annullamento basato esclusivamente sul vizio notificatorio.
- La sanatoria della notificazione non elimina necessariamente le altre contestazioni sostanziali, come l'illegittimità del tributo, l'erroneità dell'importo o la mancata comunicazione di irregolarità; tali questioni devono essere esaminate separatamente dal giudice del rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21842 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21845 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21850 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21868 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21874 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 28152 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →