Sentenza del 28/10/2016 n. 28152 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita il 20 novembre 2007 su immobili della società per cartelle di pagamento non saldate. La contribuente contestava l’ipoteca e la validità delle notifiche delle cartelle; la CTR aveva ritenuto tempestivo il ricorso e non provata la notificazione delle cartelle, poiché erano state prodotte copie delle relate e gli estratti di ruolo, non le cartelle complete. Equitalia ha impugnato in cassazione la decisione: con i primi due motivi ha contestato la valutazione della comunicazione dell’ipoteca, spedita con raccomandata il 24 novembre 2007, e la conseguente esclusione della tardività del ricorso, depositato il 7 maggio 2009; con il terzo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. La contribuente ha inoltre eccepito il mancato deposito della procura speciale, ma lo ha fatto soltanto con memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’eccezione sulla procura, perché proposta con memoria e non con controricorso. Ha accolto congiuntamente i primi due motivi: la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, ritualmente spedita per posta, fa decorrere il termine di 60 giorni per ricorrere; la raccomandata fonda la presunzione di arrivo e conoscenza dell’atto e spetta al destinatario provare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso. Poiché la comunicazione fu effettuata il 24 novembre 2007 e il ricorso fu proposto il 7 maggio 2009, il ricorso originario era tardivo. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha accolto il ricorso per cassazione di Equitalia, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso della contribuente, senza rinvio. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la contribuente a pagare le spese di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 1335 c.c.
La lettera raccomandata o il telegramma, invero, costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.
La spedizione della raccomandata e la regolarità ordinaria del servizio postale fanno presumere che l’atto sia giunto al destinatario e sia stato conosciuto. È il destinatario a dover provare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso da quello dichiarato dal mittente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e-bis
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e bis, include l'iscrizione di ipoteca su immobili, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tra gli atti impugnabili.
L’iscrizione ipotecaria sugli immobili è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
Legge n. 212 del 2000, art. 6
Il concessionario deve effettuare la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, secondo cui l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e della L. n. 212 del 2000, art. 17, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionarie di organi diretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.
La comunicazione dell’iscrizione ipotecaria deve essere effettuata in modo da assicurare al contribuente la conoscenza dell’atto. La Corte richiama tale esigenza nel valutare la decorrenza del termine d’impugnazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 17
Il concessionario deve effettuare la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, secondo cui l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e della L. n. 212 del 2000, art. 17, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionarie di organi diretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.
Le garanzie e le disposizioni dello Statuto del contribuente richiamate dalla Corte si applicano anche ai concessionari che svolgono attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Ora, il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione di ipoteca sia perchè lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.
Il termine di 60 giorni per impugnare l’iscrizione ipotecaria decorre dalla sua comunicazione. Se la comunicazione non è avvenuta, il contribuente può ricorrere quando acquisisce effettiva conoscenza dell’iscrizione.
Legge n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla legge n. 146 del 1998, art. 20
Ciò posto, va considerato che la fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta dell'avviso di iscrizione per il quale l'ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell'Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14).
La comunicazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria può essere effettuata direttamente per posta dagli uffici finanziari, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, secondo le forme previste per tale attività.
Art. 378 c.p.c.
Preliminarmente osserva la Corte che l'eccezione relativa al mancato deposito della procura speciale conferita da M.B., legale rappresentante di Equitalia ETR s.p.a., a T.M., il quale ebbe a conferire procura alle liti all'avv. V.R. , è inammissibile in quanto dispiegata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. e non con il controricorso.
L’eccezione relativa alla procura, in questo caso, è inammissibile perché proposta soltanto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e non con il controricorso.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per impugnare un’iscrizione ipotecaria tributaria, il termine ordinario di 60 giorni decorre dalla comunicazione dell’iscrizione; se la comunicazione non è stata effettuata, il ricorso può essere proposto dalla data in cui il contribuente ne abbia effettiva conoscenza.
- Quando una comunicazione è spedita con raccomandata, la spedizione regolare fa presumere l’arrivo e la conoscenza dell’atto. Se si contesta il contenuto del plico, spetta al destinatario fornire prova che fosse vuoto o contenesse un documento diverso.
- Un ricorso presentato molto oltre i 60 giorni dalla comunicazione può essere dichiarato tardivo anche se il contribuente contesta altri profili dell’atto presupposto; in questo caso, le questioni ulteriori possono restare assorbite.
- Le eccezioni processuali devono essere sollevate nell’atto difensivo appropriato e nei tempi previsti: in questa decisione l’eccezione sulla procura è stata dichiarata inammissibile perché presentata soltanto con memoria e non con il controricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21811 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21816 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21822 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21833 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21836 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2016Sentenza del 28/10/2016 n. 21842 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →