Sentenza del 28/10/2016 n. 21850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento con cui era richiesta un'integrazione dell'imposta di successione. Il contribuente ha impugnato la decisione d'appello deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 37, comma 44, del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006: a suo avviso, una volta definita con condono la controversia relativa alla denuncia di successione, l'Amministrazione non poteva rimettere in discussione gli importi sgravati per correggere un errore di calcolo, ma poteva soltanto riscuotere eventuali rate di condono non pagate o riliquidare il condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il condono avesse definito soltanto i primi due avvisi di liquidazione, mentre il terzo avviso riguardava una nuova liquidazione dell'imposta principale in seguito a dichiarazioni integrative ed era stato a sua volta impugnato, con esito favorevole all'Ufficio. In tale riliquidazione l'Amministrazione aveva rilevato che lo sgravio applicato sul terzo avviso superava l'importo effettivamente dovuto per la definizione agevolata dei primi due avvisi; la cartella poteva quindi recuperare la differenza, in base all'art. 37, comma 44, del D.L. n. 223/2006. La vicenda successoria non era stata esaurita fiscalmente dal condono dei primi avvisi. Il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 37, comma 44, del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006
Nel caso di specie, dalla lettura della nota prot n. 33087 del 2008 (allegata alle controdeduzioni dell'ufficio prodotte in appello, in atti), è dato evincere come lo sgravio degli importi condonati, è stato effettuato dall'ufficio sul terzo avviso d'accertamento che era una riliquidazione dell'imposta principale a seguito delle dichiarazioni integrative; anche tale terzo avviso è stato oggetto d'impugnazione da parte del contribuente, nei gradi di merito, con esito favorevole all'ufficio.
La norma ha consentito all'Amministrazione di notificare, entro il 31 dicembre 2008, cartelle derivanti da iscrizioni a ruolo relative a importi oggetto di definizione agevolata. Nel caso deciso, essa è stata ritenuta applicabile al recupero di uno sgravio eccedente, emerso riliquidando l'imposta principale sulla base delle dichiarazioni integrative; il condono dei precedenti avvisi non impediva tale recupero.
Art. 16 della L. n. 289/2002
A seguito della nuova liquidazione dell'imposta principale, basata sulle denunce di successione integrative, l'ufficio si è accorto di aver sgravato nell'ambito del terzo avviso, un importo superiore rispetto a quello dovuto per la definizione agevolata dei primi due avvisi d'accertamento, e ciò ha fatto sulla base della norma di cui alla rubrica, che consente all'amministrazione di notificare cartelle di pagamento derivanti da iscrizioni a ruolo relative ad importi oggetto di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e ciò entro il 31 dicembre 2008.
La definizione agevolata riguardava i primi due avvisi di accertamento. Non si estendeva automaticamente alla successiva e distinta riliquidazione dell'imposta principale basata sulle denunce integrative, né impediva il recupero di uno sgravio applicato in misura superiore a quella dovuta per il condono.
Massime di principio
- La definizione agevolata va riferita agli atti e agli importi effettivamente compresi nella domanda di condono: non si estende automaticamente a liquidazioni successive fondate su dichiarazioni integrative o su una nuova determinazione dell'imposta.
- Se, nel ricalcolare l'imposta dovuta, l'Amministrazione rileva che uno sgravio collegato al condono ha ecceduto l'importo spettante, può recuperare la differenza quando ricorrono i presupposti e i termini previsti dalla normativa applicabile.
- Per stabilire se un recupero successivo sia legittimo, occorre distinguere la riscossione di somme già condonate dalla correzione di uno sgravio erroneamente applicato a un diverso avviso: nel caso deciso, il giudice ha qualificato la cartella come recupero di quest'ultimo tipo.
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