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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21845 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, del 7 febbraio 2011, depositata il 28 febbraio 2011, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione relativo alla revoca parziale delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, ottenute sull’acquisto di un terreno agricolo in Asola. L’Ufficio sosteneva che una parte del fondo fosse stata affittata a terzi entro il quinquennio, determinando la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1954. Contestava inoltre che la CTR avesse attribuito efficacia probatoria privilegiata alla scrittura privata con cui i contraenti avevano rettificato l’identificazione catastale del terreno affittato e lamentava motivazione omessa o insufficiente sulla sua attendibilità, invocando anche gli artt. 2702 c.c. e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la CTR non aveva considerato la scrittura di rettifica prova legale della verità dei fatti dichiarati, ma l’aveva valutata liberamente insieme agli altri elementi: la sottoscrizione dell’affittuario, la contiguità dei terreni, la quasi identità delle superfici e la spiegazione plausibile della rettifica intervenuta dopo l’avviso. La motivazione di merito era quindi sufficiente e logicamente coerente; il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con quella auspicata dall’Agenzia. È stata confermata l’assenza dei presupposti per la decadenza dalle agevolazioni, poiché i mappali acquistati non risultavano venduti né affittati nel quinquennio. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ai contribuenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1

    così da concludere nel senso che: "i cinque mappali originari non sono stati nè venduti nè affittati" nel quinquennio, con conseguente inesistenza dei presupposti di decadenza delle agevolazioni L. n. 604 del 1954, ex art. 7.

    La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina presuppone che nel quinquennio si verifichi la vendita o l’affitto del terreno agevolato. Nel caso deciso, la rettifica catastale è stata ritenuta attendibile e i terreni acquistati non risultavano affittati.

  • Codice civile, art. 2702

    l'efficacia probatoria della scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto della "provenienza" delle dichiarazioni rese con sottoscrizione riconosciuta, non anche del loro "contenuto" e dunque della veridicità dei fatti in esse descritti ( art. 2702 c.c.).

    La scrittura privata riconosciuta prova, fino a querela di falso, che le dichiarazioni provengono da chi l’ha sottoscritta, ma non rende legalmente vera la ricostruzione dei fatti contenuta nel documento. Tale contenuto può essere valutato dal giudice insieme agli altri elementi probatori.

  • Codice di procedura civile, art. 116, comma 1

    Il ragionamento del giudice di secondo grado è stato, come detto, diverso; posto che nella sentenza qui impugnata l'efficacia probatoria della scrittura di rettifica è stata riguardata in sede di libero apprezzamento giudiziale, e nella considerazione di tutti gli elementi della fattispecie.

    La scrittura privata può essere valutata dal giudice secondo il libero apprezzamento delle prove, insieme agli altri elementi del caso, senza attribuire automaticamente verità ai fatti dichiarati.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione può pervenirsi solo se risulti che il ragionamento del giudice di merito, come emergente dalla sentenza, sia incompleto, incoerente ed illogico; non quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi considerati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

    La Cassazione interviene per vizio motivazionale quando il ragionamento di merito è incompleto, incoerente o illogico, non per rivalutare il peso delle prove solo perché una parte ne propone una lettura diversa. Il giudice di merito deve però rendere comprensibili le ragioni della propria conclusione.

Massime di principio

  • Una scrittura privata sottoscritta prova la provenienza delle dichiarazioni, ma non dimostra da sola la verità dei fatti narrati: il giudice può valutarne il contenuto insieme agli altri elementi del caso.
  • Una rettifica contrattuale intervenuta dopo un accertamento fiscale non è, per il solo momento in cui è stata redatta, inattendibile o strumentale; occorre valutarla concretamente alla luce delle circostanze e delle prove disponibili.
  • La decadenza da un’agevolazione collegata al mantenimento del fondo richiede la prova che si sia verificato il fatto previsto dalla legge, come l’affitto o la vendita del terreno agevolato nel periodo rilevante.
  • In Cassazione non si ottiene una nuova valutazione delle prove solo perché l’interpretazione del giudice di merito è sfavorevole alla parte: la censura motivazionale deve individuare un’incompletezza, incoerenza o illogicità effettiva del ragionamento.

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