Sentenza del 16/12/2015 n. 25279 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato la nullità dell'avviso di accertamento relativo ai redditi d'impresa dell'anno 2004. L'avviso era stato emesso nei confronti della A. sas dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese. L'Amministrazione sosteneva, in particolare, che la società fosse in realtà sopravvissuta alla cancellazione. La Corte ha ritenuto tale argomentazione inammissibile perché introduceva una questione di merito non esaminata dalla CTR, senza denunciare adeguatamente un omesso esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione secondo cui l'avviso di accertamento nei confronti della società cancellata era nullo. È stato inoltre chiarito che il giudizio riguardava esclusivamente la società e non la responsabilità fiscale dei soci, oggetto di procedimenti separati; non sussisteva quindi litisconsorzio necessario tra società e soci. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti, in considerazione della novità della questione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società già estinta e cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarato nullo, se indirizzato a un soggetto non più esistente.
- La questione relativa alla possibile sopravvivenza della società dopo la cancellazione è una questione di merito: deve essere dedotta e provata nei precedenti gradi di giudizio e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo una specifica denuncia di omesso esame.
- Il giudizio riguardante l'accertamento fiscale della società estinta può essere distinto da quello relativo alla responsabilità tributaria dei soci, quando l'estinzione della società non determina automaticamente la definizione della posizione fiscale dei soci.
- La cassazione non riesamina liberamente i fatti di causa, ma verifica la corretta applicazione del diritto e i vizi processuali dedotti nei limiti consentiti.
- In presenza di una questione nuova o particolarmente controversa, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese processuali.
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