Sentenza del 25/11/2020 n. 892 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di più cartelle di pagamento (anni 2010-2013) emesse a seguito di controllo automatico ai sensi dell'art. 36‑ter DPR 600/73 per il recupero di detrazioni IRPEF relative a spese per lavori di recupero del patrimonio edilizio (e, in alcuni atti, per risparmio energetico). L'Agenzia ha disconosciuto le detrazioni sostenendo che la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (COP) era stata trasmessa tardivamente rispetto all'effettivo inizio dei lavori; in alcuni atti erano contestate anche aggio esattoriale, interessi e sanzioni. Il contribuente ha eccepito nullità delle notifiche (per uso di operatori postali privati), carenza di motivazione delle cartelle e documentato l'effettuazione dei lavori e i pagamenti.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato gli appelli principali dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto gli appelli incidentali del contribuente in più parti: ha confermato che le notifiche erano valide anche se effettuate tramite messo nominato dall'agente di riscossione e tramite servizio postale privato (nexus normativo e giurisprudenziale a decorrere dal 30/04/2011); ha ritenuto che la tardiva comunicazione al COP non determina automaticamente la perdita della detrazione quando la normativa regolamentare non prevede espressamente una sanzione di decadenza e il contribuente dimostra la certezza e l'inerenza delle spese; ha quindi dichiarato la detraibilità anche per l'anno 2010 (estendendo l'esito favorevole già riconosciuto per il 2011) e ha condannato l'Agenzia al rimborso delle spese di lite per i giudizi indicati. Sono state inoltre chiarite questioni relative all'aggio e alle sanzioni nel contesto della decisione (confermato il diritto dell'agente alla remunerazione complessiva del servizio).
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 / Legge 23 dicembre 1995, n. 449 (disciplina detrazioni per ristrutturazioni)
art. 1 (richiamo all'adozione di decreti interministeriali per modalità di attuazione e procedure di controllo)
La normativa primaria rimette a decreti attuativi la disciplina dei controlli e delle eventuali cause di decadenza; in assenza di esplicita previsione di decadenza il termine per l'invio della comunicazione non è perentorio a pena di perdita della detrazione.
Decreto Interministeriale 41/1998
"i soggetti che intendono avvalersi di tali detrazioni sono tenuti a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle Entrate... comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori..."
Prevede l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva, ma il giudice ha rilevato che il regolamento non prevedendo espressamente una decadenza rende la tardiva comunicazione non automaticamente causa di perdita del beneficio, se il contribuente prova l'effettivo svolgimento dei lavori e la rilevanza delle spese.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito)
art. 7, comma 2, lettera q) (modifica al D.M. 41/1998)
Dal 14/5/2011 l'obbligo della comunicazione preventiva è stato sostituito dall'obbligo di indicare specifici dati nella dichiarazione dei redditi; il legislatore ha quindi attenuato l'importanza formale della comunicazione preventiva.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16
art. 2, comma 1 (regolarizzazione entro la prima dichiarazione utile)
Norma di regolarizzazione applicabile solo per omissioni successive al 2/3/2012 o per periodi d'imposta il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla predetta data; non idonea a regolarizzare omissioni relative ai periodi d'imposta 2010 o antecedenti.
D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 165 / D.Lgs. 112/1999 / D.Lgs. 261/1999 e modifiche (servizi postali e notifiche)
art. 45 D.Lgs. 112/1999; art. 4 D.Lgs. 261/1999 (come modificato dal D.L. 58/2011)
La notificazione degli atti tributari eseguita tramite messo notificatore nominato dall'agente della riscossione è valida; a decorrere dal 30/04/2011 l'uso di operatori di recapito privati, nel quadro delle convenzioni, è equiparato alle Poste per molti invii amministrativi, confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 26 (notificazione da messo notificatore)
La notifica eseguita dal messo nel suo ruolo di pubblico ufficiale è valida anche se il messo è dipendente di società di recapito privata quando nominato dall'agente della riscossione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
art. 13 (applicazione delle sanzioni nella misura del 30%)
Le sanzioni per violazioni formali possono essere applicate dall'Amministrazione quando dimostra la violazione; la questione della prova e dell'eventuale colpa resta comunque soggetta all'accertamento nel caso concreto.
D.Lgs. 6 giugno 1999, n. 112
art. 17 (remunerazione e rimborso dei costi dell'agente della riscossione)
L'aggio è dovuto all'agente della riscossione quale copertura dei costi complessivi di riscossione, non collegato necessariamente a singole attività eseguite.
Circolare / Risoluzione / Giurisprudenza citata
Circolare n. 19/E del 1.6.2012; Risoluzione n. 46/E/2019; Cass. Sez. Unite n. 15361/2020
La circolare e la risoluzione sono state richiamate per interpretare l'applicabilità/effetti della tardiva comunicazione; la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha confermato la validità di notifiche effettuate utilizzando servizi postali privati dopo il 30/4/2011.
Massime di principio
- La trasmissione tardiva della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (COP) non comporta automaticamente la perdita della detrazione per lavori di recupero del patrimonio edilizio se il decreto attuativo non prevede espressamente la decadenza: il contribuente può mantenere il diritto dimostrando l'effettivo svolgimento dei lavori e l'inerenza delle spese.
- Dal 14 maggio 2011 l'obbligo di invio preventivo è stato sostituito con l'obbligo di indicare determinati dati nella dichiarazione dei redditi; ciò attenua il rilievo formale dell'omessa comunicazione per i lavori iniziati dopo tale data.
- Per le omissioni anteriori al 2 marzo 2012 la possibilità di regolarizzazione ai sensi del D.L. 16/2012 è limitata e non consente in generale di sanare comunicazioni dovute per periodi d'imposta già prescritti alla data di entrata in vigore del decreto.
- La notifica degli atti tributari tramite messo notificatore nominato dall'agente di riscossione è considerata valida anche se la raccomandata di avviso è stata inoltrata con servizi di recapito privati, purché sussista la nomina e il ruolo di pubblico ufficiale del messo e il quadro normativo (e la giurisprudenza) lo consenta a decorrere dal 30/04/2011.
- L'aggio spettante all'agente della riscossione è dovuto in funzione della remunerazione complessiva del servizio di riscossione e non viene meno automaticamente per la parziale annullabilità di alcune poste della cartella; la sua debenza va valutata secondo la disciplina dell'art. 17 D.lgs. 112/1999.
- Sulle sanzioni amministrative gravano regole probatorie: l'Amministrazione deve dimostrare la violazione formale, ma la giurisprudenza riconosce che, accertata la violazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza di colpa o cause esimenti.
- Per gli interventi di risparmio energetico, l'invio delle comunicazioni/adempimenti (es. ENEA) resta fondamentale; tuttavia le interpretazioni dell'Amministrazione e la giurisprudenza recente ammettono che il mancato invio non sempre determina la perdita automatica della detrazione, salvo disposizioni normative più perentorie.
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