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Sentenza

Sentenza del 25/11/2020 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposta di registro - avviso di liquidazione - motivazione per relationem - art. 7, L. n. 212/2000

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione di sanzioni (avviso n. 20131T004761000, notificato il 03/03/2016) che revocava l'agevolazione "prima casa" e applicava maggior imposta, interessi e sanzioni in relazione all'immobile sito in Genova, Via R. L'Ufficio aveva motivato la revoca ritenendo l'immobile "abitazione di lusso" ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2/08/1969 sulla base di una scheda tecnica e di un parere tecnico redatti dall'Ufficio Territorio (indicando una superficie utile di circa 270 mq). Il ricorrente contestava: 1) nullità dell'avviso per carenza di motivazione e per mancata allegazione dei documenti richiamati "per relationem" in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 52, c.2-bis DPR 131/1986; 2) mancata instaurazione del contraddittorio preventivo (eccezione non accolta per la natura di avviso di liquidazione); 3) criticità nella determinazione della superficie utile e nella valenza probatoria della perizia d'ufficio; 4) la perizia di parte dimostrava superficie inferiore a 240 mq (mq. 230) e il requisito catastale A/2 di classe 4 era coerente con l'agevolazione.

La decisione

La Commissione territoriale ha accolto l'appello del contribuente ritenendo fondato il vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione. Ha rilevato che l'avviso limitava la motivazione a riferimenti generici a "controlli d'ufficio" e "risultanze della documentazione allegata agli atti" senza allegare né indicare puntualmente i documenti richiamati (planimetrie, rilievi, schede tecniche), né riprodurli nell'avviso, né produrli in giudizio, impedendo così al contribuente e al giudice di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Sulla base di tale carenza motivazionale (in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 52, c.2-bis DPR 131/1986) l'atto impositivo è stato annullato ed è stata disposta la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7

    "Gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama."

    La motivazione dell'atto impositivo deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche in modo intellegibile; se si richiama altra documentazione, quest'ultima deve essere allegata o resa conoscibile al contribuente per garantire il diritto di difesa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    Per gli atti di imposta di registro/ipo-catastale valgono obblighi motivazionali e la necessità di fornire elementi conoscibili sul rilievo tributario; il richiamo per relationem a documenti non allegati può determinare la nullità dell'atto.

  • D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6

    Definisce i parametri per considerare un'unità immobiliare "di lusso" (fra cui il limite di superficie utile complessiva, rilevante per escludere agevolazioni "prima casa"); l'amministrazione deve esplicitare come ha calcolato tale superficie e allegare le planimetrie o rilievi su cui si basa.

  • Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, articolo 1 (nota II-bis)

    Normativa che disciplina le agevolazioni "prima casa" e i requisiti per la loro spettanza; la perdita dell'agevolazione per l'asserita lussuosità va adeguatamente motivata e documentata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3

    Richiama obblighi processuali in materia probatoria e di conoscibilità degli atti: i documenti richiamati nell'atto amministrativo devono essere resi conoscibili anche al giudice e alle parti; l'assenza di produzione può pregiudicare la validità probatoria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Cass. Civ., ord. n. 24823/2015; Cass. n. 11623/2017; Cass. ord. n. 10250/2013; altre citate)

    Consolidati principi giurisprudenziali: la motivazione deve essere autosufficiente e le circostanze richiamate per relationem devono essere accessibili; per talune tipologie di atti (es. avvisi di liquidazione) si richiede pur sempre una motivazione che consenta l'esercizio del diritto di difesa; la giurisprudenza è utilizzata come criterio interpretativo per stabilire il confine tra motivazione sufficiente e carente.

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione che revoca agevolazioni fiscali deve indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche: riferimenti generici a "controlli d'ufficio" non sono sufficienti se la documentazione richiamata non è allegata o resa conoscibile.
  • Se l'atto amministrativo richiama documenti "per relationem" che non sono noti al contribuente, la mancata allegazione può determinare la nullità dell'atto per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 52 DPR 131/1986.
  • Per la qualificazione di un immobile come "di lusso" l'Amministrazione deve esplicitare il metodo di calcolo (es. determinazione della superficie utile) e allegare planimetrie o rilievi; la semplice affermazione non basta.
  • L'avviso di liquidazione, pur essendo una forma semplificata di atto impositivo, non è esente dall'obbligo di motivazione idonea a permettere al contribuente di esercitare il diritto di difesa; la differenza con l'avviso di accertamento non legittima riferimenti vaghi a documentazione non prodotta.
  • In generale, anche se l'onere probatorio principale circa il possesso dei requisiti per l'agevolazione grava sul contribuente, l'Amministrazione deve comunque rendere conoscibili gli elementi su cui fonda la contestazione manifestata nell'atto impugnato.
  • In situazioni analoghe è opportuno: (a) verificare subito se l'avviso indica e allega i documenti richiamati; (b) se non allegati, richiedere la loro esibizione o produrli in giudizio come eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione; (c) produrre perizia tecnica difensiva dettagliata che dimostri i criteri di misurazione adottati; (d) contestare, ove rilevante, la correttezza del calcolo della superficie utile e l'interpretazione normativa della nozione di "superficie utile complessiva".

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