Sentenza del 25/11/2020 n. 897 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il rimborso delle accise sul gas naturale pagate ritenendosi utilizzatrice per usi «industriali» (riscaldamento dell'acqua del centro natatorio) e quindi beneficiaria dell'aliquota ridotta e del conseguente rimborso. L'Agenzia aveva comunicato che non sussisteva un provvedimento di diniego formale e che la richiesta non poteva essere accolta in capo al consumatore finale, dato che il rapporto tributario è con il fornitore/grossista; in sostanza l'Agenzia ha ritenuto che il rimborso spetti al soggetto passivo d'imposta (fornitore) e non al consumatore finale che deve agire civilmente nei confronti del fornitore per la ripetizione di quanto versato in eccesso.
La decisione
Appello della società respinto. Il Tribunale (sezione tributaria) ha confermato che il diritto di ottenere il rimborso dall'Amministrazione spetta al soggetto passivo d'imposta (il fornitore/grossista) e non al consumatore finale che non intrattiene rapporto tributario diretto con l'Agenzia. Pertanto l'istanza di rimborso presentata dal Consorzio è inammissibile nei confronti dell'Agenzia; eventuali pretese del Consorzio devono essere esercitate nei confronti del fornitore in sede civile. Vengono compensate le spese di questo grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 14 TUA (Testo Unico Accise)
Il diritto al rimborso dell'accisa spetta al soggetto passivo d'imposta (il fornitore) che ha il rapporto tributario con l'Amministrazione; il consumatore finale non può chiedere direttamente all'Agenzia il rimborso se non è soggetto passivo.
art. 26, comma 7, D.lgs. 504/1995
Sono obbligati al pagamento dell'accisa ... i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali ...
Elenca le categorie (fornitori/grossisti e altri acquirenti imposti) che costituiscono i soggetti passivi e quindi titolari del rapporto tributario con l'Agenzia; il Consorzio non rientra in tali categorie e perciò è qualificato come consumatore finale.
Allegato 1 al D.lgs. 504/1995
Prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per usi industriali; la questione della riconducibilità dell'attività (es. gestione di un centro natatorio) agli usi industriali incide sul diritto sostanziale al trattamento agevolato ma non modifica la regola sulla titolarità del rapporto tributario.
D.M. 12 luglio 1977, art. 4
Prevede obblighi dichiarativi/formali per il riconoscimento di agevolazioni; tuttavia il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia trasformato la carenza formale in motivo decisivo per negare il diritto sostanziale, e comunque la questione procedurale non muta la legittimazione soggettiva al rimborso.
Giurisprudenza citata dalla ricorrente: Cass. Sez. V, n. 23516/2008
Secondo la ricorrente questa sentenza riconosce l'utilizzo del combustibile per un centro natatorio tra gli usi industriali ai fini dell'aliquota agevolata; il tribunale però ha ritenuto che anche se sussistesse la natura industriale, ciò non attribuisce al consumatore finale la legittimazione a chiedere il rimborso direttamente all'Agenzia.
Giurisprudenza citata dalla resistente: Cass. n. 17627/2014; Cass. Sez. V n. 27099/2019, n. 14200/2019, n. 20018/2019
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio per cui il soggetto titolato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione è il soggetto passivo d'imposta (fornitore/grossista) e non il consumatore finale; rafforza l'interpretazione dell'art.14 TUA e dell'art.26 D.lgs.504/1995.
Massime di principio
- Il diritto amministrativo al rimborso delle accise si esercita, di norma, dal soggetto passivo d'imposta che intrattiene il rapporto tributario con l'Amministrazione (fornitore/grossista).
- Il consumatore finale, anche se dimostra l'uso 'industriale' del combustibile (es. gestione di un centro natatorio), non acquisisce automaticamente la legittimazione ad agire direttamente avanti all'Agenzia per il rimborso; deve invece rivalersi civilmente sul proprio fornitore per ripetizione di indebito.
- Per verificare l'effettivo diritto sostanziale all'aliquota ridotta occorre documentare l'effettivo uso e i requisiti previsti dalla normativa (contratti, documentazione tecnica, fatture), ma tale prova ha rilievo sul diritto al trattamento fiscale e non sul profilo della legittimazione attiva verso l'Amministrazione.
- Le istanze di rimborso presentate dall'Amministrazione come «comunicazioni informative» possono non costituire un provvedimento formale di diniego; è importante verificare se vi sia un atto impugnabile. Tuttavia, anche in presenza di un diniego formale, la legittimazione soggettiva resta condizionata alla qualifica di soggetto passivo.
- In situazioni simili, il percorso pratico è: il consumatore finale documenta l'uso e chiede al fornitore la ripetizione di quanto indebitamente addebitato; il fornitore, se ritiene fondata la richiesta, può chiedere all'Agenzia il rimborso. Prima di agire contro l'Amministrazione, verificare la propria qualifica ai sensi dell'art.26 co.7 D.lgs.504/1995 e la corretta titolarità del rapporto tributario.
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