Sentenza del 25/11/2020 n. 537 - Comm. Trib. Prov. Genova
Riscossione e misure cautelari - società di capitali estinta - inefficacia degli atti impositivi ed esecutivi riscossivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 048 2018 00244586 13 001 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per un importo di € 38.080,87, derivante dall'avviso di accertamento n. 23313 del 13/09/2012 emesso dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato per violazioni relative al Preu (art. 39-quater, comma 2 D.Lgs. n.269/2003, anno 2007). La cartella era stata però notificata nel 2019 mentre la società P B S.a.s. di R O & C. risultava cancellata dal registro delle imprese dal 24/12/2012. La difesa ha rilevato che la cancellazione dal registro comporta l'estinzione della società e la perdita della capacità soggettiva: pertanto atti impositivi e di riscossione emessi nei confronti di una società estinta sono giuridicamente inesistenti. Inoltre, non risultano notificati al ricorrente atti presupposti (come l'avviso di accertamento) personali che consentano di considerarlo soggetto passivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento n. 048 2018 00244586 13 001 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della società P B S.a.s. di R O & C. e notificata a R O. Ha inoltre condannato in solido l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio dei Monopoli per la Liguria e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore di R O, liquidate in € 2.500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA nella misura e con le modalità di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n.269/2003, art. 39-quater, comma 2
Norma richiamata quale fondamento dell'accertamento relativo al Preu; la pronuncia non interpreta la norma in senso sostanziale ma la citazione serve a indicare la causa dell'accertamento originario.
Cass. SS.UU. nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 (giurisprudenza consolidata)
Principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la perdita della capacità soggettiva: conseguentemente la società non può più essere destinataria di atti impositivi e di riscossione.
Cass. n. 28187/2013 (giurisprudenza)
Conferma che gli atti impositivi e di riscossione emessi nei confronti di società cancellate dal registro delle imprese sono giuridicamente inesistenti e privi di effetti.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la sua estinzione: dopo tale data la società non può essere destinataria di atti impositivi né di riscossione.
- Qualsiasi atto impositivo o di riscossione emesso nei confronti di una società già cancellata è giuridicamente inesistente e può essere impugnato e annullato.
- La notifica di una cartella di pagamento a una persona fisica relativa a debiti di una società estinta non surroga la necessità di atti presupposti regolarmente notificati al soggetto ritenuto responsabile: l'amministrazione deve dimostrare la legittimità della pretesa nei confronti del soggetto notificato.
- Prima di agire esecutivamente è essenziale verificare la visura camerale (stato della società e data di cancellazione): la prova dello status anagrafico/giuridico della società è determinante per la legittimità dell'atto.
- Se l'amministrazione ritiene di poter agire nei confronti di soci, amministratori o terzi, deve indicare e motivare la base giuridica della responsabilità personale e notificare gli atti presupposti agli interessati; l'assenza di tali notifiche costituisce motivo di illegittimità.
- In caso di atti illegittimi emessi dall'ente riscossore è possibile ottenere non solo l'annullamento dell'atto ma anche la condanna alle spese processuali; la solidarietà passiva può essere pronunciata quando più enti hanno agito congiuntamente nella formazione o esecuzione dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 nov 2020Sentenza del 25/11/2020 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Ancona
- Sentenza · 25 nov 2020Sentenza del 25/11/2020 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 25 nov 2020Sentenza del 25/11/2020 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 25 nov 2020Sentenza del 25/11/2020 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 nov 2020Sentenza del 25/11/2020 n. 892 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 nov 2020Sentenza del 25/11/2020 n. 897 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →