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Sentenza

Sentenza del 25/11/2020 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Bologna

IMU - Beneficio abitazione principale non spettante per mancanza dei requisiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

è stato ritenuto che per entrambe le unità non risultassero verificate le condizioni di legge per l'agevolazione 'prima casa' ai fini IMU. L'unità in A/10 non rientra tra le categorie abitative agevolabili e l'esistenza di due unità catastali distinte (anche se materialmente riunite) impedisce il riconoscimento dell'esenzione; conseguentemente l'agevolazione è stata negata e il ricorso non è stato accolto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la controversia riguarda il diniego dell'esenzione IMU per abitazione principale. L'esenzione è subordinata a due condizioni: a) che si tratti di un unico immobile accatastato come abitazione (categorie da A/2 a A/7); b) che nell'immobile abbia la residenza anagrafica il proprietario e il suo nucleo familiare. Nel caso in esame erano presenti due unità immobiliari distinte catastalmente: una in categoria A/3, abitata solo da un figlio della proprietaria, e l'altra in categoria A/10 (ufficio/ambulatorio), abitata solo dalla proprietaria. Nonostante le due unità fossero di fatto unite fisicamente, non risultavano accatastate come unica unità abitativa.

Norme richiamate

  • normativa IMU sull'abitazione principale (criteri e condizioni per l'esenzione)

    l'esenzione per l'abitazione principale richiede che l'immobile sia un'unica unità immobiliare catastalmente riconosciuta come abitazione (categorie A/2-A/7) e che vi risieda anagraficamente il proprietario e il suo nucleo familiare; immobili accatastati in categorie diverse o più unità catastali non possono beneficiare dell'esenzione

  • normativa catastale/urbanistica (rilevanza dell'accatastamento e della categoria catastale)

    il riconoscimento di agevolazioni fiscali è vincolato all'effettiva classificazione catastale: la qualificazione di una unità come 'abitazione' o come 'uso ufficio/altro' determina l'ammissibilità dell'agevolazione

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per 'abitazione principale' richiede che l'immobile sia una sola unità catastale classificata tra le categorie abitabili (A/2-A/7): la mera unione fisica di più unità non sostituisce l'accorpamento catastale.
  • La residenza anagrafica deve essere nel medesimo immobile e riferita al proprietario e al suo nucleo familiare; se componenti della famiglia risiedono in unità catastali diverse, l'esenzione è generalmente esclusa.
  • Le unità catastali con categorie non abitabili (es. A/10 uffici) non beneficiano dell'agevolazione per abitazione principale, anche se utilizzate come dimora di fatto.
  • Per ottenere l'agevolazione in situazioni simili è necessario procedere prima a una regolarizzazione catastale (accorpamento/variazione di destinazione) e/o al trasferimento della residenza anagrafica nel fabbricato così accatastato come unica abitazione.
  • Il contribuente deve fornire la prova documentale del requisito catastale e della residenza anagrafica; in sua assenza l'amministrazione può legittimamente negare l'agevolazione.
  • Prima di impugnare un diniego è utile verificare possibili interventi preventivi (pratiche catastali, volture anagrafiche, eventuale cambio di destinazione d'uso) per conformare la situazione ai requisiti normativi.

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