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Sentenza

Sentenza n. 3819/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del Decreto adottato dal Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le Politiche e per le Imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese in data 7 ottobre 2024, con cui è stata disposta la revoca del contributo concesso alla società Astra Ristoro S.r.l. di € 54.021,56; - di ogni ulteriore atto procedimentale/istruttorio, presupposto, connesso e conseguente, laddove e in quanto volto al ritiro del suddetto contributo.

Giustizia amministrativa202501477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 7 ottobre 2024 di revoca del contributo Nuova Sabatini di € 54.021,56

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto con cui il Ministero aveva revocato il contributo concesso per l’acquisto di beni strumentali, contestando l’asserito avvio dell’investimento prima della presentazione della domanda, la non strumentalità di alcune spese, l’inammissibilità di una spesa inferiore al minimo previsto e la mancata produzione di dichiarazioni liberatorie. La ricorrente ha dedotto, in particolare, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, insussistenza del presupposto fattuale della revoca, violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, carenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio, decorso del tempo, lesione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. La controversia riguardava soprattutto la fattura n. 11334/FD, indicata nello schema riepilogativo come emessa il 31 maggio 2022, anteriormente alla domanda del 28 giugno 2022, ma risultante dal documento elettronico non modificabile come emessa il 31 agosto 2022. La società ha inoltre sostenuto che l’impianto antincendio fosse strumentale all’attività di ristorazione e ha prodotto, anche dopo la revoca, documentazione e istanza di autotutela per correggere l’errore materiale e comprovare la corretta data della fattura.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa, rilevando che la revoca era stata disposta per asseriti vizi originari del provvedimento concessorio e costituiva quindi esercizio di autotutela su una posizione di interesse legittimo. Nel merito ha accolto la censura relativa alla fattura: l’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 richiede che l’investimento sia avviato dopo la domanda e considera rilevante il primo impegno giuridicamente vincolante. La prova documentale ha dimostrato che la fattura era stata effettivamente emessa il 31 agosto 2022, dopo la domanda, e che la data anteriore era frutto di un errore materiale nello schema di rendicontazione e nella dichiarazione liberatoria. Ne risultava la sussistenza, ab origine, del requisito contestato e l’illegittimità del presupposto principale della revoca. Il giudice ha ritenuto valutabile anche la documentazione prodotta con l’istanza di autotutela successiva alla revoca, non essendovi pregiudizio per la par condicio o per terzi. Le ulteriori contestazioni sull’impianto antincendio e sulle spese inferiori al minimo non erano state riprodotte nella motivazione finale del decreto e non potevano essere esaminate, perché costituivano profili non ancora effettivamente decisi dall’amministrazione. Il decreto è stato quindi annullato, con obbligo per il Ministero di rieditare l’attività amministrativa, verificando tutte le residue condizioni per l’erogazione totale o parziale del contributo e motivando adeguatamente la decisione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016

    gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi

    L’investimento si considera avviato quando è assunto il primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile il programma, inclusa l’emissione di fatture o il pagamento di spese; tale impegno deve essere successivo alla domanda.

  • art. 5, comma 6, Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016

    Prevede il minimo di € 516,46 per le singole spese rendicontate; il TAR ha precisato che tale profilo non era stato confermato nel provvedimento finale e dovrà eventualmente essere valutato nella riedizione del potere.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; la revoca è stata annullata perché fondata su un presupposto fattuale erroneo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente con riferimento all’annullamento d’ufficio, ma il TAR ha definito la controversia sulla diversa e assorbente illegittimità del presupposto fattuale della revoca.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    È stato dedotto in relazione alla partecipazione procedimentale e alla valutazione delle osservazioni, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la decisione è stata fondata sull’erroneità del presupposto fattuale della revoca.

Massime di principio

  • Quando un contributo pubblico è revocato per l’asserita carenza originaria di un requisito di ammissibilità, la controversia attiene all’esercizio di un potere pubblicistico di autotutela e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Ai fini della verifica dell’avvio di un investimento agevolato, rileva il primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile il programma; una fattura può assumere tale rilievo solo in base alla sua effettiva data di emissione, non a una data erroneamente riportata in un prospetto riepilogativo.
  • La documentazione prodotta dal beneficiario anche dopo l’adozione della revoca può essere valutata quando dimostri oggettivamente l’erroneità del presupposto del provvedimento e non incida sulla par condicio né arrechi pregiudizio a terzi.
  • È illegittima la revoca di un contributo fondata su un presupposto fattuale smentito da documentazione probatoria attendibile, poiché l’amministrazione deve accertare correttamente i fatti e motivare sulla base di presupposti effettivi.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su contestazioni prospettate nella comunicazione di avvio ma non recepite nel provvedimento finale, trattandosi di profili non ancora oggetto di esercizio effettivo del potere amministrativo.
  • L’annullamento della revoca per erroneità del presupposto non determina necessariamente l’automatica erogazione integrale del contributo: l’amministrazione deve riesercitare il potere e verificare motivatamente la sussistenza delle ulteriori condizioni per l’erogazione totale o parziale.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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