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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23528/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un agente della riscossione aveva notificato a un contribuente il preavviso di iscrizione ipotecaria e poi l’avvenuta iscrizione di ipoteca su una quota indivisa di immobili, asseritamente in forza del mancato pagamento di cartelle esattoriali anche per tributi erariali. Il contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto perché ritenuto inammissibile: la CTR aveva affermato che il mancato tempestivo ricorso contro il preavviso di iscrizione ipotecaria rendeva preclusa l’impugnazione dell’atto successivo. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che tra gli atti impugnabili rientra l’iscrizione di ipoteca e non il mero preavviso, sicché la mancata impugnazione di quest’ultimo non può precludere il ricorso contro l’atto tipico. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione del preavviso e dell’art. 2697 c.c., contestando la validità della notifica per mancanza di prova della raccomandata informativa; la Corte ha però ritenuto assorbito questo motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile ma la sua mancata impugnazione non impedisce di contestare la successiva iscrizione di ipoteca. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 19, comma 1, lett. e-bis, d.lgs. n. 546/1992

    L’iscrizione di ipoteca è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario; il preavviso non è incluso nell’elenco legislativo degli atti impugnabili.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    L’atto tipico impugnabile deve essere contestato nel termine decadenziale, se si vuole evitarne la definitività.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina il preavviso di iscrizione ipotecaria, qualificato dalla Corte come atto autonomamente impugnabile ma facoltativo da impugnare.

  • art. 60, comma 1, lett. e, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina delle notificazioni.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per contestare la ritualità della notificazione del preavviso, in particolare quanto alla raccomandata informativa.

  • art. 14, comma 1, L. n. 890/1982

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazioni a mezzo posta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la prova della notificazione e della ricezione della raccomandata informativa.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    Norma base per la cassazione con rinvio disposta dalla Corte.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile, ma la sua impugnazione resta una facoltà del destinatario e non un onere.
  • La mancata impugnazione del preavviso non preclude l’azione contro la successiva iscrizione di ipoteca, che costituisce l’atto tipico lesivo da contestare nel termine di decadenza previsto per gli atti impugnabili.
  • Una decisione di inammissibilità fondata sulla sola omessa opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria è erronea, perché confonde l’atto prodromico con l’atto definitivo impugnabile.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la qualificazione dell’atto impugnato e la preclusione processuale erroneamente dichiarata, l’esame degli ulteriori motivi può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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