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Legge

L.R. Abruzzo 52/2012

Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all'art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternita' ed infanzia).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 52/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 52 modifica la disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità, aggiornandone composizione, rimborsi e durata in prima applicazione. Interviene inoltre su termini dell’art. 63 della L.R. 1/2012 e su una disposizione della L.R. 32/1997, poi abrogata. Le modifiche producono effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, con specifiche decorrenze per alcune norme.

Modifiche alla disciplina regionale sulle pari opportunità e ad alcune disposizioni finanziarie e settoriali

Modifiche alla disciplina regionale sulle pari opportunità e ad altre disposizioni regionali

La legge regionale Abruzzo n. 52 del 2012 interviene in modo puntuale sulla legge istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, con adeguamenti su composizione, rimborsi e durata del primo mandato. Contiene inoltre una proroga di termini in materia finanziaria e una modifica a una norma dell’assistenza provinciale, poi risultata abrogata.

Composizione della Commissione regionale per le pari opportunità

La disciplina della Commissione viene aggiornata per precisarne la composizione e i criteri di scelta dei componenti. La Commissione è formata da dodici componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, selezionati da un elenco di cittadini che possiedono i requisiti per l’elezione a consigliere regionale e titoli o esperienza in ambito giuridico, sociale, della comunicazione o nei settori di interesse della legge.

  • La selezione dei nominativi deve garantire che almeno un terzo degli eletti sia individuato tra soggetti designati da associazioni sindacali, datoriali e professionali.
  • L’obiettivo è assicurare un’equilibrata presenza di competenze e professionalità diverse.

Rimborso spese e indennità per i componenti

La legge ridefinisce il trattamento economico dei componenti in relazione alla partecipazione alle sedute e alle attività esterne della Commissione.

  • Ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio se il trasferimento avviene con mezzi pubblici.
  • In alternativa, se utilizzano il mezzo proprio, spetta un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso dalla sede di residenza.
  • Per la partecipazione, in rappresentanza della Commissione, a incontri, convegni e seminari svolti in località diverse dalla sede della Commissione, in Italia o all’estero, ai componenti dell’Ufficio di Presidenza o ai loro delegati spettano il rimborso delle spese di viaggio secondo la stessa misura e le spese di soggiorno nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Durata della Commissione in prima applicazione

Per la prima Commissione eletta in applicazione della legge istitutiva viene prevista una durata speciale.

  • La Commissione resta in carica fino alla metà della legislatura successiva a quella della sua elezione.
  • Nel periodo tra la decadenza della Commissione e l’insediamento della nuova, l’organo continua ad operare in regime di prorogatio.

Intervento sulla disciplina finanziaria regionale del 2012

La legge modifica l’articolo 63 della L.R. 1/2012 prorogando al 31 dicembre 2012 il termine originariamente fissato al 31 ottobre 2012.

  • Inoltre, i commi da 3 a 14 dell’articolo 63 della L.R. 1/2012 si applicano solo dal 1° gennaio 2013.

Modifica alla disciplina sull’assistenza ai ciechi, sordomuti e tutela della maternità e infanzia

La legge interviene anche sulla L.R. 32/1997, sostituendo il termine “31 dicembre di ogni anno” con “31 gennaio dell’anno successivo” per il comma 1 dell’articolo 6.

  • Tuttavia, la disposizione risulta poi abrogata dall’art. 1, comma 1, della L.R. 14 novembre 2012, n. 54.
  • Di conseguenza, la modifica contenuta in questa legge non conserva utilità applicativa attuale.

Copertura finanziaria e decorrenza

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono coperti mediante le risorse già stanziate e disponibili nell’UPB 01.01.006, relativa alle spese per il funzionamento di organi consultivi, secondo le modalità previste dall’art. 9 della L.R. 26/2012. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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