L.R. Abruzzo 54/2012
Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante "Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all'art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternita' ed infanzia)", e modifica dell'art. 6 della L.R. 32/1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo abroga l’art. 5 della L.R. 52/2012, ripristinando l’art. 6 della L.R. 32/1997 nel testo vigente al 16 ottobre 2012. Per il solo accesso ai contributi dell’anno 2012, il termine per la presentazione è differito al 31 gennaio 2012 e restano salvi i programmi e i piani finanziari già presentati entro tale data. In vigore dal 22 novembre 2012.
Abrogazione parziale e modifica temporanea della disciplina regionale Abruzzo sui contributi 2012 per assistenza e tutela materno-infantile
Abrogazione di una precedente modifica e ripristino della disciplina originaria
La legge regionale dell’Abruzzo interviene in modo puntuale sulla disciplina dei contributi e delle competenze previste dalla L.R. 32/1997. Il provvedimento elimina gli effetti dell’art. 5 della L.R. 52/2012 e fa tornare applicabile il testo dell’art. 6 della L.R. 32/1997 nella versione vigente alla data di approvazione della legge regionale del 16 ottobre 2012.
Contenuto della disciplina ripristinata
L’effetto principale dell’atto è il ripristino della normativa precedente in materia di restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti e alla tutela della maternità e infanzia. La legge non introduce una disciplina generale nuova, ma corregge una precedente modifica legislativa regionale che viene espressamente abrogata.
Termine speciale per i contributi dell’anno 2012
Per la sola annualità 2012, la legge introduce una deroga al termine ordinario previsto dall’art. 6 della L.R. 32/1997. In particolare:
- il termine per l’accesso ai contributi dell’anno 2012 è differito al 31 gennaio 2012;
- restano validi i programmi e i piani finanziari già presentati entro tale data.
Ambito temporale di applicazione
La deroga sui contributi riguarda esclusivamente l’anno 2012 e non risulta destinata a ripetersi per annualità successive. Il resto della legge ha funzione di sistemazione normativa rispetto a una modifica precedente e produce effetti dal momento della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Dalla data di efficacia decorre il ripristino dell’art. 6 della L.R. 32/1997 nel testo indicato dalla legge stessa.
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