L.R. Abruzzo 55/2012
Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 55/2012 modifica la l.r. n. 44/2007 sul referendum abrogativo, consultivo e sull’iniziativa legislativa: elimina una previsione dell’art. 25, ricalibra i termini per indire il referendum consultivo, introduce il parere dei consigli comunali nella fusione di comuni contigui e contiene norme transitorie, abrogazioni e clausola di neutralità finanziaria. In vigore dal 22 novembre 2012.
Modifiche alla disciplina regionale del referendum consultivo e dell'iniziativa legislativa
Modifiche alla disciplina del referendum consultivo e dell’iniziativa legislativa
La legge regionale Abruzzo n. 55 del 2012 interviene sulla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44, che disciplina il referendum abrogativo, il referendum consultivo e l’iniziativa legislativa. Il provvedimento aggiorna alcune regole procedurali, introduce un passaggio consultivo per la fusione di comuni e coordina il quadro normativo con abrogazioni espresse.
Disciplina del referendum consultivo
La legge modifica il meccanismo di indizione del referendum consultivo da parte del Presidente della Regione. Una volta trasmessa la deliberazione prevista dalla disciplina regionale, il Presidente indice il referendum con proprio decreto e fissa la consultazione in una domenica collocata entro finestre temporali predeterminate:
- tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione perviene entro il 31 gennaio;
- tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione perviene entro il 31 luglio.
Viene inoltre abrogato il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. n. 44/2007, con conseguente soppressione della relativa previsione procedurale.
Fusione di comuni contigui
La legge integra la disciplina dell’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui. Prima dell’adozione dei disegni di legge previsti dalla normativa regionale, è richiesta l’acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati, che devono esprimersi in merito ai disegni di legge richiamati dalla disciplina di settore.
Regime transitorio
La nuova disciplina si applica anche alle proposte di referendum consultivo già presentate e dichiarate ammissibili alla data di entrata in vigore della legge. La norma transitoria estende quindi l’efficacia delle modifiche procedurali ai procedimenti pendenti alla data suddetta.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate o confermate come abrogate alcune precedenti leggi regionali non più coerenti con il nuovo assetto della materia:
- legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6, sulla partecipazione popolare all’attività normativa regionale;
- legge regionale 21 marzo 1989, n. 21, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86;
- legge regionale 21 marzo 1989, n. 22, in tema di iniziativa popolare degli enti locali, referendum abrogativo e consultivo.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo. Non sono quindi previsti stanziamenti aggiuntivi connessi alle modifiche introdotte.
Entrata in vigore e attualità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e, secondo il testo fornito, è vigente dal 22 novembre 2012. Il provvedimento ha natura di modifica puntuale di una disciplina procedurale regionale e non contiene termini di efficacia limitati nel tempo; tuttavia il suo contenuto è oggi da considerarsi in gran parte consolidato all’interno della normativa regionale successiva.
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