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Legge

L.R. Abruzzo 50/2012

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010). Sospensione della legge regionale 5 maggio 1998, n. 33 (Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio). Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 1977, alla L.R. n. 69 del 1978 e alla L.R. n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 50/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo n. 5/2008 sul piano sanitario regionale 2008-2010, sostituendo alcune definizioni organizzative e abrogando l’art. 3. Sospende inoltre le provvidenze per invalidi di guerra e per servizio e quelle per nefropatici fino alla conclusione del piano di rientro; per la L.R. n. 33/1998 la sospensione vale anche finché non siano stanziate specifiche risorse in bilancio. In vigore dal 1° novembre 2012.

Modifiche al piano sanitario regionale e sospensione di provvidenze sociali regionali

Modifiche al piano sanitario regionale e sospensione di alcune provvidenze

La legge regionale dell’Abruzzo interviene sul quadro del sistema sanitario regionale, modificando la L.R. 10 marzo 2008, n. 5, e disponendo la sospensione di alcune prestazioni assistenziali previste da leggi regionali precedenti. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio abruzzese.

Interventi sulla L.R. 5/2008 e sul documento del piano sanitario

La legge abroga l’articolo 3 della L.R. n. 5/2008, relativa al piano sanitario regionale 2008-2010.

Nel documento allegato alla legge sanitaria vengono inoltre apportate alcune correzioni e soppressioni testuali, con effetti sull’organizzazione dell’emergenza-urgenza e dell’accreditamento:

  • nel punto dedicato all’“Emergenza territoriale 118”, le espressioni “unità operative” e “unità operative semplici” sono sostituite con “postazioni territoriali”;
  • è soppressa la frase relativa all’assimilazione della U.O. complessa C.O. e delle Unità Operative Territoriali alle strutture di terapia sub-intensiva;
  • nel punto sulle UU.OO. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, è soppressa la previsione di assimilazione alle strutture di terapia sub intensiva;
  • nelle linee guida per la costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento, la composizione è aggiornata sostituendo il riferimento ai tre dirigenti/referenti dell’area accreditamento con il “Dirigente dell’ASR Abruzzo preposto all’area dell’autorizzazione ed accreditamento”.

Sospensione delle provvidenze per invalidi di guerra e per servizio

Le provvidenze previste dalla L.R. 5 maggio 1998, n. 33, in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio, sono sospese:

  • fino alla conclusione del piano di rientro;
  • e comunque fino a quando non siano previste specifiche risorse finanziarie regionali nelle relative leggi di bilancio.

La sospensione ha quindi una durata indeterminata, legata sia al termine del piano di rientro sia all’effettivo stanziamento di fondi dedicati.

Sospensione delle provvidenze per nefropatici

Sono sospese fino alla conclusione del piano di rientro le provvidenze previste dal comma 2 dell’art. 1 della L.R. 21 aprile 1998, n. 29, recante modifiche e integrazioni alla normativa regionale sulle provvidenze a favore dei nefropatici.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; per effetto della pubblicazione del 31 ottobre 2012, l’entrata in vigore decorre dal 1° novembre 2012.

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