L.R. Abruzzo 56/2012
Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Abruzzo promuove il parto fisiologico indolore, garantendo alle donne in gravidanza tecniche antalgiche gratuite, in particolare la partoanalgesia epidurale, salvo controindicazioni cliniche e su richiesta revocabile della donna. Disciplina inoltre informazione, orari minimi di offerta, individuazione delle strutture h24, formazione del personale e accordi con altre Regioni. Entrata in vigore: 22 novembre 2012.
Parto fisiologico indolore e partoanalgesia epidurale
Parto fisiologico indolore e assistenza antalgica nel percorso nascita
La legge della Regione Abruzzo disciplina la promozione del parto fisiologico indolore e dell’uso di tecniche antalgiche nel travaglio-parto, con particolare riferimento alla partoanalgesia epidurale. Il provvedimento si inserisce nel quadro dei Livelli Essenziali di Assistenza e mira a garantire alla donna un parto che riduca la sofferenza, nel rispetto della libera scelta e della sicurezza clinica.
Finalità e diritti della donna
La Regione favorisce il parto fisiologico e promuove l’appropriatezza degli interventi anche per ridurre il ricorso al taglio cesareo. È riconosciuto a ogni donna in gravidanza il diritto a usufruire gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure, con particolare riferimento alla partoanalgesia epidurale.
La disciplina prevede inoltre che:
- la scelta delle modalità e dello svolgimento del parto resti libera in capo alla donna;
- le tecniche antalgiche siano praticate solo in assenza di accertate controindicazioni cliniche;
- il consenso alla partoanalgesia sia libero, consapevole e sempre revocabile;
- la donna possa chiedere in qualunque momento la sospensione della tecnica.
Informazione e counseling assistenziale
Le aziende USL, anche tramite il personale dei consultori familiari, devono assicurare un’informazione chiara, precisa e completa sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto, nonché sulle strutture presso cui tali tecniche sono disponibili.
La legge valorizza anche la diffusione della conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sociosanitarie utili al controllo del dolore nel travaglio-parto, comprese le tecniche farmacologiche e non farmacologiche e quelle con anestesie o analgesie locali ed epidurali.
Modalità di offerta del servizio nelle strutture sanitarie
La partoanalgesia epidurale, e le altre tecniche antalgiche ove effettuate, devono essere offerte almeno dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere pubbliche e private che garantiscono l’assistenza al parto.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, doveva entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge individuare le strutture che assicurano l’effettuazione della partoanalgesia epidurale per l’intera giornata, sulla base di parametri relativi a popolazione, territorio, trasporti, comunicazioni viarie e numero di parti annui. In ogni caso devono essere ricomprese tutte le strutture che registrano almeno 500 nascite annue.
Le aziende ASL devono organizzare l’offerta di partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e per il nascituro.
Personale e formazione
La Regione promuove la formazione del personale di anestesia e del personale addetto alle sale parto, al fine di garantire una pratica corretta e sicura della partoanalgesia.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva definire:
- criteri di organizzazione dei corsi;
- modalità di svolgimento;
- costi della formazione.
Accordi con altre Regioni
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con le altre Regioni per regolare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche nei confronti delle donne non residenti nel territorio abruzzese.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; nel testo fornito l’entrata in vigore risulta fissata al 22 novembre 2012. I termini di 180 giorni previsti per gli atti attuativi decorrevano da tale data.
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