Ordinanza n. 184/2026 - Palermo, Sezione 4
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale di accertamento n. -OMISSIS-emesso dal Comune di Caltanissetta – Direzione V – Polizia Municipale, notificato il 19/12/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di accertamento e inottemperanza relativo a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, di un verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale e notificato il 19 dicembre 2025. Il TAR ha rilevato possibili profili di inammissibilità connessi alla natura dell'atto impugnato e un possibile difetto di legittimazione attiva di alcuni ricorrenti, poiché il verbale di inottemperanza impugnato riguardava soltanto una delle interessate. Ha inoltre evidenziato che gli ulteriori due verbali specificamente indirizzati agli altri ricorrenti non risultavano impugnati. La questione è stata tuttavia ritenuta assorbita, ai fini cautelari, dall'assenza del fumus boni iuris: il Comune ha depositato documentazione attestante la corretta notifica a ciascun ricorrente dell'ordinanza di demolizione del 1° settembre 2020.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rilevando possibili profili di inammissibilità del ricorso e di difetto di legittimazione attiva, il giudice ha ritenuto dirimente l'assenza del fumus boni iuris, risultando documentata la corretta notificazione dell'ordinanza di demolizione a tutti i ricorrenti. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia del verbale impugnato. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentata corretta notificazione dell'ordinanza di demolizione ai destinatari esclude il fumus boni iuris della domanda diretta a sospendere un successivo verbale di accertamento dell'inottemperanza, salva la diversa valutazione nel merito.
- La legittimazione a impugnare un verbale di inottemperanza deve essere verificata con riferimento al soggetto cui il verbale è specificamente riferito; l'impugnazione proposta da soggetti non destinatari dell'atto può presentare un difetto di legittimazione attiva.
- La mancata impugnazione di distinti verbali di inottemperanza specificamente indirizzati a determinati soggetti può rilevare ai fini dell'ammissibilità della domanda proposta da tali soggetti.
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