Regolamento (UE) 2025/1737
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 della Commissione, del 13 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, in via provvisoria, dazi antidumping sulle importazioni di valina originaria della Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e il deterioramento del settore UE. La Commissione ha fatto applicazione della metodologia delle "significative distorsioni" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, costruendo il valore normale sulla base di un paese rappresentativo, individuato nella Colombia. Le misure provvisorie sono fissate con aliquote differenziate tra il 32,2 % e il 53,9 %, con obbligo di garanzia all’importazione e con regole specifiche per l’utilizzo delle aliquote individuali.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di valina e suoi esteri, sali di tali prodotti, originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di valina e suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico chimicamente definito, contenenti o meno impurità, attualmente classificati al codice NC 2922 49 85 e al codice TARIC 2922 49 85 87, originari della Repubblica popolare cinese. Sono interessati gli importatori nell’UE e i produttori esportatori cinesi, con aliquote differenziate per le società espressamente individuate e per le altre imprese collaboranti; le importazioni di soggetti non nominativamente indicati ricadono nell’aliquota residuale. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme al regolamento; in mancanza, si applica il dazio residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e il dazio provvisorio è accompagnato dall’obbligo di prestare garanzia pari al relativo importo.
Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di valina in provenienza dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione di dazi provvisori è nell’interesse dell’Unione.
Ambito materiale e prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la valina e i suoi esteri, nonché i sali di tali prodotti, quale composto organico chimicamente definito, con o senza impurità, attualmente classificato al codice NC 2922 49 85. Il prodotto in esame è il medesimo prodotto originario della RPC, classificato al codice NC ex 2922 49 85 e al codice TARIC 2922 49 85 87.
La Commissione ha considerato come prodotti simili la valina venduta in Cina sul mercato interno, quella esportata nell’Unione e quella fabbricata e venduta nell’Unione dall’industria dell’Unione, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi fondamentali. È stata respinta la richiesta di escludere la valina per uso alimentare dalla definizione del prodotto, ritenendo che le diverse tipologie restino sostanzialmente comparabili e che un’esclusione favorirebbe il rischio di elusione.
Svolgimento del procedimento e base normativa
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 19 dicembre 2024 a seguito di denuncia di Eurolysine SAS ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Già il regolamento di esecuzione (UE) 2025/326 aveva disposto la registrazione delle importazioni. La Commissione ha consultato le parti interessate, inviato questionari, effettuato visite di verifica e ha operato un campionamento dei produttori esportatori cinesi, selezionando due gruppi sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni esaminabile nel tempo disponibile.
Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio è il 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024; il periodo in esame per l’analisi del pregiudizio va dal 1° gennaio 2021 alla fine del periodo dell’inchiesta.
Valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo inopportuno usare prezzi e costi cinesi per la determinazione del valore normale a causa di distorsioni significative nell’economia della RPC e della mancata collaborazione del governo cinese. Il regolamento richiama un quadro ampio di intervento pubblico: economia di mercato socialista, leadership del PCC, pianificazione industriale a tutti i livelli, presenza statale nel sistema finanziario, distorsioni dei costi salariali, applicazione inadeguata del diritto fallimentare e dei diritti di proprietà.
La Commissione ha concluso che i prezzi e costi interni cinesi, compresi quelli di materie prime, energia, lavoro e capitale, non sono il risultato del libero mercato. In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, il valore normale è stato quindi costruito su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, ricavati da un paese rappresentativo appropriato.
Paese rappresentativo e fonti dei valori di riferimento
La Commissione ha esaminato diversi possibili paesi rappresentativi (Brasile, Colombia, Indonesia, Thailandia, Turchia e Malaysia) e anche prodotti comparabili appartenenti alla stessa categoria generale o settore, in particolare acido citrico e glutammato monosodico. Dopo aver valutato disponibilità dei dati, affidabilità delle informazioni finanziarie e grado di distorsione delle importazioni dei fattori produttivi, ha concluso che la Colombia era l’unico paese rappresentativo appropriato.
Per la costruzione del valore normale ha utilizzato:
- il Global Trade Atlas per la maggior parte delle materie prime e per il carbone;
- le statistiche OIL per il lavoro;
- le tariffe Enel Colombia per l’energia elettrica;
- le tariffe del servizio idrico di Bogotá (Acueducto) per l’acqua.
Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei costi di fabbricazione dei produttori esportatori verificati. Le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai dati finanziari 2023 di Sucroal S.A. e fissati rispettivamente al 23,3 % e al 9,5 %.
Margini di dumping
La Commissione ha calcolato i margini di dumping confrontando il valore normale costruito con il prezzo all’esportazione, tenendo conto delle vendite dirette e delle vendite tramite operatori collegati. Per i produttori esportatori campionati i margini provvisori sono stati:
- CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.: 32,2 %;
- Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.: 53,9 %.
Per le altre società che hanno collaborato, il margine è stato fissato al 42,8 %; per tutte le altre importazioni originarie della RPC al 53,9 %. Il prezzo all’esportazione costruito per le vendite tramite società collegate ha incluso aggiustamenti per costi successivi all’importazione, SGAV e profitto, con profitto provvisorio del 6,89 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata identificata nell’unico produttore UE, Eurolysine SAS. La Commissione ha rilevato un peggioramento marcato di tutti i principali indicatori economici:
- produzione in calo del 79 % nel periodo in esame;
- vendite in calo del 74 %;
- quota di mercato scesa dal 30-40 % nel 2021 al 3-13 % nel periodo dell’inchiesta;
- occupazione in riduzione del 45 %;
- produttività in diminuzione del 62 %;
- redditività fortemente negativa dal 2022;
- flusso di cassa negativo per gran parte del periodo;
- utile sul capitale investito gravemente negativo.
La Commissione ha ritenuto che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione siano stati compressi dall’aumento delle importazioni cinesi a prezzi inferiori ai costi di produzione, con conseguente impossibilità di recuperare gli aumenti dei costi di energia e materie prime.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha collegato il pregiudizio notevole all’aumento sostanziale delle importazioni cinesi oggetto di dumping, cresciute del 57 % nel periodo in esame e passate a una quota di mercato del 78-88 %. I prezzi cinesi sono scesi del 28 % complessivamente nel periodo in esame e sono rimasti sotto i prezzi dell’industria UE dal 2022, determinando undercutting e compressione dei prezzi.
Sono stati esaminati anche altri fattori, quali:
- importazioni dall’Indonesia, giudicate non idonee a spezzare il nesso causale;
- andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione;
- aumento dei costi di materie prime ed energia legato anche alla guerra in Ucraina.
La Commissione ha escluso che tali fattori, singolarmente o congiuntamente, abbiano attenuato in modo rilevante il nesso causale tra dumping cinese e pregiudizio.
Interesse dell’Unione
Nel valutare l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha considerato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
Ha ritenuto che le misure dovrebbero consentire all’industria UE di rialzare i prezzi a livelli sostenibili, recuperare produzione e vendite e riacquistare economie di scala. Per gli importatori l’impatto è stato ritenuto limitato, dato il peso marginale della valina nelle attività complessive. Per gli utilizzatori, la valina rappresenta una quota molto contenuta nei mangimi e il possibile aumento di prezzo non dovrebbe incidere in modo significativo sui costi finali.
Misure provvisorie e modalità di applicazione
Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in esame originario della RPC con le seguenti aliquote:
- CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.: 32,2 %; codice addizionale TARIC 89TX;
- Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.: 53,9 %; codice addizionale TARIC 89TY;
- altre società che hanno collaborato, indicate nell’allegato: 42,8 %;
- tutte le altre importazioni originarie della RPC: 53,9 %; codice addizionale TARIC 89YY.
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica sul produttore e sul codice TARIC. In assenza della fattura, si applica l’aliquota residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Termini procedurali, registrazione e durata provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere audizione entro 5 giorni di calendario; il consigliere-auditore può esaminare anche istanze tardive. Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2025/326 e conservare i dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore fino all’adozione di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le risultanze sono esplicitamente qualificate come provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva dell’inchiesta.
Disposizioni principali
Avvio e svolgimento dell’inchiesta antidumping
L’inchiesta è stata aperta il 19 dicembre 2024 su denuncia di Eurolysine SAS ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. È stata disposta la registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2025/326 del 18 febbraio 2025. La Commissione ha consultato le parti interessate, svolto campionamento dei produttori esportatori, inviato questionari e realizzato visite di verifica presso il produttore dell’Unione, i produttori esportatori cinesi, operatori collegati e importatori collegati. Il periodo dell’inchiesta va dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024; il periodo in esame dal 1° gennaio 2021 alla fine del periodo dell’inchiesta.
Definizione del prodotto e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la valina e i suoi esteri, nonché i sali di tali prodotti, classificati al codice NC 2922 49 85. Il prodotto in esame è lo stesso prodotto originario della RPC, attualmente classificato al codice NC ex 2922 49 85 e al codice TARIC 2922 49 85 87. La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell’Unione avessero le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi di base, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. È stata respinta la richiesta di escludere la valina per uso alimentare dalla definizione del prodotto.
Accertamento del dumping con metodologia delle distorsioni significative
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non appropriato utilizzare prezzi e costi interni cinesi a causa di distorsioni significative e della mancata collaborazione del governo della RPC. Ha quindi costruito il valore normale su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando la Colombia come paese rappresentativo e Sucroal S.A. per le SGAV e i profitti. Sono stati ritenuti rilevanti, tra l’altro, gli effetti del controllo statale, del sistema di pianificazione industriale, del ruolo del PCC, delle distorsioni del sistema finanziario, dei costi salariali e della disciplina fallimentare/patrimoniale. Le SGAV sono state fissate al 23,3 % e i profitti al 9,5 %.
Scelta del paese rappresentativo e fonti dei valori di riferimento
La Commissione ha esaminato diversi paesi potenzialmente rappresentativi (Brasile, Colombia, Indonesia, Thailandia, Turchia, Malaysia) e diversi prodotti comparabili (acido citrico e glutammato monosodico), verificando disponibilità di dati finanziari, distorsioni nelle importazioni dei fattori produttivi e affidabilità delle fonti. Ha escluso gli altri paesi e concluso che la Colombia era l’unico paese rappresentativo appropriato. I valori esenti da distorsioni sono stati ricavati dal Global Trade Atlas per materie prime e carbone, dalle statistiche OIL per il lavoro, dalle tariffe Enel Colombia per l’energia elettrica e dalle tariffe Acueducto per l’acqua. Per i sottoprodotti è stato utilizzato un metodo fondato sul rapporto tra prezzo del sottoprodotto e prezzo del fattore produttivo principale in Cina, applicato ai valori colombiani adeguati al premio per il granturco non OGM.
Margini di dumping provvisori
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono stati fissati come segue: CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd. 32,2 %; Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd. 53,9 %; altre società che hanno collaborato 42,8 %; tutte le altre importazioni originarie della RPC 53,9 %. Per i produttori non inseriti nel campione che hanno collaborato, il margine è stato determinato sulla base della media ponderata dei margini delle società campionate; per gli altri produttori cinesi, sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata individuata in Eurolysine SAS, unico produttore UE del prodotto simile. La Commissione ha rilevato un forte peggioramento di produzione, vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. La produzione è diminuita del 79 % nel periodo in esame, le vendite del 74 % e la quota di mercato è scesa dal 30-40 % nel 2021 al 3-13 % nel periodo dell’inchiesta. La redditività è diventata fortemente negativa dal 2022, con prezzi di vendita spesso inferiori al costo di produzione; l’aumento dei costi di energia e materie prime ha aggravato la situazione.
Nesso di causalità
La Commissione ha attribuito il pregiudizio notevole principalmente all’aumento significativo delle importazioni cinesi oggetto di dumping, cresciute del 57 % nel periodo in esame con quota di mercato passata dal 60-70 % al 78-88 %. I prezzi cinesi sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria UE dal 2022 e hanno provocato compressione e contrazione dei prezzi nel mercato dell’Unione. Sono stati esaminati anche altri fattori (importazioni dall’Indonesia, esportazioni dell’industria UE, aumento dei costi energetici e delle materie prime), ma sono stati ritenuti non idonei a interrompere il nesso causale.
Interesse dell’Unione e livello delle misure
La Commissione ha ritenuto che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, in quanto dovrebbe consentire il recupero dei prezzi e dei volumi di vendita, mentre l’impatto su importatori e utilizzatori è stato considerato limitato. Applicando la regola del dazio inferiore dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, sono stati calcolati margini di pregiudizio superiori ai margini di dumping e sono stati quindi fissati dazi provvisori pari al minore tra i due.
Misure, garanzia e regole operative
Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in esame originario della RPC, con codici addizionali TARIC 89TX per CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd., 89TY per Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd. e 89YY per tutte le altre importazioni originarie della RPC; per le altre società collaboranti è prevista l’aliquota del 42,8 % con rinvio all’allegato. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Per beneficiare dell’aliquota individuale occorre presentare una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3.
Termini procedurali successivi e cessazione della registrazione
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni di calendario; il consigliere-auditore può accogliere anche domande tardive. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/326; i dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore sono conservati fino all’adozione di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
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