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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2593

Regolamento delegato (UE) 2025/2593 della Commissione, dell’11 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (Delphinus delphis) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

Normativa europea32025R2593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le misure già previste nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 per ridurre le catture accidentali di delfino comune e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia. Conferma il divieto di pesca in un determinato periodo di chiusura, nonché gli obblighi di registrazione delle catture accidentali e di raccolta dati tramite osservatori o sistemi elettronici, con un incremento della copertura di monitoraggio per alcune flotte nei primi mesi del 2026. La modifica si fonda sulla raccomandazione comune delle autorità regionali e sull’esigenza di continuità normativa tra la scadenza del 2025 e il nuovo periodo di applicazione.

Proroga al 31 dicembre 2026 delle misure tecniche e di monitoraggio per ridurre le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nella sottozona CIEM 8, in particolare nelle acque francesi fino al limite esterno della zona economica esclusiva della Francia, e riguarda taluni attrezzi da pesca (reti da traino pelagiche, reti a strascico a coppia, reti da circuizione a chiusura, reti da posta fisse a imbrocco, reti a tramaglio e reti combinate da imbrocco e a tramaglio). Incide sia sull’attività di pesca sia sugli obblighi di registrazione e monitoraggio delle catture accidentali. Le misure si applicano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga delle misure per i piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

Il regolamento delegato (UE) 2025/2593 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per prorogare fino al 31 dicembre 2026 le misure regionali volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia. L’intervento si fonda sulla raccomandazione comune presentata il 6 giugno 2025 dal gruppo regionale per le acque sudoccidentali e tiene conto delle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2019/1241, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, contiene nell’allegato XIII disposizioni regionali di mitigazione per specie sensibili, inclusi i cetacei. Le misure specifiche per il Golfo di Biscaglia erano state introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/3089 e sarebbero scadute il 31 dicembre 2025; la Commissione ne dispone quindi la continuità per evitare un vuoto normativo e mantenere gli effetti di riduzione delle catture accidentali.

Ambito territoriale e soggettivo

Le disposizioni interessano la sottozona CIEM 8, con focus sulle acque francesi fino al limite esterno della zona economica esclusiva della Francia. Sono coinvolti i pescherecci dell’Unione che utilizzano, tra gli altri, reti da traino pelagiche, reti a strascico a coppia, reti da circuizione a chiusura, reti da posta fisse a imbrocco, reti a tramaglio e reti combinate da imbrocco e a tramaglio. Le misure incidono sia sulla fase di pesca sia sugli obblighi documentali e di raccolta dati.

Divieto di pesca nel periodo 22 gennaio-20 febbraio 2026

Per i pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che hanno a bordo gli attrezzi elencati, è previsto un divieto di pesca nelle acque francesi della sottozona CIEM 8 tra il 22 gennaio e il 20 febbraio 2026. Si tratta di una misura di chiusura temporanea finalizzata a ridurre l’esposizione dei cetacei alle attività di pesca nel periodo ritenuto più critico.

Obblighi di registrazione e monitoraggio

I comandanti di tutti i pescherecci dell’Unione devono registrare separatamente nel giornale di pesca le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei, secondo l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri devono inoltre assicurare la raccolta di dati tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico a bordo, comprese le telecamere, rispettando soglie minime di copertura dello sforzo di pesca: almeno l’1 % su base annua per determinate flotte, il 5 % tra gennaio e marzo 2026 per le flotte pelagiche a coppia e a divergenti, e il 7 % tra gennaio e marzo 2026 per GTR e GNS.

Decorrenza, durata e coordinamento con altri strumenti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, così da garantire la continuità giuridica rispetto alla scadenza delle misure precedenti. Il testo precisa che restano impregiudicate eventuali misure supplementari dell’Unione o misure nazionali più rigorose che gli Stati membri possano adottare nel quadro della normativa UE pertinente, inclusa la direttiva 92/43/CEE e l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Disposizioni principali

Proroga delle misure di mitigazione

L’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato per prorogare al 31 dicembre 2026 le misure specifiche volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (Delphinus delphis) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8). La proroga riguarda sia le misure di gestione sia quelle di monitoraggio.

Divieto temporaneo di pesca nel Golfo di Biscaglia

Ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che hanno a bordo reti da traino pelagiche (PTM, OTM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da circuizione a chiusura (PS), reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) o reti combinate da imbrocco e a tramaglio (GTN) è vietato pescare nelle acque francesi fino al limite esterno della zona economica esclusiva della Francia nella sottozona CIEM 8 tra il 22 gennaio e il 20 febbraio 2026.

Obblighi di registrazione delle catture accidentali

I comandanti di tutti i pescherecci dell’Unione devono registrare separatamente nel giornale di pesca le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei, in conformità all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Monitoraggio mediante osservatori o sistemi elettronici

Gli Stati membri devono raccogliere dati sulle catture di delfino comune e altri piccoli cetacei tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico a bordo, comprese le telecamere, coprendo almeno: l’1 % dello sforzo di pesca totale annuo per PTM, PTB, OTM, GTR, GNS e PS; il 5 % dello sforzo di pesca totale per PTM, PTB e OTM nel periodo gennaio-marzo 2026; il 7 % dello sforzo di pesca totale per GTR e GNS nel periodo gennaio-marzo 2026.

Uso di sistemi di monitoraggio elettronico

Durante il periodo ad alto rischio di catture accidentali, i pescherecci possono essere dotati di sistemi di monitoraggio elettronico comprendenti anche telecamere.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rapporto con altre misure UE e nazionali

Il regolamento lascia impregiudicate eventuali misure supplementari adottabili dalla Commissione ai sensi del diritto dell’Unione, comprese quelle connesse alla direttiva 92/43/CEE o all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché eventuali misure nazionali più rigorose adottabili dagli Stati membri conformemente ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2019/1241.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marineprotezione degli ecosistemi marinitutela della fauna marinamonitoraggio e controlli

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