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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1724

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1724 della Commissione, dell’8 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India

Normativa europea32025R1724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di carbonato di bario dalla Cina e dall’India, a seguito di un’inchiesta avviata nel dicembre 2024. La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che, per la Cina, il ricorso al metodo del paese rappresentativo è giustificato dalle distorsioni significative riscontrate nel paese esportatore. Sono fissate aliquote differenziate per i produttori esportatori collaboranti e per tutte le altre importazioni, con obbligo di fattura commerciale valida per beneficiare dei dazi individuali. Il regolamento dispone inoltre la cessazione della registrazione delle importazioni e apre termini brevi per osservazioni e audizioni nella fase provvisoria.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di carbonato di bario con tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10), originario della Repubblica popolare cinese e dell’India. Riguarda importatori, esportatori/produttori esportatori, utilizzatori e l’industria dell’Unione; prevede aliquote differenziate per società e per "tutte le altre importazioni". Si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e resta provvisoria in attesa della fase definitiva; è esclusa dal suo oggetto la disciplina di altri prodotti diversi dal carbonato di bario come descritto.

Dazio antidumping provvisorio sul carbonato di bario originario della Cina e dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1724 istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di carbonato di bario provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dall’India, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione giunge a tali conclusioni dopo aver accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e assenza di ragioni ostative sotto il profilo dell’interesse dell’Unione.

Procedura e contesto dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta il 20 dicembre 2024 su denuncia di Kandelium Group GmbH, unico produttore noto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base. Nel frattempo le importazioni erano state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/482. La Commissione ha coinvolto produttori esportatori, importatori, utilizzatori e autorità cinesi e indiane, e ha svolto visite di verifica presso operatori dell’Unione, importatori, utilizzatori e produttori esportatori nei due paesi interessati.

Prodotto interessato e definizione del prodotto simile

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il carbonato di bario con specifici tenori di stronzio e zolfo, in determinate forme fisiche, classificato al codice NC ex 2836 60 00 (TARIC 2836 60 00 10). La Commissione considera prodotto simile il carbonato di bario venduto nell’Unione, quello venduto sul mercato interno cinese e indiano e quello esportato nell’Unione, in quanto condividono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.

Determinazione del dumping per la Cina: distorsioni significative e paese rappresentativo

Per la Cina la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non opportuno usare prezzi e costi interni a causa di distorsioni significative nell’economia e nel settore chimico. Viene quindi scelto un paese rappresentativo, individuato nella Turchia, sulla base di livello di sviluppo comparabile, disponibilità di dati e presenza di produzione pertinente. I costi esenti da distorsioni sono ricostruiti usando dati turchi e fonti internazionali per specifici fattori produttivi (ad esempio GTA, FMI, statistiche turche ed EMRA), con utilizzo di Sisecam e Alkim per SGAV e profitti. I margini di dumping provvisori risultano molto elevati: 83,9 % per Guizhou Redstar, 72,6 % per Hubei Jingshan Chutian, 78,2 % per le altre società collaboranti e 83,9 % per le altre importazioni cinesi.

Determinazione del dumping per l’India

Per l’India la Commissione lavora su un solo produttore esportatore collaborante, Vishnu Barium Private Limited. Le vendite interne sono considerate rappresentative e il valore normale è costruito sulle vendite remunerative sul mercato interno, con gli opportuni adeguamenti per rendere il confronto omogeneo. Il margine di dumping provvisorio è pari al 4,6 %, applicato anche alle altre importazioni originarie dell’India.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è costituita da un solo produttore, Kandelium Group GmbH. La Commissione rileva una forte contrazione del consumo dell’Unione (-35 % nel periodo in esame), un calo dei volumi di vendita e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, un peggioramento della produzione e dell’utilizzo degli impianti, aumento delle scorte, perdita di redditività, flussi di cassa negativi e forte riduzione dell’utile sul capitale investito. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione crescono meno dei costi di produzione, con conseguente depressione dei prezzi e gravi perdite nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta.

Nesso di causalità

La Commissione attribuisce il pregiudizio notevole alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India, che mantengono prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e aumentano la quota di mercato complessiva nonostante il calo della domanda. Gli altri fattori esaminati, come importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni del produttore dell’Unione e contrazione dei consumi, non interrompono né attenuano il nesso causale. Anche l’aumento dei costi di produzione e gli investimenti del produttore dell’Unione sono considerati fattori non idonei a spiegare da soli il pregiudizio.

Livello delle misure e margine di pregiudizio

Per la Cina la Commissione valuta anche l’ipotesi di un dazio inferiore al margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, dato il richiamo alle distorsioni sulle materie prime, ma conclude che il margine sufficiente a eliminare il pregiudizio è comunque superiore al margine di dumping. Viene applicato un profitto di riferimento minimo del 6 % per calcolare il prezzo non pregiudizievole, con aggiustamenti per costi ambientali futuri. I margini di pregiudizio risultano pari a 133,5 % per Redstar, 130,8 % per Chutian e 114,7 % per Vishnu, quindi superiori ai margini di dumping; per questo i dazi provvisori sono fissati ai livelli di dumping indicati.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che l’adozione delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, che potrebbe recuperare volumi, prezzi, profittabilità, investimenti e occupazione. Per gli importatori l’impatto sarebbe limitato, tenuto conto del ruolo non preponderante del prodotto nelle loro attività e della redditività. Quanto agli utilizzatori, la Commissione distingue tra chi impiega il carbonato di bario per bario liquido e i produttori di fritte e smalti ceramici: pur riconoscendo un possibile impatto sui costi, esclude effetti tali da rendere le misure contrarie all’interesse dell’Unione, anche considerando il rischio di dipendenza da sole importazioni extra-UE in caso di cessazione della produzione europea.

Regime applicativo, garanzie e formalità

Le aliquote individuali si applicano solo se le autorità doganali ricevono una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta dal regolamento; altrimenti si applica il dazio residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata a garanzia pari al dazio provvisorio. Sono previste inoltre norme di prevenzione dell’elusione e la possibilità di avviare inchieste antielusione in caso di alterazione significativa dei flussi commerciali.

Registrazione e fase successiva

La Commissione dispone la cessazione della registrazione delle importazioni ai sensi del regolamento 2025/482 e conserva i dati relativi alle importazioni effettuate fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore, in vista dell’eventuale adozione di misure definitive. Le parti interessate hanno 15 giorni per osservazioni scritte e 5 giorni per richiedere audizioni. Il regolamento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ed è provvisorio, quindi suscettibile di modifica nella fase definitiva.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio provvisorio

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India. Il prodotto è definito per caratteristiche chimico-fisiche specifiche e codice NC/TARIC, con applicazione del dazio sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Aliquote per società e paesi

Sono previste aliquote individuali: 83,9 % per Guizhou Redstar Developing Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89SE), 72,6 % per Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd. (89SF), 78,2 % per le altre società cinesi collaboranti elencate nell’allegato, 4,6 % per Vishnu Barium Private Limited (89SH) e per tutte le altre importazioni originarie dell’India, 83,9 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina (8999).

Condizione della fattura commerciale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società emittente, con attestazione dell’origine e del produttore del prodotto. In mancanza della fattura conforme, si applica il dazio della categoria residuale del paese interessato.

Garanzia e disciplina doganale

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria

L’articolo 2 fissa termini brevi: 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore per osservazioni scritte alla Commissione; 5 giorni di calendario per chiedere un’audizione con la Commissione; 5 giorni di calendario per chiedere un’audizione con il consigliere-auditore, che può comunque valutare domande tardive.

Cessazione della registrazione delle importazioni

L’articolo 3 invita le autorità doganali a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/482. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Entrata in vigore e natura provvisoria

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le risultanze sono espressamente qualificate come provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganedifesa commercialecommercio internazionale

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