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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1739

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 della Commissione, del 14 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan

Normativa europea32025R1739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di ABS dalla Corea e da Taiwan, a seguito di un’inchiesta avviata su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e interesse dell’Unione, applicando la regola del dazio inferiore. Sono inoltre previste condizioni documentali per beneficiare delle aliquote individuali, l’obbligo di garanzia e la cessazione della registrazione delle importazioni.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene, copolimeri termoplastici a base di acrilonitrile, butadiene e stirene, attualmente classificati al codice NC 3903 30 00, originari della Repubblica di Corea e di Taiwan. Le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente indicate e richiedono la presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; in mancanza si applica l’aliquota residuale del paese interessato. Il regolamento dispone anche la garanzia all’importazione e la cessazione della registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/412. È un regolamento provvisorio, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ABS originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, ha concluso provvisoriamente per l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, nesso causale e assenza di ragioni ostative connesse all’interesse dell’Unione.

Contesto procedurale

L’inchiesta è stata aperta il 19 dicembre 2024 a seguito di denuncia presentata il 4 novembre 2024 da INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA e Trinseo Europe GmbH, in rappresentanza dell’industria dell’Unione degli ABS. La Commissione ha ricordato di aver anche disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/412, poi destinata a cessare con il presente atto provvisorio. Nel corso del procedimento sono state raccolte osservazioni delle parti interessate, effettuate verifiche in loco presso produttori dell’Unione, utilizzatori, produttori esportatori e importatori, e gestito il campionamento di produttori dell’Unione, importatori e esportatori di Corea e Taiwan.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto in esame

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’ABS, copolimero termoplastico composto da acrilonitrile, butadiene e stirene in proporzioni diverse, indipendentemente dal colore o da altre proprietà fisiche o meccaniche e anche se ulteriormente trasformato o trattato. Il prodotto in esame è il medesimo prodotto originario di Corea e Taiwan, classificato al codice NC 3903 30 00. La Commissione ha chiarito che rientrano nell’ambito anche composti contenenti ABS predominante, inclusi ABS ritardante di fiamma e ABS rinforzato con fibra di vetro, mentre restano esclusi la polvere secca e l’ABS trasparente (MABS), in quanto non soddisfano il criterio della predominanza dell’ABS.

Valore normale, prezzo all’esportazione e margini di dumping

Per la Corea e per Taiwan il valore normale è stato determinato principalmente sulla base delle vendite interne remunerative; nei casi di vendite insufficienti o non rappresentative è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito in base alle vendite dirette o, se effettuate tramite società collegate, tramite il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, con adeguamenti per costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, credito, spese bancarie e altri elementi rilevanti. I margini di dumping provvisori risultano pari, per la Corea, al 3,7 % per LG Chem, al 5,8 % per Lotte Chemical Corporation, al 4,3 % per le altre società che hanno collaborato e al 5,8 % per le altre importazioni; per Taiwan, al 10,8 % per Chimei Corporation/Grand Pacific Petrochemical Corporation e al 21,7 % per Formosa Chemicals & Fibre Corporation e per tutte le altre importazioni taiwanesi.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha definito l’industria dell’Unione comprendendo i produttori di ABS e ha escluso i miscelatori, ritenuti non parte della fase produttiva principale del prodotto. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è calato complessivamente, mentre le importazioni dai paesi interessati sono aumentate sensibilmente in volume e in quota di mercato. Parallelamente l’industria dell’Unione ha visto diminuire produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti e indicatori finanziari essenziali, in particolare redditività, flusso di cassa e rendimento del capitale investito.

Nesso di causalità e fattori alternativi

La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping, che hanno esercitato una forte pressione sui prezzi nel mercato dell’Unione, impedendo ai produttori europei di trasferire sui prezzi di vendita l’aumento dei costi. Sono stati esaminati anche altri fattori, tra cui importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, contrazione del consumo, incremento dei costi energetici, capacità produttiva, carenze temporanee di offerta, preferenze degli utilizzatori, qualità del prodotto e servizi post-vendita. La Commissione ha concluso che tali fattori, singolarmente o congiuntamente, non interrompono il nesso causale con le importazioni dai paesi interessati; al più le importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Cina, possono avere contribuito in misura limitata.

Livello delle misure e regola del dazio inferiore

Per definire il livello delle misure, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, verificando se un dazio inferiore al margine di dumping bastasse a eliminare il pregiudizio. Ha determinato un prezzo non pregiudizievole medio di 2 502 EUR/tonnellata, basato su un profitto di riferimento ricavato dai risultati storici 2017-2019 e su aggiustamenti per investimenti, R&S, innovazione e costi futuri di conformità ambientale. Il dazio provvisorio è quindi stato fissato al valore più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio.

Misure antidumping provvisorie e condizioni operative

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto interessato originario della Corea e di Taiwan. Le aliquote individuali sono applicabili solo alle società specificamente indicate e sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, firmata e datata; in mancanza, si applica il dazio residuale del paese interessato. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Il regolamento precisa inoltre che, salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Effetti procedurali e tutela partecipativa

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e richiedere un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore entro 5 giorni. Il regolamento ordina alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni già disposta e conserva i dati relativi ai prodotti immessi in consumo fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore, in vista di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e base giuridica

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 19 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia presentata il 4 novembre 2024 da INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA e Trinseo Europe GmbH. La Commissione ha ritenuto la denuncia sufficientemente fondata in termini di prove di dumping e pregiudizio.

Prodotto interessato e definizione del prodotto

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’ABS, copolimero termoplastico di acrilonitrile, butadiene e stirene, indipendentemente da colore e proprietà fisiche o meccaniche aggiuntive. Il prodotto in esame è quello originario di Corea e Taiwan, classificato al codice NC 3903 30 00. Sono inclusi anche composti e ABS con additivi o altri (co)polimeri se l’ABS è predominante; sono esclusi la polvere secca e l’ABS trasparente (MABS), in quanto non rientranti nella definizione adottata.

Campionamento e cooperazione

La Commissione ha effettuato campionamento dei produttori esportatori coreani e taiwanesi e dei produttori dell’Unione, mentre non ha ritenuto necessario campionare gli importatori indipendenti per il numero limitato di risposte. Per la Corea sono stati esaminati due produttori esportatori campionati; per Taiwan il campione ha coperto l’intero flusso delle importazioni e ha incluso Chimei/Grand Pacific e Formosa Chemicals & Fibre Corporation.

Determinazione del dumping per la Corea

Per la Corea la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle vendite interne remunerative o, ove necessario, costruendolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3, 4 e 6. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato ex articolo 2, paragrafi 8 e 9, con adeguamenti per costi post-importazione, credito e spese bancarie. I margini di dumping provvisori sono risultati pari al 3,7 % per LG Chem, 5,8 % per Lotte Chemical Corporation, 4,3 % per le altre società che hanno collaborato e 5,8 % per tutte le altre importazioni coreane.

Determinazione del dumping per Taiwan

Per Taiwan il valore normale è stato calcolato sulle vendite interne remunerative o costruito nei casi di vendite non rappresentative, con metodo analogo a quello coreano. Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dalle vendite dirette ad acquirenti indipendenti. I margini di dumping provvisori sono risultati pari al 10,8 % per Chimei Corporation/Grand Pacific Petrochemical Corporation, al 21,7 % per Formosa Chemicals & Fibre Corporation e al 21,7 % per tutte le altre importazioni taiwanesi.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha definito l’industria dell’Unione includendo i produttori di ABS e ha escluso i miscelatori. Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta il consumo dell’Unione è diminuito del 6 % circa, mentre le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 53 % e la loro quota di mercato è salita dal 19,1 % al 31,2 %. Parallelamente sono calati produzione, vendite, quota di mercato, redditività, flusso di cassa e rendimento del capitale investito dell’industria dell’Unione.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping abbiano causato il pregiudizio notevole, tramite effetti di volume e di prezzo, e ha escluso che altri fattori abbiano interrotto il nesso causale. Sono stati esaminati importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, calo del consumo, aumento del costo di produzione, capacità produttiva, carenze di offerta, preferenze degli utilizzatori, qualità e servizi post-vendita.

Margine di pregiudizio e regola del dazio inferiore

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio. Ha determinato un prezzo non pregiudizievole medio di 2 502 EUR/tonnellata e ha confrontato tale valore con i prezzi all’importazione CIF. I margini di pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping per varie società, ma il dazio è stato fissato al livello più basso tra i due.

Misure provvisorie e aliquote applicabili

Sono istituiti dazi antidumping provvisori pari a: Corea, LG Chem 3,7 %, Lotte Chemical Corporation 5,8 %, altre società che hanno collaborato 4,3 %, tutte le altre importazioni coreane 5,8 %; Taiwan, Chimei Corporation/Grand Pacific Petrochemical Corporation 10,8 %, Formosa Chemicals & Fibre Corporation 21,7 %, tutte le altre importazioni taiwanesi 21,7 %. Le aliquote si applicano al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Condizioni per le aliquote individuali e garanzia

Le aliquote individuali richiedono la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata del responsabile dell’emittente, con indicazione del volume, del prodotto, del fabbricante e del codice addizionale TARIC. In assenza di tale fattura si applica il dazio residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Registrazione, osservazioni e fase procedurale

Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/412. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino all’eventuale adozione di misure definitive o alla chiusura del procedimento. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni e chiedere audizione entro 5 giorni dall’entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganecommercio internazionalepolitica commerciale

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