Regolamento (UE) 2025/1749
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1749 della Commissione, del 12 agosto 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone del Regno Unito da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento segue la notificazione di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e la valutazione della Commissione sulle misure di contenimento adottate. Le modifiche sono apportate con urgenza agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica degli elenchi UE delle zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli ingressi nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, provenienti dal Regno Unito. Incide sulle sole zone del Regno Unito iscritte negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, aggiornando le restrizioni e le autorizzazioni in funzione di specifici focolai di HPAI e delle misure adottate dall’autorità veterinaria britannica. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica degli elenchi UE relativi al Regno Unito per pollame e prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1749 della Commissione interviene sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone del Regno Unito da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’atto è adottato alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati dal Regno Unito e delle misure veterinarie di contenimento adottate, nonché delle informazioni aggiornate trasmesse alla Commissione.
Contesto normativo
La Commissione richiama il quadro della normativa in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’iscrizione del paese terzo, territorio o zona negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce poi le condizioni sanitarie applicabili alle partite interessate, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso.
Situazione epidemiologica e valutazione della Commissione
Nei considerando il Regno Unito notifica alla Commissione diversi nuovi focolai di HPAI nel pollame: due il 31 luglio 2025 nelle contee di Devon e Norfolk, uno il 1 agosto 2025 ad Aberdeen (Scozia) e un ulteriore focolaio il 7 agosto 2025 nel Norfolk. In risposta, l’autorità veterinaria britannica istituisce zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applica una politica di abbattimento totale. Il Regno Unito fornisce anche ulteriori informazioni epidemiologiche e aggiornamenti su un focolaio precedente a Pembroke, Galles, per il quale risultano completate le operazioni di pulizia e disinfezione.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’intervento normativo consiste in una revisione puntuale delle voci riferite al Regno Unito negli elenchi di cui agli allegati V e XIV del regolamento 2021/404:
- nell’allegato V, parte 1, sezione B, la zona GB-2.383 è sostituita con una riga aggiornata recante le date 23.6.2025 e 5.8.2025;
- sempre nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono aggiunte le nuove zone GB-2.386, GB-2.387, GB-2.388 e GB-2.389;
- nell’allegato V, parte 2, sono inserite le descrizioni geografiche delle quattro nuove zone, tutte definite come aree circolari di 10 km di raggio centrate su specifiche coordinate nel Devon, nel Norfolk e in Scozia.
Una modifica corrispondente è apportata all’allegato XIV, parte 1, sezione B, per le categorie di carni fresche di pollame e selvaggina da penna:
- la zona GB-2.383 è aggiornata;
- le zone GB-2.386, GB-2.387, GB-2.388 e GB-2.389 sono aggiunte con le relative indicazioni temporali (30.7.2025, 1.8.2025 e 6.8.2025).
Effetti pratici
L’effetto sostanziale del regolamento è duplice: da un lato, sospende o limita l’ingresso nell’Unione dalle aree britanniche interessate dai nuovi focolai; dall’altro, riallinea gli elenchi UE alle informazioni sanitarie più recenti, riattivando o precisando l’autorizzazione per le zone per le quali la Commissione ritiene sufficienti le garanzie fornite dal Regno Unito. Per gli operatori del commercio di animali e prodotti avicoli, ciò implica la necessità di verificare costantemente la zonizzazione vigente al momento della spedizione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è adottato con urgenza ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea inoltre che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1 e 3. Serve ad adeguare gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinate categorie di animali e prodotti di origine animale.
Presupposti epidemiologici
La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI nel pollame nel Devon, nel Norfolk e in Scozia, nonché di informazioni aggiornate trasmesse dal Regno Unito sulla situazione sanitaria e sulle misure di controllo, incluse zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e politica di abbattimento totale. Viene inoltre considerato un focolaio precedente in Pembroke, Galles, per il quale il Regno Unito ha comunicato l’avvenuta pulizia e disinfezione.
Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2021/404
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la voce relativa al Regno Unito è aggiornata: la zona GB-2.383 è sostituita con una nuova indicazione con date 23.6.2025 e 5.8.2025; sono inoltre aggiunte le nuove zone GB-2.386, GB-2.387, GB-2.388 e GB-2.389. Nella parte 2 sono inserite le relative descrizioni geografiche delle zone (raggi di 10 km attorno a Tiverton, Attleborough, Banff e Attleborough).
Modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce relativa al Regno Unito è modificata in modo corrispondente: la zona GB-2.383 è aggiornata e le zone GB-2.386, GB-2.387, GB-2.388 e GB-2.389 sono aggiunte agli elenchi relativi a carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Urgenza ed efficacia
Le modifiche sono adottate con urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 ago 2025Regolamento (UE) 2025/1751
- Regolamento · 11 ago 2025Regolamento (UE) 2025/2593
- Regolamento · 13 ago 2025Regolamento (UE) 2025/1737
- Regolamento · 13 ago 2025Regolamento (UE) 2025/1732
- Regolamento · 14 ago 2025Regolamento (UE) 2025/1739
- Regolamento · 8 ago 2025Regolamento (UE) 2025/1724
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →