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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1751

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1751 della Commissione, del 12 agosto 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

Normativa europea32025R1751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo puntuale l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina specifiche restrizioni nei confronti dell’Iraq. L’aggiornamento recepisce una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 5 agosto 2025 relativa a una voce dell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica riguarda esclusivamente i dati identificativi di una persona già inserita nell’elenco, senza introdurre nuove categorie di misure restrittive.

Modifica puntuale dell’elenco di persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche in relazione all’Iraq, mediante aggiornamento dei dati identificativi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti già elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq, in particolare alle persone fisiche e giuridiche, agli organismi o alle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle informazioni identificative di una specifica voce dell’elenco, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1751 della Commissione interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iraq, limitandosi a un aggiornamento puntuale dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003. L’atto recepisce una modifica disposta il 5 agosto 2025 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e mantiene invariata la struttura generale delle misure restrittive già previste.

Contesto normativo e finalità

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, nei confronti dei quali si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nonché il divieto di mettere a disposizione tali risorse. Il presente regolamento si limita ad adeguare una voce dell’elenco, senza incidere sull’impianto complessivo delle sanzioni.

Modifica dell’allegato IV

La disposizione operativa centrale è contenuta nell’articolo 1, che dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce integralmente la voce n. 90 relativa a Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

I dati identificativi vengono aggiornati come segue:

  • vengono confermati il nome principale e diversi alias già noti, con l’aggiunta dell’alias "Bashar Al-Nasiri";
  • la data di nascita resta il 17 luglio 1970;
  • il luogo di nascita è indicato come Baghdad (Iraq);
  • la cittadinanza è indicata come irachena;
  • gli indirizzi riportati sono Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasco (Siria), e Beirut (Libano);
  • viene confermata l’informazione secondo cui si tratta del figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come espressamente previsto nella formula finale del regolamento, e produce effetti immediati sull’aggiornamento delle liste sanzionatorie interne e operative degli operatori soggetti agli obblighi di congelamento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento di esecuzione, con sostituzione della voce n. 90 relativa a Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti. La modifica aggiorna alias, luogo di nascita, cittadinanza e indirizzi, e aggiunge un ulteriore alias (“Bashar Al-Nasiri”).

Base giuridica e finalità

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003, sulla base della necessità di adeguare l’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento fondiario e al divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in coerenza con la decisione del comitato sanzioni ONU del 5 agosto 2025.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionirelazioni economiche e finanziarie internazionalidiritto dell’unione europeacongelamento dei beni

Testo integrale

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